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La conferma è recente in quanto lo scorso 9 luglio 2020 è stata pubblicata la sentenza (scaricabile in fondo alla pagina) del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 565/2020 del 07/07/2020 con la quale, accogliendo il ricorso del Comune di Palermo, è stata ribaltata la sentenza della Giustizia Amministrativa di 1° grado (Tar Sicilia - Palermo, Sezione III^ n. 1890 del 26.07.2016) relativa alla revoca di una concessione cimiteriale perpetua.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha rafforzato l'orientamento precedente dello stesso Consesso (n. 321 del 16.04.2015) ed ha statuito che si possano estendere le disposizioni dell'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990 finanche alle concessioni cimiteriali perpetue.

Le disposizioni citate prevedono espressamente che:
"Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98".

Il Cgars facendo altresì riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V^, n. 842 dell'08.02.2011 ha ribadito che "la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue".

In ragione di quest'ultima pronuncia, che affievolisce ulteriormente l'istituto della concessione cimiteriale perpetua, si può quindi affermare che al ricorrere delle richieste condizioni ovvero che:
siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;
si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero,è possibile per il Comune revocare le concessioni cimiteriali perpetue pur se rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 285/1990.

Claudio PAGANO - Esperto ANUSCA

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