LA CAPACITA’ MATRIMONIALE DELLO STRANIERO CHE INTENDE SPOSARE IN ITALIA

 

 

Relatore:

 

Renzo Calvigioni

 

 


            Il continuo afflusso di cittadini stranieri nel nostro Paese – sia comunitari che, soprattutto, extracomunitari – al fine di stabilire qui la loro dimora per periodi più o meno lunghi e, in molti casi, in modo definitivo, provoca anche, come conseguenza naturale, la formazione di nuove famiglie, spesso composte da coniugi di diverse cittadinanze. Tale situazione, divenuta particolarmente rilevante sia da un punto di vista quantitativo che per le diverse casistiche, non trova alcun riscontro con quanto avveniva solamente qualche anno fa, quando il matrimonio in Italia di un cittadino straniero non rappresentava certamente un’ipotesi frequente.

In conseguenza di tali fatti, gli ufficiali di stato civile si sono trovati ad affrontare nuove fattispecie e ulteriori aspetti problematici in relazione sia alla celebrazione di matrimoni nei quali almeno uno degli sposi è cittadino straniero, sia, ancor prima, alla necessità o meno di procedere alle pubblicazioni matrimoniali ed ai documenti da richiedere od acquisire: non è un caso che, nei quesiti formulati dagli operatori dello stato civile agli esperti dell’ANUSCA, questo rappresenti un argomento ricorrente.

Al fine, dunque, di soddisfare le richieste che pervengono in tal senso, cerchiamo di esaminare le corrette procedure da applicare al momento della pubblicazione di matrimonio, i documenti necessari, le verifiche da fare, nonché le eccezioni relative alla celebrazione o alla trascrizione dell’atto di matrimonio.

 

Le pubblicazioni di matrimonio

 

            Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni.

            La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei nubendi il quale provvederà poi a richiederla al Comune dove risulti residente l’altro nubendo[1].

            Per i cittadini stranieri che decidano di contrarre matrimonio in Italia, le procedure da seguire sono diverse a seconda che solamente uno degli sposi sia cittadino straniero o lo siano entrambi: oltre a questa, il codice civile all'art. 116 ultimo comma, effettua una ulteriore distinzione tra coloro che sono residenti o domiciliati nello Stato e coloro che invece si trovano occasionalmente in Italia.

            In ogni caso,  il cittadino straniero dovrà presentare un nullaosta al matrimonio rilasciato dalla “competente autorità del proprio paese”: in proposito, tale autorità straniera potrebbe essere - a seconda della normativa dello Stato di appartenenza - o l'autorità locale nel Paese di provenienza  o l'autorità diplomatica o consolare in Italia.

            Nel primo caso, tale documento potrebbe essere rilasciato nella lingua dello Stato di appartenenza, ma dovrebbe essere debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzata dalla nostra Ambasciata o Consolato, tranne l’ipotesi che tale adempimento risulti eliminato da specifiche Convenzioni[2].

            Nel secondo caso, il documento in questione viene rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata straniera in Italia e, solitamente, risulta già redatto in lingua italiana, con l'eventuale legalizzazione effettuata dalla Prefettura italiana competente: in proposito, si ritiene utile ricordare la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari, alla quale hanno aderito la maggior parte del Paesi europei. 

            Nell’uno o nell’altro caso, il nulla osta deve contenere la dichiarazione dalla quale risulti che “giusta le leggi a cui [il cittadino straniero] è sottoposto, nulla osta al matrimonio”: è necessario, inoltre, che risultino le generalità dello straniero/a e l’indicazione che il medesimo può contrarre matrimonio all’estero con l’altro cittadino/a del quale pure debbono essere riportare le complete generalità. Non può assolutamente ritenersi sufficiente una generica dicitura relativa alla capacità del cittadino di contrarre matrimonio in Italia, o al fatto che sia di stato civile libero, o dati parziali anche di uno solo degli sposi, ma il contenuto del nullaosta deve rispettare quanto sopra riportato, desumibile dalla lettura dell’art. 116 c.c. e confermato dal modello di “certificato di capacità matrimoniale” di cui  alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980[3] che, appunto, prevede l’indicazione dei nubendi e la dichiarazione che possono contrarre matrimonio tra loro.

Dunque, in ogni caso, il nullaosta di cui all’art. 116 o il certificato di capacità matrimoniale di cui alla citata Convenzione di Monaco, rappresentano un documento essenziale per poter procedere alle pubblicazioni e, successivamente, alla celebrazione del matrimonio: in mancanza, l’ufficiale di stato civile dovrà opporre un rifiuto alla richiesta degli interessati[4]. Tuttavia, tale disposizione, presenta alcune eccezioni.

La prima  è data dai cittadini degli Stati Uniti d’America: per costoro, infatti, non esiste una autorità competente a rilasciare il nullaosta richiesto dal codice civile italiano. Pertanto, con legge 13 ottobre 1965 n. 1195, venne approvato uno scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti con il quale il cittadino statunitense viene autorizzato a presentare all’ufficiale dello stato civile italiano:

1.      una dichiarazione giurata, resa dinanzi all’autorità consolare statunitense, dalla quale risulti che, giusta le leggi alla quale è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia: l’autorità consolare dovrà certificare l’identità e la cittadinanza dell’interessato;

2.      documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati Uniti dai quali risulti la prova che, giusta le leggi alle quali e sottoposto, nullaosta al matrimonio: in mancanza, la legge prevede una dichiarazione giurata, un atto notorio, di fronte all’autorità italiana competente, nella quale l’interessato dichiari che non vi sono ostacoli – per le leggi a cui è soggetto negli Stati Uniti – al matrimonio che intende contrarre.

Altra eccezione alla presentazione del nullaosta possiamo averla nel caso dello straniero che abbia acquisito la condizione di “rifugiato”[5]: si dovrà applicare la legge dello Stato del domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. La condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.M.U.) e l’ufficiale di stato civile dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere.

Ulteriore eccezione riguarda il caso dell’apolide per il quale non è applicabile l’art. 116 c.c. (si riferisce, infatti, a colui che possiede una cittadinanza): è essenziale una documentazione con la quale l’interessato dimostri di essere apolide, oltre alle certificazioni possibili relative alla nascita ed alle dichiarazioni dell’interessato concernenti la propria capacità matrimoniale. Si tratta, comunque, di ipotesi che necessita di una attenta valutazione da parte dell’ufficiale di stato civile che, laddove riscontri elementi dubbiosi, dovrebbe rifiutare le pubblicazioni, lasciando che sia il Tribunale a decidere sulla possibilità di celebrare matrimonio.

Tale situazione – rifiuto della pubblicazione da parte dell’ufficiale dello stato civile, art. 98 c.c. – si presenta in tutte le ipotesi in cui lo straniero non sia riuscito a produrre il nullaosta o la documentazione sostitutiva prevista nelle eccezioni esaminate: non si tratta di una scelta discrezionale ma di una procedura alla quale l’ufficiale dello stato civile dovrà attenersi nel momento in cui verifichi che mancano dei requisiti essenziali come, per il cittadino straniero, la presentazione del documento richiesto dall’art. 116 c.c. - L’interessato potrà, ovviamente, impugnare il rifiuto con ricorso al Tribunale[6] il quale, qualora  lo ritenga opportuno, potrà ammettere il cittadino straniero alla celebrazione del matrimonio anche senza il nullaosta, con un provvedimento che sarà presentato all’ufficiale dello stato civile al fine di poter procedere alle pubblicazioni.

Lo straniero, ai sensi del secondo comma dell’art. 116 c.c., è comunque soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 n. 1, 2, e 4, 88 e 89 del codice civile: questo non significa che debba presentare ulteriori documenti oltre al citato nullaosta, ma che debbono essere rispettati i limiti contenuti nelle norme suddette. Di conseguenza, anche nel caso venga presentato un nullaosta, regolarmente rilasciato dall’autorità competente, ma risulti all’ufficiale dello stato civile lo straniero già coniugato[7], o infermo di mente o legato da uno stretto vincolo di parentela con il futuro coniuge, o sussistere un impedimento di legge, dopo aver svolto gli accertamenti del caso, dovranno essere rifiutate le pubblicazioni. Non deve trarre in inganno che tra gli articoli citati manchi quello relativo all’età per contrarre matrimonio: l’insussistenza dell’impedimento di cui all’art. 84 c.c. deve sempre essere verificata, in quanto si tratta di materia inderogabile attinente all’ordine pubblico interno[8]. In ogni caso, il matrimonio eventualmente contratto in violazione delle disposizioni citate del codice civile, può essere impugnato nei modi previsti dall’art. 117 e seguenti dello stesso codice: in altre parole, la presentazione del nulla osta consente la celebrazione del matrimonio ma non può essere sufficiente per far venire meno la sussistenza di un impedimento di legge che mette in dubbio la validità del vincolo.

Lo straniero, dunque, in possesso del nulla osta di cui all’art. 116 c.c. o degli altri documenti previsti nelle ipotesi eccezionali o del provvedimento del Tribunale, si presenta all'ufficiale dello stato civile per i successivi adempimenti ai fini della celebrazione del matrimonio. A questo punto le ipotesi possibili sono diverse:

a) solamente uno dei futuri sposi è cittadino straniero, mentre l'altro è cittadino italiano: oltre al nullaosta, dovranno essere effettuate le pubblicazioni nel Comune di residenza del cittadino italiano ed in quel Comune (sempre in Italia) dove, eventualmente, lo straniero abbia la residenza o il domicilio;

b) entrambi gli sposi sono cittadini stranieri: anche in questo caso, oltre al nullaosta, si dovrà procedere alle pubblicazioni nel Comune italiano dove, eventualmente, almeno uno dei due abbia la residenza od il domicilio;

c) entrambi gli sposi sono cittadini stranieri e si trovano occasionalmente in Italia: oltre al nullaosta, sempre necessario, non occorrono ulteriori adempimenti in quanto gli sposi non sono né residenti né domiciliati in Italia[9]; non occorre, cioè, procedere alle pubblicazioni ma, dopo aver acquisito il nulla-osta e verificato che non ci sono impedimenti insormontabili secondo la legge italiana, l'ufficiale dello stato civile può procedere direttamente alla celebrazione del matrimonio. Per tale fattispecie, il Formulario Ministeriale approvato con D.M. 5 aprile 2002, prevede all’allegato “B”  il modulo n. 5 da completarsi secondo i dati ivi richiesti.

            Come abbiamo già detto, sussistendo la residenza o il domicilio da parte anche di uno solo degli sposi, è indispensabile secondo l'ordinamento italiano procedere alle pubblicazioni di matrimonio: pertanto, l'unica ipotesi in cui questo non avviene è solamente nel caso in cui entrambi i nubendi si trovino occasionalmente in Italia, senza che abbiano richiesto l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente o senza che nel nostro Paese abbiano stabilito la sede dei propri affari od interessi.

           

Celebrazione del matrimonio

 

Riguardo alla celebrazione del matrimonio, non dovrebbero sussistere particolari problemi in quanto si applicano le disposizioni del codice civile. L’unica difficoltà potrebbe derivare dal fatto che lo straniero potrebbe non conoscere la lingua italiana: l’ufficiale di stato civile dovrebbe ricorrere all’ausilio di un interprete che dovrà preventivamente giurare di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto e, di tale adempimento, si dovrà fare menzione nell’atto riportando la formula 71 o 72 del D.M. 5 aprile 2002 a seconda che solo uno degli sposi o entrambi non conoscano la lingua italiana.

            La procedura relativa alle pubblicazioni  è esattamente la stessa anche nel caso il cittadino straniero scelga di celebrare secondo il rito concordatario o secondo uno dei culti ammessi o regolati da intese: ovviamente, si applicheranno anche le specifiche normative del rito scelto, ma il documento necessario per lo straniero rimane il nullaosta con le eventuali eccezioni sopra esaminate.

            Qualche attenzione in più richiede l’ipotesi in cui gli sposi – uno o entrambi cittadini stranieri – celebrino un matrimonio concordatario non preceduto dalle pubblicazioni e chiedano poi la trascrizione ai sensi dell’art. 13 della legge 847/1929: in questo caso, l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire i documenti necessari  per accertare che non sussistano impedimenti e, qualora non venga presentato unitamente alla richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, dovrà richiedere il nulla osta alla competente autorità diplomatica o consolare in Italia. Finchè non l’avrà ottenuto, o in mancanza dello stesso, non potrà procedere alla pubblicazione dell’avviso di celebrato matrimonio in quanto sarebbe impossibilitato a verificare che non sussistano le fattispecie di intrascrivibilità di cui all’art. 12 della legge 847/1929, integrato dall’art. 8 n. 1) della legge 121/1985 e dal paragrafo 4 del relativo protocollo addizionale. Ottenuto il documento, verrà affisso l’avviso di celebrato matrimonio e, decorsi i termini previsti, si procederà alla trascrizione dell’atto

            Per concludere, una riflessione: per una fattispecie abbastanza semplice, come la possibilità di celebrare matrimonio in Italia da parte del cittadino straniero, è stato necessario richiamare le disposizioni del codice civile, alcune Convenzioni internazionali, il Regolamento dello stato civile, alcune leggi speciali, il decreto ministeriale contenente il nuovo formulario, oltre a circolari varie. Tutto questo conferma come le problematiche dello stato civile, anche le più comuni, non consentano di limitarsi all’esame della singola disposizione o dello specifico articolo, ma richiedano sempre analisi complete, approfondimenti e correlazioni con le diverse normative, altrimenti si rischia di proporre soluzioni troppo superficiali e non corrette.

 

 (Renzo Calvigioni)

 

 

 



[1] Art. 53 D.P.R. 396/2000.

[2] Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.

[3] Alla quale l’Italia ha aderito con legge 19 novembre 1984 n. 950.

[4] In proposito, attuale ed ancora pienamente applicabile la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 25/9/1987 n. 1/54/F.G./11(87)1740. Matrimonio del cittadino straniero in Italia, art. 116 del codice civile.

[5] Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.

[6] Art. 98 c.c.

[7] Questo potrebbe avvenire con alcuni Stati che ammettono la poligamia: potrebbe essere rilasciato un nullaosta per un secondo o terzo o quarto matrimonio.

[8] Art. 31 disp. prel.: per molti Stati l’età per contrarre matrimonio è inferiore a quella prevista dal nostro ordinamento, ma non si potrà procedere anche in presenza di nulla osta.

[9] Art. 43 c.c: il domicilio è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi”, mentre la residenza è il luogo dove “la persona ha la dimora abituale”.