Secondo il TAR Campania, Sez. II - Sentenza del 3 febbraio 2021, n.759 - tra le diverse irregolaritą delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione solo quelle "sostanziali" sono rilevanti tali da compromettere l'accertamento della reale volontą del corpo elettorale. Tra queste "... l'omessa sottoscrizione (in calce) dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolaritą della scheda, la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n.1067)".
La nullitą delle operazioni di votazione puņ essere ravvisata solo nei casi in cui sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto č preordinato.
Fonte: sito Ministero dell'Interno
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