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stato civile

Si riportano alcuni interessanti quesiti in tema di stato civile pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno Servizi Demografici:"
Domanda : Si e' creata questa situazione: anno 2005 nascita nel nostro ospedale la madre e' sprovvista di documenti di identificazione si dichiara CC nata a ZZ il 2/12/1989 non essendo in grado di essere identificata anche a mezzo di 2 testimoni, la denuncia di nascita viene effettuata dal solo padre naturale quindi figlio con solo la paternità. Successivamente la stessa si presenta ai nostri uffici munita di passaporto per fare il riconoscimento materno, ma dal passaporto risultano nome e cognome luogo e data di nascita diversi da quelli che la stessa aveva inizialmente dichiarato in Ospedale e quindi segnalati sulla assistenza al parto. Quando le e' stata fatta notare la discordanza dei dati anagrafici ha dichiarato che in sede di ricovero ospedaliero aveva dato i dati di sua sorella,. Si chiede pertanto,se sia possibile o no procedere a detto riconoscimento. Inoltre la stessa e' di nazionalità croata, sentito per iscritto il consolato lo stesso per quanto riguarda la capacita' al riconoscimento previsto dall'art.35 L.218/95 e' stato molto vago, in quanto per loro la madre e' sempre certa o meglio la risposta e' stata che per la legislazione croata la madre di un bambino e' colei che lo ha partorito.

Risposta : Occorre preliminarmente ricordare che chi intende effettuare il riconoscimento, deve dimostrare che non sussistono ostacoli od impedimenti (art. 42 DPR 396/2000): a tal fine, se la donna è cittadina straniera, la capacità al riconoscimento dovrà essere attestata dalla competente autorità del suo Stato. Se il figlio è cittadino italiano (aspetto di grande rilievo, non indicato nell'esposizione del quesito), le condizioni per il riconoscimento saranno quelle previste da nostro ordinamento, se, invece, il figlio è straniero (in quanto il padre che lo ha riconosciuto è cittadino straniero ed ha trasmesso la propria cittadinanza al figlio) le condizioni per il riconoscimento saranno quelle previste dalla legge nazionale del figlio (art. 35 legge 218/1995) ed, in tal caso, dovrà essere presentata attestazione dalla quale risulti l'ammissibilità del riconoscimento secondo tale legge. In presenza di tali documenti ed in assenza di impedimenti inderogabili secondo il nostro ordinamento, l'ufficiale dello stato civile sarà tenuto a ricevere la dichiarazione di riconoscimento della donna: infatti, non è sua competenza effettuare accertamenti sulla veridicità del riconoscimento ma, semplicemente, iscrivere la dichiarazione di riconoscimento. Tuttavia, risultando una situazione di possibile dichiarazione falsa resa a pubblico ufficiale, con la conseguente ipotesi di reato, l'ufficiale dello stato civile redigerà un dettagliato rapporto al Procuratore della Repubblica affinché valuti secondo la propria competenza ed adotti i provvedimenti che riterrà opportuni. Area III - Stato Civile.
Domanda : E' legittimo rifiutare, in forza dell'art. 8 comma 1 dell'acccordo tra Stato e Chiesa firmato il 18 feb 84 ratificato marzo 85 nr 121 e della circolare del ministero di grazia e giustizia nr 1/54/FG/1(86)256 del 26 feb 86, la trascrizione del sottodescritto matrimonio: Matrimonio celebrato a norma del diritto canonico can.1079 in articulo mortis con lettura degli artt del cod. civ. in data 26/08/2007 (sposa deceduta il 28/08/2007) atto redatto dal parroco in data 7/2/2008 perchè, come lo stesso scrive nell'atto, non aveva al momento della celebrazione il registro di matrimonio ed in pari data richiesta dal contraente superstite, di stato civile celibe, la trascrizione nei registri di stato civile.

Risposta : In risposta alla sua richiesta di parere si rappresenta che la norma a cui bisogna fare riferimento è contenuta nell'art.8, comma 1, dell'Accordo tra Stato e Chiesa menzionato da codesto ufficio, secondo cui la trascrizione tardiva può essere effettuata su richiesta dei due contraenti, o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. A sua volta la Circolare del Minisiero di Grazia e Giustizia richiamata nel quesito ha messo in evidenza che detta trascrizione post mortem è possibile ove sia stata da entrambi richiesta prima del decesso. Di conseguenza, poiché non è possibile conoscere quale sarebbe stata l'attuale volontà della defunta, la trascrizione del matrimonio canonico de quo non può essere effettuata Area III - Stato Civile


AVENDO RICEVUTA DA UN'AUTORITA' CONSOLARE UN VERBALE DI GIURAMENTO PER ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA INSCRITTO IN ATTI CONSOLARE ED INVIATO PER LA TRASCRIZIONE, CHIEDO: DOPO AVER TRASCRITTO TALE ATTO DEVO ANCHE FORMARE, SU ATTESTAZIONE DEL SINDACO, L'ATTO DI ACQUISTO DI CITTADINANZA CHE IL CONSOLATO NON HA FORMATO E PERTANTO NON MI HA IVIATO PER LA TRASCRIZIONE ? oppure DEVO LIMITARMI ALLA SEMPLICE TRASCRIZIONE DI QUANTO TRASMESSO? RINGRAZIO E PORGO DISTINTI SALUTI.

Risposta : In risposta alla sua richiesta di parere si rappresenta che il giuramento segue solamente ai casi di attribuzione della cittadinanza italiana a seguito di decreto, tanto è che l'art.10 della legge n.91/92 prevede che il decreto di concessione della cittadinanza italiana non ha effetto se la persona non presta, entro sei mesi dalla notifica, giuramento. A norma dell'art.7, comma 3, del dpr 572/93, all'estero il giuramento viene prestato davanti all'autorità diplomatica o consolare che ne trasmette copia insieme al decreto di concessione della cittadinanza italiana all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente. Ciò detto a livello generale, con riferimento al caso in esame, se il Consolato ha ricevuto e trasmesso il giuramento, significa che il procedimento diretto all'acquisto della cittadinanza italiana sia stato avviato all'estero presso il Consolato medesimo al quale sarà stato inviato dal Ministero dell'Interno il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Ebbene, se la vicenda si sia svolta nei suddetti termini, ai sensi dell'art.26 del dpr 396/2000 l'Autorità consolare deve trasmettere, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza italiana dando notizia dell'avvenuto giuramento che non verrà trascritto, ma solo menzionato nella trascrizione del decreto concessorio della cittadinanza italiana. Non va fatta alcuna attestazione del Sindaco, prevista,invece , per gli automatismi. Area III - Stato Civile

Domanda: Nell'atto di nascita di una nostra residente A.I.R.E., cittadina greca divenuta italiana a seguito di matrimonio, è riportata un'annotazione dell'Ufficio di Stato Civile greco di adozione legittimante, che ne modifica il cognome. La Signora è già stata iscritta in A.I.R.E. col nuovo cognome. Questo ufficio intende chiedere all'interessata, tramite il Consolato d'Italia in Grecia, copia della sentenza di adozione straniera, verificarne l'efficacia nell'ordinamento italiano secondo quanto stabilisce la Legge n. 218/1995, quindi annotarla a margine dell'atto di nascita (che riporta le generalità ante adozione) per aggiornare le generalità della nostra residente. Si chiede se la procedura sia corretta. Ringraziando si porgono distinti saluti.

Risposta : In risposta alla sua richiesta di parere si rappresenta che dal contesto del quesito si evince che la persona in oggetto, ora maggiorenne e divenuta cittadina italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano, era stata adottata in Grecia in forma legittimante da cittadini greci, con conseguente cambiamento del suo cognome di origine. La stessa, poi, è stata iscritta in AIRE con il nuovo cognome. Si presume che abbia contratto matrimonio con lo stesso nuovo cognome. Orbene, se le cose stanno così, nel senso che l'adozione legittimante greca ( che si presume sia equivalente a quella italiana e che quindi abbia riguardato una persona minorenne) sia avvenuta quando la persona non era ancora cittadina italiana, appare evidente che l'Autorità italiana non ha alcuna possibilità di sindacare sull'operato del giudice straniero. Se per quello Stato la minore aveva assunto legittimamente il nuovo cognome del padre adottivo e che con lo stesso nuovo cognome ha contratto matrimonio e poi con lo stesso cognome le è stata attribuita anche la cittadinanza italiana, codesto ufficio non dovrà fare alcunché se non trascrivere l'atto di nascita con l'annotazione. Detta trascrizione si impone perché l'interessata è divenuta cittadina italiana iure matrimoni e non per adozione. Peraltro, in materia di adozione legittimante straniera la competenza a rendere esecutive in Italia le sentenze straniere è del Tribunale dei Minorenni, ( e non dell'ufficiale dello stato civile) quando, beninteso, l'adozione riguardi un bambino straniero adottato da una coppia di cittadini italiani. Cosa prettamente diversa dal caso in esame, per il quale si dovrà prendere atto del nuovo cognome e basta, anche perché con detto cognome risulta già iscritta in AIRE. Area III - Stato Civile

Domanda: Ai sensi dell'art. 14 Legge n. 91 del 05/02/1992 "I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana..." Nel nostro caso il minore convive con il padre cittadino bosniaco in una casa di fronte alla madre divenuta cittadina italiana e non compare nello stato di famiglia della stessa, essendo residente con il padre. Nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi si stabilisce che il figlio minore viene affidato al padre. Può essere conferita la cittadinanza italiana a detto minore con attestazione del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L. 91/92?

Risposta : In risposta alla sua richiesta di parere si comunica che il requisito richiesto dalla norma è rappresentato dalla " convivenza", intesa non nel senso di cui all'art. 5 del dpr 223/1989 ( case di riposo, di cura , di pena, ecc), ma come situazione in cui due o più persone, unite da vincolo di parentela, affinità, ecc., vivono insieme nello stesso tetto, tale da formare una famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia. Al riguardo giova ricordare il disposto dell'art.12, comma 2, del dpr 572/93 secondo cui " la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione". E' un requisito formale che assume la sua valenza. Di conseguenza, al caso in esame non potrà invocarsi l'applicazione dell'art.14 della legge n.91/92 anche perchè l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio si verifica se il figlio conviva con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana. Area III - Stato Civile

Domanda : Una cittadina del Vietnam, divenuta italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano, non ha mai provveduto a far trascrivere in Italia il proprio atto di nascita. A distanza di anni dall'ottenimento della cittadinanza chiede, ora per allora, la trascrizione dell'atto esibendo un documento del 1998; documento, questo che venne utilizzato sia per le pubblicazioni di matrimonio, che per la pratica di cittadinanza italiana, Nello specifico, si tratta di un ESTRATTO DI NASCITA in lingua italiana, redatto dall'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM IN ITALIA, legalizzato poi dalla locale PREFETTURA. L'interessata ha precisato che è l'unica documentazione che riesca a produrre, in quanto essendosi la stessa rifugiata in Italia, ora presso le Autorità del proprio Stato all'estero non riesce ad ottenere documenti originali. Si desidera sapere se il documento esibito sia trascrivibile, o quale sia la corretta procedura da seguire in tal caso. Ringraziando per la cortese attenzione, si resta in attesa di riscontro. Distinti saluti. IL FUNZIONARIO COMUNALE Massimo Poloni

Risposta : In risposta alla sua richiesta di parere si evince dal quesito che l'atto in questione è stato ritenuto idoneo sia per la celebrazione del matrimonio effettuato in Italia sia nel procedimento per l'acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano. Lo stesso potrà essere ritenuto idoneo ai fini della trascrizione nei registri di nascita. Trattasi, comunque, di un documento rilasciato dalla Autorità straniera dal momento che non si pone alcun dubbio sul valore giuridico di quel documento. Area III - Stato Civile ."