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Dal 16 Febbraio 2019 alcuni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea devono essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione e di Apostille.
E' quanto stabilito dal  Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.200/1 in data 26 luglio 2016 e sulla G.U. della Repubblica Italiana in data 19 settembre 2016 - 2 Serie Speciale n. 71, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1024/2012. 
Promuovere la libera circolazione dei cittadini UE ed  agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri UE semplificando i requisiti per la loro presentazione in uno Stato UE è quanto si prefigge il predetto regolamento che, oltre a prevedere per alcune categorie di documenti pubblici europei l'esenzione dalla legalizzazione e dall'Apostille e di altre formalità amministrative, istituisce moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche ed evitare così l'obbligo di traduzione. A beneficiare di tale regime agevolato rientrano i certificati di nascita, di matrimonio, di morte, di stato civile, di filiazione, compresi la capacità di contrarre matrimonio, l'unione registrata, il domicilio e/o la residenza, l'assenza di precedenti penali. 
Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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