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L'art. 24 rubricato "Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali" del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), comma 3 così recita:

"L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: "7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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