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Il "Decreto sicurezza" bis (decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica) convertito in legge ha apportato modifiche alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri stabilita dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 introducendo nuove fattispecie di ingressi in Italia.

L'art. 11 recante "Disposizioni sui soggiorni di breve durata":
"1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole "visite, affari, turismo e studio" sono sostituite dalle seguenti: "missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio"."

L'anzidetto articolo introduce "nuove fattispecie di ingresso in Italia per missione, per gara sportiva e, come aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, per ricerca scientifica - tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non sia necessario (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi). L'articolo novella la legge n. 68 del 2007, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio". Di questa legge, la disposizione qui novellata (articolo 1, comma 1) prevede che per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, non sia richiesto il permesso di soggiorno, qualora la durata del soggiorno sia non superiore a tre mesi. In tal caso è sufficiente il visto d'ingresso (rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero); ed al momento dell'ingresso (o in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso) lo straniero dichiara la sua presenza all'autorità di frontiera (o al questore della provincia in cui si trova). Dunque tale regime 'agevolato' vale, secondo la norma vigente, per quattro tipologie e finalità di ingresso: visite; affari; turismo; studio. La novella ne aggiunge altre tremissione; gara sportiva e ricerca scientifica. Conseguentemente, viene meno l'obbligo per l'interessato di acquisire (entro otto giorni dal suo ingresso in Italia) il permesso di soggiorno per gara sportiva o per missione. Rimane, immodificato, l'obbligo di acquisire il visto d'ingresso per gara sportiva o per missione (di cui al decreto interministeriale n. 850 del 2011). Siffatta semplificazione è disposta - si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (C. 1913 - che fa riferimento ai visti per missione e per gara sportiva riferendosi al testo iniziale del decreto-legge) - con carattere di urgenza in ragione dello svolgimento delle Universiadi di Napoli (previsto dal 3 al 14 luglio 2019). Si prevede una partecipazione di 8.000 atleti (più il loro staff). Tale afflusso di persone importerebbe un'attività amministrativa da parte della questura di Napoli assai intensa e concentrata, qualora essa dovesse procedere al rilascio dei permessi di soggiorno per gara sportiva o per missione. In relazione alle suddette tipologie di soggiorno il citato D.M. 11 maggio 2011, n. 850 - che individua le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso - dispone quanto segue (nel decreto il riferimento è al visto per "ricerca" senza la specificazione "ricerca scientifica"):

● Visto per "gara sportiva" (V.S.U.) Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale. Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, è necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorietà della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso. (...) Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva è in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

● Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.) Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.Il visto per missione può essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è in ogni caso subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa. Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.) Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attività di ricerca da parte di un'università o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di ricerca cui è chiamato lo straniero può essere svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata con l'università o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto è rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie. Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione. Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
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Fonte: Senato della Repubblica  Legislatura 18ª - Dossier n. 136 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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