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legislazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.261 del 21-10-2020 la LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1 recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" (entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020)
Si riportano gli articoli 56 -57 - 59  della Costituzione come modificati dalla citata legge:
 - «Art. 56.
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per
trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei   quozienti interi e dei piu' alti resti.» 
- «Art. 57.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di duecento,
quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un
numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province
autonome, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla loro
popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.» 
-  «Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori
a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica
nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun   caso essere superiore a cinque.» 
Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come modificati dagli articoli 1 e 2 della citata legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo
scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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