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elettorale

Da Anusca Flash il comunicato dell'esperto Sergio Santi concernente il:  
"Rilascio di copia delle liste elettorali: l'art. 51 del d.P.R n. 223/1967 è tuttora valido come modificato dall'art. 177 del dlgs n. 196/2003
Diamo notizia di un importante chiarimento in merito al rilascio di copia delle liste elettorali, fornito dal Ministero dell'Interno in risposta al quesito posto da un Comune tramite la propria Prefettura.
La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali si è così espressa, in data 15 gennaio 2019, con una nota a firma del Direttore Centrale, Prefetto Caterina Amato:
 "Al riguardo - premesso che la tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini (cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento UE 2016/679 e articolo 2 - sexies, comma 2, lettere b) e f), del decreto legislativo n. 196/2003, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 101/2018) - si osserva che il rilascio delle predette liste  è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).
Tale disposizione, ad avviso dello scrivente, mantiene intatta la sua attuale formulazione anche dopo l'entrata in vigore del già citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all'articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).
Quest'ultimo articolo, tra l'altro, con il comma 5, ha modificato testualmente il   quinto comma del predetto articolo 51 del T.U. 223/1967, stabilendo che: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".
Si ritiene che l'abrogazione dell'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali abbia come conseguenza la semplice espunzione di tale articolo dall'ambito delle fonti normative, ma non incida su quelle disposizioni che sono state, a suo tempo, modificate testualmente e non abrogate (come nel caso che qui interessa, il citato articolo 51, quinto comma, del T.U. n. 223/1967).
Deve, tra l'altro, escludersi che la cennata abrogazione dell'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003 comporti la reviviscenza dell'originaria formulazione del quinto comma dell'articolo 51 in commento, nel senso di ripristinare il rilascio a "chiunque" di copia delle liste elettorali.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 13 del 12/01/2012, ha affermato che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso solo nelle seguenti ipotesi:
a) annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale;
b) ripristino di norme abrogate per via legislativa quando sia disposto in modo espresso;
c) norme dirette esclusivamente ad espungere disposizioni meramente abrogatrici  (ritenendosi che  l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo);
d) riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline delle quali una generale, l'altra speciale, per cui la disciplina generale produce i suoi effetti sulle fattispecie in precedenza regolate dalla disciplina speciale abrogata.
Si tratta di ipotesi ben differenti da quella in esame, in quanto l'articolo 177 del d.lgs. n.196/2003 ha introdotto modifiche testuali rilevanti con nuove regole in materia di rilascio di liste elettorali, andando ad incidere con "novelle" sul testo unico in materia di elettorato attivo.
Pertanto, la disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 51 del d.P.R n. 223/1967 continua ad operare nel testo vigente."
La risposta del Ministero ci conforta, perché conferma la correttezza delle indicazioni che l'ANUSCA, pur con le cautele doverose per la delicatezza della questione, ha dato ai colleghi che si trovavano in difficoltà per le numerose richieste di copia delle  liste elettorali, variamente motivate, pervenute negli ultimi tempi."

Sergio Santi - ESPERTO ANUSCA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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