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Il Ministero dell'Interno ha fornito con apposita circolare ad oggetto "Il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria" alcuni chiarimenti sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; in particolare, il Ministero ha chiarito che non possono essere concessi sulla base di mere e generiche condizioni di difficoltà, bensì qualora "...ricorrano seri motivi...".
Il Ministero dell'Interno ha precisato che "la stessa più recente giurisprudenza (Cass. Civ. n. 4455 del 23 febbraio 2018) ha evidenziato come i "seri motivi" previsti dalla normativa a base del permesso per motivi umanitari sono tipizzati dalla ratio di tutelare situazioni di vulnerabilità, calate in concreto, nella complessiva condizione del richiedente, emergente sia da indici soggettivi che oggettivi, laddove questi ultimi sono riferibili alle "condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine" ritenendo, in tal modo, che nessuna singola circostanza possa di per sé, in via esclusiva, costituire il presupposto per l'attribuzione del beneficio.
Invero "l'accertamento della situazione oggettiva del Paese di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere" - Cfr. per approfondimenti la  Circolare  Ministero dell'Interno n. 8819  del 4 luglio 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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