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legislazione

L'articolo 12 rubricato "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241"  D.L. n.76//2020 conv,.in Legge n.120/2020 ha apportato alcune modifiche alla Legge n.241/1990 relativa al procedimento amministrativo e diritto di accesso in funzione di:
- rendere
effettivi alcuni istituti e alcune finalità già contemplate nella citata legge
-  semplificare e ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi.

Con la nuova lettera 0a) si dispone all'art. 1 della citata  L.n.241/1990 che  i rapporti tra P.A. e cittadini siano improntati al "principio della collaborazione e della buona fede".  In particolare,  con il comma 1 del citato art. 12 si interviene a novella sui seguenti articoli:
-  2, 3-bis,  5, comma 3, - 8, comma 2, - 10-
bis, - 16, comma 2,  -17-bis, - 18, - 21-octies, comma 2, -  29, comma 2-bis, citata L.n.241/1990.
n particolare, viene modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 bis citata legge, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento con la sospensione.
Difatti, con riferimento all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 sulla comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza, la modifica apportata sostituisce  l''interruzione dei termini" del procedimento  con la "sospensione degli stessi".
In caso di
preavviso di diniego, i termini del procedimento sono sospesi e ricominciano a decorrere "dieci
giorni dopo" la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato.
Infine, al fine di  evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del
privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito
sfavorevole con motivazioni sempre diverse, il "responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni".
Si riporta l'art. 12 rubricato "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241" del D.L. n.76//2020 convertito in Legge n.120/2020 al comma 1 , lett .e) così recita:
e) all'articolo 10 -bis , comma 1, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «La comunicazione
di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci
giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento
il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i
soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente
il suo potere l'amministrazione non può addurre per la
prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria
del provvedimento annullato.»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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