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stato civile




La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. La residenza nel territorio italiano per il periodo minimo di almeno dieci anni è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue:
"una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447), valutazione che si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).

Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012)".

- cfr.  Sentenza TAR per il Lazio (Sezione Prima Ter) N. 03991/2021, pubblicato il 02/04/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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