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stato civile

Emanata dal Ministero della Giustizia in data 22 Maggio 2018 la Circolare recante "Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia (d.l. n. 132 del 2014) ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003" con la quale viene chiarito a chi competa il rilascio del certificato di cui all'oggetto, in presenza di accordi di negoziazione assistita da avvocati o di accordi dichiarati dinanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi rispettivamente degli artt. 6 e 12 della Legge n.162/2014. 
Nel caso in cui l'accordo sia stato concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, il Ministero precisa che, nel silenzio della legge, l'adempimento dovrà essere richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto ovvero all'ufficiale dello stato civile; mentre, nel caso di negoziazione assistita, il certificato dovrà essere emesso dalla Procura che ha autorizzato l'accordo o rilasciato il nulla osta in quanto l'avvocato non può essere considerato "autorità" ai sensi del suddetto Regolamento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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