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Sulla Gazzetta Ufficiale n.147/2008 - Supplemento Ordinario è stato pubblicato il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 che all'articolo 31 dispone la proroga della durata di validità della carta di identità. Si passa da 5 a 10 anni.
Riportiamo di seguito il testo dell'articolo:
 
"Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima
data."


In attuazione della disposizione legislativa, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha emanato la circolare n.8 del 26 giugno 2008:
"Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che reca "Durata e rinnovo della carta d'identità", ha previsto che la Carta d'identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.
Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.
Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.
In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.
Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l'Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d'identità in formato cartaceo:
1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2. nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: "validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ..... " .
In particolare, per quanto riguarda la CIE:
1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.
Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo "DATA SCADENZA" all'interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.
2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l'aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all'atto di ricezione di questa circolare.
3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell'attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l'estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.
Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l'help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Il Direttore Centrale
(Porzio) "

 
La circolare è completata da un facsimile del documento attestante la proroga di validità.