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stato civile




Le sentenze emesse da una autorità giudiziaria straniera o i provvedimenti stranieri concernenti lo stato Civile possono essere rese efficaci in Italia mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile: l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano competente dall'esame dei contenuti delle sentenze o di provvedimenti stranieri procede alla verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge e, in caso di esito positivo, provvede alla loro trascrizione nei registri di stato civile.
Dal sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il "Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro):

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l'automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l'ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori, per le quali si invita a consultare l'apposita sezione dedicata. I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente. Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia: al Comune italiano, direttamente dall'interessato; oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza. Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre: istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti; copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all'art. 64, debitamente legalizzata e tradotta. Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L'Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L'interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti  di cui all'art. 22 del suddetto Regolamento. È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali".

cfr . il sito Normattiva
- Legge n.218 del 30.5.1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato artt. 64 e segg.
- D.P.R. n.396 del  3.11.2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato Civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
- Regolamento (CE) n 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 dal sito Ufficiale dell'Unione Europea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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