Ai sensi dell'art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o dą alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autoritą locale di pubblica sicurezza (*).
La comunicazione č sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell'ospitalitą o dal fatto che si tratti di ospitalitą a parenti o affini. La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalitą del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera č alloggiata od ospitata.
► N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
► Il modulo di comunicazione
► Fonte: Sito Polizia di Stato
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