
LA CAPACITA’ MATRIMONIALE
DELLO STRANIERO CHE INTENDE SPOSARE IN ITALIA
Relatore:
Il
continuo afflusso di cittadini stranieri nel nostro Paese – sia comunitari che,
soprattutto, extracomunitari – al fine di stabilire qui la loro dimora per
periodi più o meno lunghi e, in molti casi, in modo definitivo, provoca anche,
come conseguenza naturale, la formazione di nuove famiglie, spesso composte da
coniugi di diverse cittadinanze. Tale situazione, divenuta particolarmente rilevante
sia da un punto di vista quantitativo che per le diverse casistiche, non trova
alcun riscontro con quanto avveniva solamente qualche anno fa, quando il
matrimonio in Italia di un cittadino straniero non rappresentava certamente
un’ipotesi frequente.
In conseguenza di tali fatti, gli ufficiali di stato civile
si sono trovati ad affrontare nuove fattispecie e ulteriori aspetti
problematici in relazione sia alla celebrazione di matrimoni nei quali almeno
uno degli sposi è cittadino straniero, sia, ancor prima, alla necessità o meno
di procedere alle pubblicazioni matrimoniali ed ai documenti da richiedere od
acquisire: non è un caso che, nei quesiti formulati dagli operatori dello stato
civile agli esperti dell’ANUSCA, questo rappresenti un argomento ricorrente.
Al fine, dunque, di soddisfare le richieste che pervengono
in tal senso, cerchiamo di esaminare le corrette procedure da applicare al
momento della pubblicazione di matrimonio, i documenti necessari, le verifiche
da fare, nonché le eccezioni relative alla celebrazione o alla trascrizione
dell’atto di matrimonio.
Le
pubblicazioni di matrimonio
Lo scopo
della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in
possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre
matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di
sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le
previste opposizioni.
La
pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune
di residenza di uno dei nubendi il quale provvederà poi a richiederla al Comune
dove risulti residente l’altro nubendo[1].
Per i
cittadini stranieri che decidano di contrarre matrimonio in Italia, le
procedure da seguire sono diverse a seconda che solamente uno degli sposi sia
cittadino straniero o lo siano entrambi: oltre a questa, il codice civile
all'art. 116 ultimo comma, effettua una ulteriore distinzione tra coloro che
sono residenti o domiciliati nello Stato e coloro che invece si trovano
occasionalmente in Italia.
In ogni
caso, il cittadino straniero dovrà
presentare un nullaosta al matrimonio rilasciato dalla “competente autorità del
proprio paese”: in proposito, tale autorità straniera potrebbe essere - a
seconda della normativa dello Stato di appartenenza - o l'autorità locale nel
Paese di provenienza o l'autorità
diplomatica o consolare in Italia.
Nel primo
caso, tale documento potrebbe essere rilasciato nella lingua dello Stato di
appartenenza, ma dovrebbe essere debitamente tradotto in lingua italiana e
legalizzata dalla nostra Ambasciata o Consolato, tranne l’ipotesi che tale
adempimento risulti eliminato da specifiche Convenzioni[2].
Nel
secondo caso, il documento in questione viene rilasciato dal Consolato o
dall'Ambasciata straniera in Italia e, solitamente, risulta già redatto in
lingua italiana, con l'eventuale legalizzazione effettuata dalla Prefettura
italiana competente: in proposito, si ritiene utile ricordare la Convenzione di
Londra del 7 giugno 1968, relativa alla soppressione della legalizzazione degli
atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari, alla quale hanno
aderito la maggior parte del Paesi europei.
Nell’uno o
nell’altro caso, il nulla osta deve contenere la dichiarazione dalla quale
risulti che “giusta le leggi a cui [il cittadino straniero] è sottoposto, nulla
osta al matrimonio”: è necessario, inoltre, che risultino le generalità dello
straniero/a e l’indicazione che il medesimo può contrarre matrimonio all’estero
con l’altro cittadino/a del quale pure debbono essere riportare le complete
generalità. Non può assolutamente ritenersi sufficiente una generica dicitura
relativa alla capacità del cittadino di contrarre matrimonio in Italia, o al
fatto che sia di stato civile libero, o dati parziali anche di uno solo degli
sposi, ma il contenuto del nullaosta deve rispettare quanto sopra riportato,
desumibile dalla lettura dell’art. 116 c.c. e confermato dal modello di
“certificato di capacità matrimoniale” di cui
alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980[3]
che, appunto, prevede l’indicazione dei nubendi e la dichiarazione che possono
contrarre matrimonio tra loro.
Dunque, in ogni caso, il nullaosta di cui all’art. 116 o il
certificato di capacità matrimoniale di cui alla citata Convenzione di Monaco,
rappresentano un documento essenziale per poter procedere alle pubblicazioni e,
successivamente, alla celebrazione del matrimonio: in mancanza, l’ufficiale di
stato civile dovrà opporre un rifiuto alla richiesta degli interessati[4].
Tuttavia, tale disposizione, presenta alcune eccezioni.
La prima è data dai
cittadini degli Stati Uniti d’America: per costoro, infatti, non esiste una
autorità competente a rilasciare il nullaosta richiesto dal codice civile
italiano. Pertanto, con legge 13 ottobre 1965 n. 1195, venne approvato uno
scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti con il quale il cittadino
statunitense viene autorizzato a presentare all’ufficiale dello stato civile
italiano:
1.
una dichiarazione
giurata, resa dinanzi all’autorità consolare statunitense, dalla quale risulti
che, giusta le leggi alla quale è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al
matrimonio che intende contrarre in Italia: l’autorità consolare dovrà
certificare l’identità e la cittadinanza dell’interessato;
2.
documenti rilasciati
dalle competenti autorità degli Stati Uniti dai quali risulti la prova che,
giusta le leggi alle quali e sottoposto, nullaosta al matrimonio: in mancanza,
la legge prevede una dichiarazione giurata, un atto notorio, di fronte
all’autorità italiana competente, nella quale l’interessato dichiari che non vi
sono ostacoli – per le leggi a cui è soggetto negli Stati Uniti – al matrimonio
che intende contrarre.
Altra eccezione alla presentazione del nullaosta possiamo
averla nel caso dello straniero che abbia acquisito la condizione di
“rifugiato”[5]: si dovrà
applicare la legge dello Stato del domicilio o della residenza, in pratica la
legge italiana. La condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita
certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.M.U.) e l’ufficiale
di stato civile dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti
al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e
le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere.
Ulteriore eccezione riguarda il caso dell’apolide per il
quale non è applicabile l’art. 116 c.c. (si riferisce, infatti, a colui che
possiede una cittadinanza): è essenziale una documentazione con la quale
l’interessato dimostri di essere apolide, oltre alle certificazioni possibili
relative alla nascita ed alle dichiarazioni dell’interessato concernenti la
propria capacità matrimoniale. Si tratta, comunque, di ipotesi che necessita di
una attenta valutazione da parte
dell’ufficiale di stato civile che, laddove riscontri elementi dubbiosi,
dovrebbe rifiutare le pubblicazioni, lasciando che sia il Tribunale a decidere
sulla possibilità di celebrare matrimonio.
Tale situazione – rifiuto della pubblicazione da parte
dell’ufficiale dello stato civile, art. 98 c.c. – si presenta in tutte le
ipotesi in cui lo straniero non sia riuscito a produrre il nullaosta o la
documentazione sostitutiva prevista nelle eccezioni esaminate: non si tratta di
una scelta discrezionale ma di una procedura alla quale l’ufficiale dello stato
civile dovrà attenersi nel momento in cui verifichi che mancano dei requisiti
essenziali come, per il cittadino straniero, la presentazione del documento
richiesto dall’art. 116 c.c. - L’interessato potrà, ovviamente, impugnare il
rifiuto con ricorso al Tribunale[6]
il quale, qualora lo ritenga opportuno,
potrà ammettere il cittadino straniero alla celebrazione del matrimonio anche
senza il nullaosta, con un provvedimento che sarà presentato all’ufficiale
dello stato civile al fine di poter procedere alle pubblicazioni.
Lo straniero, ai sensi del secondo comma dell’art. 116
c.c., è comunque soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 n.
1, 2, e 4, 88 e 89 del codice civile: questo non significa che debba presentare
ulteriori documenti oltre al citato nullaosta, ma che debbono essere rispettati
i limiti contenuti nelle norme suddette. Di conseguenza, anche nel caso venga
presentato un nullaosta, regolarmente rilasciato dall’autorità competente, ma
risulti all’ufficiale dello stato civile lo straniero già coniugato[7],
o infermo di mente o legato da uno stretto vincolo di parentela con il futuro
coniuge, o sussistere un impedimento di legge, dopo aver svolto gli
accertamenti del caso, dovranno essere rifiutate le pubblicazioni. Non deve
trarre in inganno che tra gli articoli citati manchi quello relativo all’età
per contrarre matrimonio: l’insussistenza dell’impedimento di cui all’art. 84
c.c. deve sempre essere verificata, in quanto si tratta di materia inderogabile
attinente all’ordine pubblico interno[8].
In ogni caso, il matrimonio eventualmente contratto in violazione delle
disposizioni citate del codice civile, può essere impugnato nei modi previsti
dall’art. 117 e seguenti dello stesso codice: in altre parole, la presentazione
del nulla osta consente la celebrazione del matrimonio ma non può essere
sufficiente per far venire meno la sussistenza di un impedimento di legge che
mette in dubbio la validità del vincolo.
Lo straniero, dunque, in possesso del nulla osta di cui
all’art. 116 c.c. o degli altri documenti previsti nelle ipotesi eccezionali o
del provvedimento del Tribunale, si presenta all'ufficiale dello stato civile
per i successivi adempimenti ai fini della celebrazione del matrimonio. A
questo punto le ipotesi possibili sono diverse:
a) solamente uno dei futuri sposi è cittadino straniero, mentre l'altro è
cittadino italiano: oltre al nullaosta, dovranno essere effettuate le
pubblicazioni nel Comune di residenza del cittadino italiano ed in quel Comune
(sempre in Italia) dove, eventualmente, lo straniero abbia la residenza o il
domicilio;
b) entrambi gli sposi sono cittadini stranieri: anche in questo caso,
oltre al nullaosta, si dovrà procedere alle pubblicazioni nel Comune italiano
dove, eventualmente, almeno uno dei due abbia la residenza od il domicilio;
c) entrambi gli sposi sono cittadini stranieri e si trovano
occasionalmente in Italia: oltre al nullaosta, sempre necessario, non occorrono
ulteriori adempimenti in quanto gli sposi non sono né residenti né domiciliati
in Italia[9];
non occorre, cioè, procedere alle pubblicazioni ma, dopo aver acquisito il
nulla-osta e verificato che non ci sono impedimenti insormontabili secondo la
legge italiana, l'ufficiale dello stato civile può procedere direttamente alla
celebrazione del matrimonio. Per tale fattispecie, il Formulario Ministeriale
approvato con D.M. 5 aprile 2002, prevede all’allegato “B” il modulo n. 5 da completarsi secondo i dati
ivi richiesti.
Come
abbiamo già detto, sussistendo la residenza o il domicilio da parte anche di
uno solo degli sposi, è indispensabile secondo l'ordinamento italiano procedere
alle pubblicazioni di matrimonio: pertanto, l'unica ipotesi in cui questo non
avviene è solamente nel caso in cui entrambi i nubendi si trovino
occasionalmente in Italia, senza che abbiano richiesto l'iscrizione
nell'Anagrafe della popolazione residente o senza che nel nostro Paese abbiano
stabilito la sede dei propri affari od interessi.
Celebrazione del matrimonio
Riguardo alla celebrazione del matrimonio, non dovrebbero
sussistere particolari problemi in quanto si applicano le disposizioni del
codice civile. L’unica difficoltà potrebbe derivare dal fatto che lo straniero
potrebbe non conoscere la lingua italiana: l’ufficiale di stato civile dovrebbe
ricorrere all’ausilio di un interprete che dovrà preventivamente giurare di
bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto e, di tale adempimento, si
dovrà fare menzione nell’atto riportando la formula 71 o 72 del D.M. 5 aprile
2002 a seconda che solo uno degli sposi o entrambi non conoscano la lingua italiana.
La
procedura relativa alle pubblicazioni è
esattamente la stessa anche nel caso il cittadino straniero scelga di celebrare
secondo il rito concordatario o secondo uno dei culti ammessi o regolati da
intese: ovviamente, si applicheranno anche le specifiche normative del rito
scelto, ma il documento necessario per lo straniero rimane il nullaosta con le
eventuali eccezioni sopra esaminate.
Qualche
attenzione in più richiede l’ipotesi in cui gli sposi – uno o entrambi
cittadini stranieri – celebrino un matrimonio concordatario non preceduto dalle
pubblicazioni e chiedano poi la trascrizione ai sensi dell’art. 13 della legge
847/1929: in questo caso, l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire i
documenti necessari per accertare che
non sussistano impedimenti e, qualora non venga presentato unitamente alla
richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, dovrà richiedere il nulla
osta alla competente autorità diplomatica o consolare in Italia. Finchè non
l’avrà ottenuto, o in mancanza dello stesso, non potrà procedere alla
pubblicazione dell’avviso di celebrato matrimonio in quanto sarebbe
impossibilitato a verificare che non sussistano le fattispecie di
intrascrivibilità di cui all’art. 12 della legge 847/1929, integrato dall’art.
8 n. 1) della legge 121/1985 e dal paragrafo 4 del relativo protocollo
addizionale. Ottenuto il documento, verrà affisso l’avviso di celebrato
matrimonio e, decorsi i termini previsti, si procederà alla trascrizione
dell’atto
Per
concludere, una riflessione: per una fattispecie abbastanza semplice, come la
possibilità di celebrare matrimonio in Italia da parte del cittadino straniero,
è stato necessario richiamare le disposizioni del codice civile, alcune
Convenzioni internazionali, il Regolamento dello stato civile, alcune leggi
speciali, il decreto ministeriale contenente il nuovo formulario, oltre a
circolari varie. Tutto questo conferma come le problematiche dello stato
civile, anche le più comuni, non consentano di limitarsi all’esame della
singola disposizione o dello specifico articolo, ma richiedano sempre analisi
complete, approfondimenti e correlazioni con le diverse normative, altrimenti
si rischia di proporre soluzioni troppo superficiali e non corrette.
(Renzo Calvigioni)
[1] Art. 53 D.P.R. 396/2000.
[2] Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.
[3] Alla quale l’Italia ha aderito con legge 19 novembre 1984 n. 950.
[4] In proposito, attuale ed ancora pienamente applicabile la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 25/9/1987 n. 1/54/F.G./11(87)1740. Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 del codice civile.
[5] Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.
[6] Art. 98 c.c.
[7] Questo potrebbe avvenire con alcuni Stati che ammettono la poligamia: potrebbe essere rilasciato un nullaosta per un secondo o terzo o quarto matrimonio.
[8] Art. 31 disp. prel.: per molti Stati l’età per contrarre matrimonio è inferiore a quella prevista dal nostro ordinamento, ma non si potrà procedere anche in presenza di nulla osta.
[9] Art. 43 c.c: il domicilio è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi”, mentre la residenza è il luogo dove “la persona ha la dimora abituale”.