Dal sito dell'ANPR si riporta la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate pubblicata in data 31 ottobre 2019:
"Per garantire la coerenza dei dati registrati in Anagrafe Tributaria (AT) con quelli presenti nell'ANPR, nei casi in cui il comune di nascita dei cittadini abbia variato, nel corso degli anni, la propria denominazione o la provincia di appartenenza, in AT viene registrata anche la denominazione del comune e/o la provincia di nascita del cittadino così come trasmessa dal comune all'ANPR in fase di subentro o tramite le notifiche di variazione dati, se questa è differente da quella già presente in AT. L'esposizione della denominazione del luogo di nascita acquisita da ANPR su tessere sanitarie, tesserini, certificati di codice fiscale, e nei servizi di interrogazione, non è però automatica, ma subordinata all'accettazione della modifica da parte del cittadino. Tale denominazione resta quindi "giacente" in AT, fino a quando non viene effettuata, su domanda del cittadino, una richiesta di duplicato di tessera sanitaria, tesserino o certificato di codice fiscale da un qualunque ufficio dell'Agenzia. Solo allora la denominazione del luogo di nascita acquisita da ANPR diventa utilizzabile e viene visualizzata anche nelle funzioni di interrogazione disponibili ai Comuni, tramite ANPR, INA-SAIA e Punto Fisco".
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