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elettorale

Si riporta dal sito del Ministero della Giustizia la sentenza n.16595 del 18 giugno 2008 :" COMUNE - IN GENERE - CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DA PARTE DEL COMUNE - OBBLIGO DI RIMBORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - LIMITI - CONTROLLO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - PORTATA - CONSEGUENZE.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16595 del 2008, ha precisato che in materia di consultazioni elettorali politiche, il Comune, che a norma dell'art. 17, commi 1 e 6 della legge 23 aprile 1976 n. 136, è autorizzato ad anticipare le relative spese con diritto al rimborso da parte dello Stato, opera quale organo periferico dell'Amministrazione statale e non esercita le funzioni proprie di ente autonomo territoriale. In conseguenza di ciò, è stato affermato che nei rapporti con il Ministero dell'Interno vige un sistema di controllo, da parte del dicastero, di tipo repressivo-sostitutorio, sicchè l'Amministrazione statale, non si limita al mero riscontro delle spese anticipate, ma le esamina nel merito, anche attraverso valutazioni discrezionali sull'opportunità degli impegni di spesa assunti dall'ente delegato, verificandone la funzionalizzazione alle attività connesse all'esercizio del diritto di voto e procedendo, in caso di esito negativo, alla riduzione.
Sentenza n. 16595 del 18 giugno 2008
(Sezione Prima Civile, Presidente R. De Musis, Relatore S. Del Core)"