A. N. U. S. C. A.
Associazione Nazionale
degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
Riprenderò qui,
sinteticamente, alcune proposte di semplificazione delle procedure elettorali
che abbiamo già presentato più volte, anche nel corso dei precedenti Convegni
Nazionali, e che ritengo siano ancora sostanzialmente valide, sia alla luce di
ciò che abbiamo potuto (e dovuto) verificare, in particolare in questi ultimi
due anni, sia in riferimento a quanto ha esposto oggi nella sua relazione il
dott. Orano.
Voglio da
subito, anche in questa occasione, ringraziarlo di cuore, a nome di tutti i
colleghi, per il contributo che ha dato al nostro Convegno, per la
considerazione dimostrata nei confronti degli operatori e del loro impegno e
per l’attenzione che il Ministero dell'Interno continua a riservare
all’attività dell’ANUSCA.
Avevamo a suo
tempo sostenuto che l'istituzione della figura dell’Ufficiale elettorale e
l’introduzione della Tessera elettorale rendevano necessario ed urgente un
intervento organico e radicale sulle norme in materia di elettorato attivo e di
tenuta e revisione delle liste elettorali.
In più, sono
subentrate la legge n. 459/2001, che ha introdotto la possibilità, per i
cittadini residenti all'estero, di votare per corrispondenza, e la legge n.
104/2002, che reca nuove disposizioni sul censimento dei cittadini italiani
residenti all’estero e modifica sostanzialmente la legge n. 470/1988 .
Si deve fin
d’ora essere consapevoli del fatto che l’entrata in vigore del regolamento di
attuazione della legge 459 costituirà un impegnativo banco di prova per tutta
la struttura coinvolta, dal Ministero dell’Interno, al Ministero degli Esteri,
ai Consolati, ai Comuni.
Un passaggio
fondamentale è quello che dovrà portare alla trasformazione dell’AIRE in una
banca-dati solida, contenente dati attendibili e che possano essere aggiornati
in tempo quasi reale: il nuovo software per la gestione dell’AIRE, predisposto
dal Ministero dell’Interno con la partecipazione dell’ANUSCA e in corso di
distribuzione a tutti i Comuni ci fornisce il primo strumento per questa
trasformazione.
Per i riflessi
sul servizio elettorale basta pensare, ad esempio, a cosa ha significato per
noi lavorare sugli elenchi “MIN” e “MAE”: sarà un grande momento, quando
potremo - finalmente - ripensare a questi elenchi come a qualcosa che ha fatto
parte di un passato ormai lontano e superato.
Sulle nuove
modalità per la gestione informatica dell'AIRE aspetto quindi con grande
interesse, come penso tutti voi, le informazioni e le indicazioni che ci
verranno dagli interventi della dott.ssa Tonelli e del dott. Loreto, previsti
per questa mattina.
Ci stiamo ora
occupando dell'Ufficiale elettorale, della Tessera, del voto per corrispondenza:
ebbene, ritengo che tutte queste novità non siano traducibili in termini
operativi attraverso circolari che aggiornino le istruzioni impartite con la
Circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986, ma che
occorra invece modificare il Testo Unico n. 223 del 1967, o piuttosto
riscriverlo integralmente.
È infatti ormai
dimostrato che le modifiche normative introdotte in modo episodico, parziale e
non coordinato, generano spesso, al di là delle buone intenzioni del
legislatore, effetti non positivi, tra i quali, spesso, difformità di
comportamento da comune a comune (non posso non sottolineare che se c’è un
campo nel quale l'uniformità delle interpretazioni e la certezza delle
procedure da seguire dovrebbero essere sempre garantite, è proprio l’insieme
delle materie di competenza dei Servizi Demografici, dallo Stato Civile
all’Anagrafe, all’Elettorale).
Per restare
all’interno dei limiti che mi sono concessi, richiamo molto sinteticamente
quelli che considero i punti essenziali per una riforma che sia veramente tale:
L’ANUSCA si è battuta per anni, con
convinzione, per il superamento delle Commissioni elettorali comunali e per
l'istituzione della figura dell’Ufficiale elettorale, come primo fondamentale
passo per lo snellimento delle procedure e perché potessero finalmente emergere
professionalità che, pur presenti nei nostri Uffici, non erano riconosciute né,
tanto meno, valorizzate.
Negli oltre 7.000 Comuni minori, dove le
Commissioni sono state finalmente soppresse, gli Ufficiali elettorali hanno
ormai compiuto un ciclo pressoché completo di operazioni, dalle revisioni
dinamiche di gennaio e luglio, alle revisioni straordinarie per le
amministrative di maggio, alla prima revisione semestrale.
Dopo questo
collaudo, credo che la validità delle nostre proposte sia stata confermata
appieno; le valutazioni positive che qui ha espresso il dott. Orano ci
confortano in questo senso e sono per noi motivo di grande soddisfazione;
voglio però sottolineare il fatto che non ci si deve stupire se gli Ufficiali
elettorali hanno garantito ovunque la regolarità degli adempimenti: si tratta
infatti degli stessi colleghi che in tutti questi anni hanno svolto, pur
nell'ombra, questo stesso lavoro.
Insistiamo
quindi, se possibile con ancora più forza, perché questa riforma venga
completata con la soppressione delle Commissioni elettorali comunali anche nei
Comuni maggiori, dove il loro permanere costituisce un inutile, ingiustificato
e costoso appesantimento burocratico.
Io sono disposto
a credere che esistano valide ragioni per la loro sopravvivenza, ma vorrei
proprio che qualcuno me le esponesse e me ne convincesse.
Un solo esempio
penso possa aiutare chi abbia ancora dubbi in proposito: per l’elezione
suppletiva indetta per ottobre in un Collegio uninominale della Regione
Toscana, le circolari degli Uffici Territoriali del Governo sono pervenute in
molti Comuni delle altre Regioni il giorno precedente o il giorno stesso in cui
doveva essere effettuata la prima tornata della revisione straordinaria: nei
Comuni minori l’Ufficiale elettorale in pochi minuti ha risolto il problema,
compilando e sottoscrivendo un normalissimo verbale;
quanto ai Comuni maggiori,
pur senza generalizzare, temo che avremmo molte sorprese se chiedessimo ai
colleghi coinvolti di dire sinceramente se le Commissioni elettorali comunali
sono state effettivamente e regolarmente convocate e se le sedute si sono
effettivamente e regolarmente tenute.
Voglio precisare
di non aver usato a caso il termine “coinvolti”: cosa si deve pensare di un
verbale in cui vengono dichiarati presenti Consiglieri comunali che in quel
momento erano da tutt’altra parte e che lo sottoscriveranno non si sa quando? E
dei gettoni di presenza corrisposti per riunioni che non si sono tenute?
Sottopongo questi
punti alla vostra riflessione.
Per inciso, a
proposito dei criteri per l’attribuzione della delega delle funzioni di
Ufficiale elettorale, voglio ricordare qui l’impegno profuso dall’ANUSCA perché
la delega venisse conferita dai Sindaci a chi l’avrebbe poi effettivamente
esercitata, riconoscendo così le professionalità e le competenze esistenti, al
di là della qualifica di inquadramento: cito soltanto, oltre alle nostre
ripetute prese di posizione pubbliche in tal senso, la lettera inviata dal
Presidente Gullini, a nome dell’Associazione, agli oltre 7.000 Sindaci
interessati ed a tutti i Prefetti.
I nostri
interventi hanno avuto certamente un effetto positivo in moltissimi casi; si
dovrà ora operare per il superamento delle situazioni (per fortuna, a quanto ci
ha riferito il dott. Orano, limitate) nelle quali questo principio non è stato
rispettato: l’ANUSCA, per quanto le compete, farà certamente la sua parte,
proponendo ai Sindaci .
Questa riforma
deve però essere al più presto completata, con la soppressione definitiva delle
Commissioni elettorali anche nei Comuni maggiori: se c’è la volontà politica di
farlo, è sufficiente abrogare il punto della legge istitutiva in cui si dice
che in questi Comuni “…l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale.” (rammento che questa aggiunta fu introdotta nel testo iniziale con
un emendamento, approvato peraltro, a quanto mi risulta, da tutte le forze
politiche).
Abbiamo più
volte sottolineato il fatto che le Commissioni, oltre ad essere del tutto inutili,
comportano per i Comuni pesanti oneri, che in tempi come questi, di drastiche
riduzioni delle disponibilità finanziarie, appaiono ancor più ingiustificati
(per fare un altro esempio, in un Comune la cui CEC è costituita da 6 membri,
oltre al Presidente, il costo per ogni seduta può essere intorno a 350 € per i
soli gettoni di presenza, vale a dire 10.000 o 12.000 € all'anno, a seconda del
numero delle consultazioni, oltre al costo di tutta l'attività amministrativa
connessa).
Quello su cui
però voglio insistere (e su cui insisterò fino a che qualcuno non mi avrà
convinto che le CEC sono utili e necessarie), è però un altro aspetto, che
cerco di mettere in evidenza ogni volta che se ne presenta l’occasione, anche
se so di ripetermi e di abusare della pazienza di chi mi ascolta:
il permanere della differenziazione
tra i Comuni dove sono sopravvissute le Commissioni e quelli dove invece opera
l’Ufficiale elettorale vanifica ogni ipotesi di un intervento serio e
risolutivo sugli attuali meccanismi per la revisione delle liste elettorali e
su tutto il sistema delle comunicazioni elettorali dei Comuni tra loro e con i
cittadini.
Continuo
tuttavia a sperare che questa situazione assurda venga presto superata e
riprendo schematicamente alcune proposte, già più volte e in più sedi
illustrate e sostenute, per una “riforma possibile":
- per le
procedure ed i tempi degli aggiornamenti del “corpo elettorale" si può
ipotizzare il mantenimento, in linea generale, dell'attuale sistema delle
revisioni, con registrazione sistematica e verbalizzazione delle operazioni compiute,
eseguite contestualmente dagli Ufficiali elettorali in tutti i Comuni, con
periodicità definita, ma con una frequenza per le revisioni dinamiche maggiore
di quanto non sia oggi (ad esempio trimestrale od anche mensile);
è tuttavia evidente che se
si vuole che il “corpo elettorale” venga aggiornato con operazioni più
frequenti, più semplici e meno onerose di quanto non avvenga ora, non si può
pensare che a questo risultato si arrivi in una situazione nella quale gli
interlocutori non sono dello stesso livello, vale a dire Commissioni elettorali
comunali da una parte ed Ufficiali elettorali dall’altra;
- per
l’iscrizione di coloro che compiranno il 18° anno di età le procedure possono
essere semplificate ed i tempi dell’istruttoria drasticamente ridotti, visto
che l'informatizzazione dei Casellari giudiziali e di gran parte degli Uffici
dello Stato Civile permette oggi di acquisire la certificazione necessaria
praticamente a vista;
- quanto alle
operazioni da effettuare con la revisione semestrale, lascerei soltanto
l’iscrizione dei giovani e la revisione del territorio, portando in revisione
dinamica la cancellazione degli irreperibili, così come aveva molto
opportunamente previsto il Decreto 111/2000.
Gli interventi
più rilevanti debbono però riguardare le operazioni da compiere nel corso delle
revisioni dinamiche: intanto, un obiettivo che insisto nel considerare
fondamentale, sia in termini di semplificazione che di economia, è
l’eliminazione delle notifiche di cancellazione e di iscrizione per coloro che
hanno trasferito la residenza da un Comune all'altro.
Nella sua
relazione il Presidente Gullini ha illustrato le potenzialità offerte dalle
nuove tecnologie, ed in particolare da Postecom, per le comunicazioni tra
Amministrazioni e con i cittadini: sarà ovviamente necessaria un’analisi
approfondita, ma già da una prima lettura mi sentirei di affermare che se ci si
avvia, come ben spero, verso “uno scambio telematico sicuro tra Comuni per le
informazioni che riguardano i cittadini”, con uno strumento come quello offerto
da Postecom, il problema delle comunicazioni elettorali tra Comuni sarà risolto
alla radice (e non penso solo ai modelli 3-4/D e 5/D, ma anche alle
assicurazioni di cancellazione che devono essere inviate in occasione delle
consultazioni, con il costo rappresentato dalle comunicazioni telegrafiche).
Osservo però che
l’introduzione della Tessera elettorale ha già oggi reso sostanzialmente
inutili i modelli 3-4 e 5/D, pur con la distinzione che esiste tra la
“notifica” dei modelli e la “consegna” della tessera (teoricamente la notifica del modello 4-D dovrebbe mettere in
grado il cittadino di presentare un eventuale ricorso contro il trasferimento
dell'iscrizione, ma è noto a tutti come la frequenza con cui questo avviene sia
nella realtà vicina allo zero).
Per una stima
delle economie che si realizzerebbero con la sola eliminazione dei modelli di
notifica, cito i dati del Comune di Bologna, dove gli elettori iscritti
annualmente per acquisto della residenza sono circa 6.000 ed i cancellati dalle
liste per emigrazione circa 7.000: tenuto conto che alcuni comuni chiedono ora
il rimborso di oltre 5 € per ogni notifica eseguita per conto di altri, si
arriva a 35.000 € annui di spesa per rimborsare i comuni che notificano i
nostri modelli di cancellazione, senza contare le risorse impiegate per la
notifica dell’iscrizione ai nostri nuovi iscritti e le rilevanti spese
aggiuntive per le notifiche eseguite con la procedura prevista dall’art.140
C.P.C.
Questi dati,
trasferiti su scala nazionale, portano ad una spesa per i Comuni dell’ordine di
4 milioni di €, che non viene compensata da corrispondenti entrate per le
notifiche che ciascun Comune effettua per conto degli altri: si pensi alle
spese di spedizione ed agli oneri connessi con la gestione amministrativa e
contabile di questi movimenti, che solo apparentemente costituiscono una
partita di giro.
Do per scontato,
naturalmente, il mantenimento delle notifiche dei provvedimenti di
cancellazione dalle liste elettorali per cause ostative, per irreperibilità o
per perdita della cittadinanza, come pure delle notifiche delle variazioni
eseguite per rettifiche di generalità in sede di revisione dinamica: questo,
evidentemente, allo scopo di consentire agli interessati di proporre eventuali
ricorsi.
Un altro punto
richiede un intervento che non può non essere radicale:
da quando la presidenza
della Commissione elettorale circondariale è stata affidata al Prefetto o ad un
suo rappresentante, la Commissione stessa ha assunto una struttura del tutto
anomala, con il presidente ed un componente appartenenti alla medesima
Amministrazione e designati dallo stesso Organo; ritengo sia sufficiente
ricordare, in proposito, che la C.E.Circ. opera validamente se sono presenti
due membri oltre al presidente e delibera a maggioranza: può quindi avvenire
che i due rappresentanti dell’Ufficio Territoriale del Governo costituiscano la
maggioranza della Commissione.
Ma, a questo
punto, perché non sopprimere la C.E.Circ., affidando le sue funzioni
all’Ufficio Territoriale del Governo, che assumerebbe così pienamente un ruolo
di controllo, vigilanza e coordinamento in tutte le materie di competenza dei
Servizi Demografici?
In ogni caso,
anche se non si potrà arrivare ad un suo superamento, la C.E.Circ. deve essere
almeno liberata dai compiti meramente esecutivi che le sono oggi attribuiti:
è certamente opportuno che
la Commissione mantenga le attuali competenze in materia di esame delle
candidature per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali e
circoscrizionali;
dovrebbe inoltre conservare
la funzione di controllo delle operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale e,
inoltre, esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficiale elettorale
in materia di iscrizioni e di cancellazioni dalle liste elettorali ed avverso
la ripartizione del comune in sezioni elettorali e la determinazione dei luoghi
di riunione;
anche l'ammissione al voto
di coloro che ne abbiano il diritto pur non essendo iscritti nelle liste
elettorali dovrebbe restare di competenza della C.E.Circ..
Ritengo invece
assurdo che un organo come la C.E.Circ. debba provvedere all'esecuzione
materiale delle variazioni sulle liste elettorali, o - come avviene per molte
Commissioni - che la funzione di controllo venga intesa come un riesame
(inevitabilmente superficiale) di centinaia o migliaia di fascicoli già passati
al vaglio dell'Ufficiale elettorale;
penso che si avrebbero
garanzie maggiori se la verifica della regolarità delle operazioni compiute
dall'Ufficiale elettorale fosse accertata mediante ispezioni periodiche, anche
se non va dimenticato che l'Ufficio Territoriale del Governo e il Procuratore
della Repubblica ricevono già oggi una copia dei verbali e continueranno a
riceverla in futuro.
Da ultimo, non
si può ignorare il fatto che le spese per il funzionamento delle Commissioni e
Sottocommissioni elettorali circondariali gravano interamente sui Comuni: si
tratta di costi rilevanti, che negli ultimi anni hanno subito un incremento
significativo, anche se non sempre giustificato.
Ora, vorrei
introdurre alcune riflessioni sul processo innescato dall’istituzione della
tessera elettorale:
- già in occasione delle Elezioni politiche del 2001 sono state introdotte alcune importantissime novità, prima tra le quali la possibilità di stampare al quindicesimo giorno precedente la votazione l’esemplare delle liste sezionali destinato ai seggi (ricordo che in precedenza erano stati autorizzati a ciò soltanto i comuni con il livello di informatizzazione più avanzato), con un elemento aggiuntivo sul quale richiamo l’attenzione dei colleghi: le liste destinate alla votazione possono essere compilate riordinando gli iscritti e “depurandole” dai nominativi di coloro che ne erano stati cancellati e dei giovani depennati ai sensi dell’articolo 33 del Testo Unico n. 223/1967;
- la semplificazione è
evidente: gli uffici sono stati liberati dall’onere dei controlli dell’ultima
ora, in precedenza assolutamente necessari, su tutte le cancellazioni eseguite
e sulle annotazioni apportate sulle liste dopo la compilazione effettuata con
la precedente revisione semestrale e, inoltre, il lavoro dei seggi è divenuto
molto più agevole: occorre avere sempre presente il fatto che, poiché la
tessera non riporta il numero progressivo di iscrizione nella lista,
l’individuazione dell’elettore nella lista stessa sarebbe stato quanto mai
problematico senza questa soluzione, in particolare per gli elettori aggiunti
nelle diverse “code di stampa” in occasione delle revisioni successive.
Mi sia qui
concesso di ricordare con soddisfazione ed anche con orgoglio, a questo
proposito, il contributo che abbiamo dato, come operatori e come ANUSCA, al
superamento di diversi punti critici che si erano evidenziati nella fase di
avvio della ”operazione tessera” e la
considerazione nella quale il Ministero dell’Interno ha tenuto le nostre
osservazioni e proposte.
Ora, uno sguardo
al futuro:
la possibilità ormai
acquisita di stampare l’esemplare delle liste destinate alla votazione soltanto
nell’imminenza della consultazione ci porta inevitabilmente a porre alcune domande, alle quali mi sentirei già di dare
la risposta:
è veramente ancora
necessaria la predisposizione, in sede di revisione semestrale, di due copie
delle liste sezionali, da tenere aggiornate a mano in previsione di future
consultazioni?
non si potrebbe cominciare a
ragionare in termini di aggiornamento del corpo elettorale, anziché di
aggiornamento delle liste elettorali?
Ritengo sia
evidente come la mia proposta vada nel senso dell’eliminazione delle liste
elettorali sezionali, che verrebbero appunto stampate soltanto in occasione di
ciascuna consultazione.
Aggiungo
rapidamente un’altra considerazione che credo rafforzi ulteriormente la
proposta che stiamo sostenendo: la legge
27 dicembre 2001, n. 459, prevede che i cittadini residenti all’estero
possano esercitare il diritto di opzione per il voto in Italia, anziché votare
per corrispondenza, per le Elezioni politiche e per i Referendum popolari..
I Consolati
comunicheranno ai Comuni i nominativi di coloro che hanno esercitato questo
diritto; tutti gli altri residenti all’estero che non avranno presentato
l’opzione saranno invece esclusi dalla possibilità di votare in Italia.
Le relative
annotazioni sulle liste sezionali dovrebbero essere apposte entro termini
ristrettissimi, con tutti i rischi connessi.
Se, invece,
l’esemplare delle liste destinato ai seggi verrà prodotto al 15° giorno
precedente la consultazione, potrà essere automaticamente compilato, come
peraltro è già possibile oggi, in ordine alfabetico stretto dei soli iscritti
aventi diritto di voto per quella consultazione, già depurato dei nominativi di
tutti i cancellati, dei giovani depennati ai sensi dell’art. 33 del T.U. n.
223/67 e di coloro che non hanno esercitato il diritto di opzione per quella
consultazione (ricordo che l’eventuale opzione deve essere rinnovata ogni
volta).
Ritengo che i
vantaggi siano innegabili e che non sussista alcuna solida ragione contraria.
Per una
valutazione delle economie possibili, osservo che si eviterebbe così
l'aggiornamento manuale delle liste,
che comporta attualmente l'apposizione di migliaia di timbri e di annotazioni
(ogni copia delle liste elettorali sezionali del Comune di Bologna è costituita
da circa 20.000 fogli ed in un anno devono essere eseguite su ciascuna di esse,
manualmente, non meno di 30.000 variazioni, che comportano l’apposizione di
60.000 timbri).
L’eliminazione
delle liste sezionali lascia aperto il problema della pubblicità delle liste
stesse, ora previsto dall’articolo 51 del T.U. n. 223/67, che potrebbe però
essere risolto con il mantenimento delle liste generali.
Gli argomenti a
favore del mantenimento di liste generali permanenti, correlato
all’eliminazione sia delle liste sezionali che dello schedario, sono
sostanzialmente tre (non mi soffermo sull’eliminazione dello schedario
cartaceo, che considero ormai un fatto acquisito nella generalità dei comuni
che abbiano raggiunto un discreto livello di informatizzazione):
- le liste
generali costituirebbero l'unico supporto fisico residuo contenente l'intero
corpo elettorale, con possibilità quindi di ricostruirlo nell’eventualità
(seppure remota) di distruzione delle memorie magnetiche;
- attraverso la
pubblicazione delle liste elettorali generali, corredate dagli elenchi delle
variazioni, si manterrebbe la possibilità per tutti gli elettori di esercitare
un controllo sulla regolare tenuta del corpo elettorale e di presentare
eventuali ricorsi;
- la verifica
della regolare tenuta del corpo elettorale resterebbe inoltre possibile con il
ricorso alle liste generali, anche a posteriori, da parte degli organi esterni
a ciò preposti.
Un’annotazione
va comunque fatta in merito all’accesso alle liste:
è noto come l’articolo 51
del T.U. n. 223/1967, così come è formulato, consenta a chiunque,
indiscriminatamente, di “copiare, stampare e mettere in vendita le liste
elettorali”, lasciando spazio all’estrazione ed all’utilizzo dei dati per scopi
che nulla hanno a che fare con quelli voluti a suo tempo dal legislatore;
pur salvaguardando il
diritto di accesso alle liste, per dichiarati e comprovati fini elettorali,
ritengo quindi che si debba valutare la possibilità di vietarne la
commercializzazione.
Le richieste di
consultazione o di copie per fini commerciali verrebbero comunque drasticamente
ridotte se le liste sia generali che sezionali non riportassero più il titolo
di studio e la professione degli iscritti: si tratta di dati non aggiornati,
non certificabili e che possono determinare anche rischi personali per elettori
che svolgono professioni particolari;
mi sembra debole, in
proposito, l’obiezione di coloro che sostengono la necessità di queste
indicazioni, ai fini dell’aggiornamento degli albi degli scrutatori, dei
presidenti di seggio e dei giudici popolari; è indubbio, invece, che gli stessi
dati potrebbero essere molto più opportunamente ed efficacemente gestiti
informaticamente "fuori linea", senza per questo doverli rendere
pubblici;
accenno poi alle migliaia di
variazioni che devono ora essere apportate manualmente sulle liste per
aggiornare questi dati che, inoltre, occupano una riga di stampa per ciascun
nominativo iscritto;
può far sorridere i non
addetti ai lavori il fatto che ci si preoccupi di una riga di stampa: ebbene,
per un Comune come Bologna, nel quale già da anni le liste sezionali vengono
ricompilate in due soli esemplari, queste righe sono 330.000 per ogni copia e
diventano quasi un milione in un anno “normale”, con una sola consultazione.
Infine, insisto ancora sulla proposta, già ripetutamente presentata in diverse sedi, che non venga più riportata sulle liste elettorali, sia generali che sezionali, l’indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, per le ragioni più volte esposte che qui richiamo brevemente:
- questo dato, che non figura nella Tessera elettorale, è inutile ai fini del riconoscimento dell'elettrice al seggio;
- la sua indicazione sulle liste generali può comportare delicati problemi di riservatezza;
- l'aggiornamento del dato comporta un numero molto elevato di variazioni da apportare a mano sulle liste generali e sezionali;
- il cognome del coniuge,
che costituisce indubbiamente un elemento utile per il reperimento
dell'elettrice all'indirizzo, ad esempio per la consegna della Tessera o per la
notifica di atti, può essere utilmente e semplicemente gestito "fuori
linea" per questi soli scopi, senza essere reso pubblico in modo
indiscriminato attraverso le liste elettorali.
Bellaria, 26 settembre 2002