XXII CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A.

 

 

BELLARIA-IGEA MARINA 24-27 SETTEMBRE 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ ANCORA ATTUALE IL REGOLAMENTO ANAGRAFICO?

CONSIDERAZIONI

 

                                                                                                                      di Nicola Corvino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo trascorso dall’approvazione del vigente Regolamento anagrafico è stato caratterizzato da molte innovazioni normative, tra le quali spiccano l’intera riforma del procedimento amministrativo, i provvedimenti di semplificazione e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali, ma anche da un mutato contesto sociale e dal consolidamento delle procedure informatiche.

 

         Con queste premesse, si ritiene che il Regolamento anagrafico non sia pienamente rispondente alle reali esigenze e debba, quindi, essere adeguato innanzitutto all’evoluzione normativa e debba poi tenere in debita considerazione i nuovi scenari che vanno configurandosi.

 

         Questo intervento non ha la presunzione di rappresentare la panacea dei mali che affliggono l’anagrafe, ma di costituire una prima base di partenza, sicuramente non esaustiva, per sviluppare nuove ipotesi ed ispirare un dibattito costruttivo sull’argomento, nell’attesa di eventuali contributi provenienti dagli operatori del settore.

 

         La disamina delle norme regolamentari suscettibili di variazioni  comporta l’utilizzo di un linguaggio che poco attrae, in quanto eccessivamente tecnicistico per gli inevitabili riferimenti normativi, di per sé piuttosto aridi, che potrebbero anche distrarre l’uditorio, ma l’interesse indubbio per la materia, si spera, possa attenuare il rischio latente.

 

         Ritenuto di abbandonare il progetto, forse troppo ambizioso, di modificare la legge anagrafica per le stesse motivazioni addotte negli anni ’80 nel processo di revisione del precedente Regolamento, sarebbe opportuno ritoccare in alcune parti il Regolamento attualmente vigente.

 

         In particolare, occorrerebbe effettuare interventi modificativi e integrativi di alcune norme regolamentari che sono state direttamente o indirettamente interessate da provvedimenti legislativi ed eventualmente lanciare qualche input per la rivisitazione di alcuni principi fondamentali, quali la definizione di famiglia ed il concetto di residenza.

 

         Al fine del conferimento della delega delle funzioni di ufficiale d’anagrafe, in analogia a quanto prescritto per la delega di ufficiale di stato civile,  l’art. 2 del Regolamento potrebbe essere integrato, al comma 1, della previsione del requisito della frequenza di almeno un corso di aggiornamento professionale della durata di 80 ore, indetto dalla Prefettura, e disporre la delegabilità esclusiva a personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.[1]

 

Inoltre, tra le figure delegabili, risulta necessario inserire anche il presidente del Consiglio circoscrizionale e, nei comuni in cui non siano costituiti gli organi di decentramento, il consigliere comunale che esercita le funzioni in materia di competenza statale nelle frazioni o nei quartieri, a norma dell’art.54, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

         All’art.7, comma 1 lett. a), per consentire l’iscrizione in anagrafe per nascita dei minori stranieri alle medesime condizioni previste per i cittadini[2], sarebbe opportuno inserire l’incidentale “anche se stranieri”, nel rispetto, ed in attuazione, dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che esclude l’assoggettamento agli obblighi anagrafici solo per le due speciali categorie di stranieri dell’ultimo comma.[3]

        

Tale procedura, benché già attuata nella prassi, potrebbe servire a porre fine, in maniera inconfutabile, alla diatriba in atto con i sostenitori (in verità, pochi) della imprescindibilità del possesso del permesso di soggiorno per l’iscrizione dello straniero nato in Italia.

 

         Del resto, anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto la diffusione di tale fenomeno, ovvero di minori stranieri nati in Italia ed iscritti nell’A.P.R. senza permesso di soggiorno, ritenendoli legalmente residenti, in presenza di determinate condizioni, ai fini dell’eventuale acquisto della cittadinanza italiana in quanto la responsabilità della mancata acquisizione del titolo di soggiorno ricade sull’esercente la potestà.

 

         Pertanto, sempre nella stessa norma, si potrebbe aggiungere l’obbligo per i genitori di regolarizzare comunque la posizione del minore entro un anno dalla nascita presso la Questura competente, individuando in caso di inosservanza una possibile sanzione, quale potrebbe essere l’impossibilità del riconoscimento della residenza legale o la decadenza dal diritto all’iscrizione anagrafica.

 

         L’art. 8 del Regolamento, nel prevedere le posizioni che non comportano l’obbligo dell’iscrizione anagrafica,  avrebbe bisogno di due ulteriori specificazioni in merito alle previsioni di cui alle lettere b) e c).[4]

 

         La lettera b) è sempre fonte di incertezza e perplessità sotto il profilo meramente operativo e, spesso, oggetto di contenzioso tra i Comuni interessati; sarebbe, forse, opportuno eliminare il vincolo biennale[5] e ridurre la durata temporale in analogia ad altri istituti, ormai consolidati, come la cancellazione per irreperibilità o l’iscrizione nell’A.I.R.E. per procedere all’iscrizione dei ricoverati in case di cura dopo la permanenza in esse di un anno, opportunamente documentata.

 

         In tal guisa, si conseguirebbero due risultati: l’uniformità del termine temporale richiesto rispetto ad altri procedimenti anagrafici e la certezza che, dopo un anno di degenza presso il medesimo istituto di cura, scatti d’ufficio il trasferimento di residenza, prescindendo da altre valutazioni e dai veti che spesso, oggi, sono apposti ingiustificatamente dai responsabili degli stessi istituti.

 

         La lettera c), invece, avrebbe bisogno di una semplice integrazione per definire il tipo di giudizio richiesto per rimuovere l’impedimento all’iscrizione: ovviamente, la norma è riferita al giudizio di primo grado, come precisato dall’Istat nelle “Avvertenze e note illustrative relative alla legge ed al regolamento anagrafico”, serie Metodi e norme.

 

         Ad adiuvandum, nello stesso articolo, si potrebbe prevedere la lettera d) con espresso richiamo alle posizioni individuate dall’art.1, commi 8 e 9, della legge 27 ottobre 1988, n.470, ovvero alle posizioni riguardanti gli emigrati all’estero per periodi inferiori all’anno e coloro i quali si recano all’estero per occupazioni stagionali, nonché i dipendenti statali in servizio all’estero ed i loro familiari.

 

         Dopo le modifiche intervenute ad opera del d.P.R. 394/99, relativamente agli stranieri, una ulteriore integrazione deve essere effettuata all’art.11 del regolamento[6] ai fini della cancellazione per irreperibilità, per colmare una evidente lacuna.

 

Infatti, il termine di un anno, stabilito in via amministrativa quale periodo da prendere in considerazione per effettuare gli opportuni ed intervallati accertamenti e definire l’eventuale irreperibilità del soggetto interessato, necessita di una apposita previsione normativa.

 

         All’art.13, relativo alle dichiarazioni anagrafiche rese dai soggetti che il Regolamento individua come responsabili, si ritiene opportuno l’inserimento di un ulteriore comma, il 5°, per prevedere il ricorso gerarchico al Prefetto nel caso di mancato accoglimento dell’istanza[7], tesa ad ottenere variazioni anagrafiche.

 

Può sembrare scontato e, probabilmente, lo è in quanto è prassi consuetudinaria, peraltro rispondente ai principi generali del diritto, seguire tale procedura, ma il testo regolamentare è privo dello specifico riferimento e sarebbe il caso di prevederne l’integrazione..

 

         Si rileva a tal riguardo che il Regolamento demanda espressamente al Prefetto soltanto le vertenze, in materia di trasferimento di residenza, sorte tra Comuni della stessa provincia con l’art.18, comma 7 ed i ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche, attraverso l’art.36.

 

         L’art.14, nel disciplinare l’iscrizione delle persone provenienti dall’estero, richiede la presentazione di atti autentici che comprovino la composizione familiare, ma non tiene in debito conto, rispetto alla documentazione da esibire, della mancanza di alcune indicazioni indispensabili per la registrazione anagrafica, quali la paternità e la maternità, lo stato civile e gli eventuali dati relativi al matrimonio o divorzio.

 

         L’omissione di tali dati sul passaporto e sull’eventuale stato di famiglia originario presentato comporta seri problemi per la redazione degli atti anagrafici soprattutto per gli extracomunitari, i quali non possono autocertificare alcune condizioni. Ovviamente, anche i dati riportati sul permesso di soggiorno non possono costituire prova certa del possesso di determinati requisiti, mancando a monte la certificazione probatoria.

 

         Pertanto, la norma potrebbe prevedere anche l’esibizione di altri atti originali, tradotti ufficialmente ed eventualmente legalizzati, comprovanti tutti gli altri dati necessari, non riportati sul documento d’identità.[8]

 

         Particolare attenzione va rivolta all’art. 18  ai fini  di possibili integrazioni per estendere in via analogica una previsione e per l’introduzione di un comma a salvaguardia dell’operato in buona fede dell’Ufficiale d’anagrafe.

 

In particolare, considerato che il cambio di residenza, non dichiarato in precedenza e rilevato in occasione del Censimento generale della popolazione, produce effetti ai fini della decorrenza dell’iscrizione dalla data della dichiarazione resa a posteriori dall’interessato, a norma del comma 6,  si ritiene opportuno ampliare tale previsione, nel medesimo caso, anche al cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune di residenza.[9]

 

Inoltre, il rischio di rilasciare certificati non conformi alle effettive posizioni anagrafiche, nel periodo intercorrente tra la richiesta di iscrizione ed il suo perfezionamento, è sempre presente ed i tempi, spesso molto lunghi, impiegati da alcuni Comuni, inducono a prevedere una disposizione che tranquillizzi gli operatori e responsabilizzi direttamente l’interessato.

 

Infatti, soltanto l’interessato è a conoscenza della propria posizione anagrafica e, attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, può dimostrare legittimamente al destinatario il suo status in attesa di definizione.

 

A tal riguardo, per limitare al minimo indispensabile la tempistica occorrente per lo scambio di corrispondenza tra i due Comuni interessati, i tempi sono maturi per l’applicazione della telematica o, nell’attesa della sua piena diffusione, per l’avallo dell’utilizzo del fax. Spetta, prima, ai tecnici informatici individuare qualche soluzione tecnica affidabile e agli operatori del diritto, poi, redigere un’apposita norma che ne legittimi l’uso. Probabilmente, a questo riguardo, l’Indice Nazione delle Anagrafi (I.N.A.) potrà assolvere tale funzione e risolvere in maniera definitiva i problemi legati alla lunghezza dei tempi impiegati dalle attuali procedure.

 

Relativamente al rilascio della certificazione, il comma 3 dell’art.33 va adeguato all’art.41 del d.P.R. 445/2000, secondo cui i certificati anagrafici sono validi sei mesi e la loro validità può essere prorogata dopo la scadenza se l’interessato dichiari, in calce agli stessi, che i dati indicati non hanno subito variazioni successivamente al rilascio.[10]

 

L’importo dei diritti di segreteria non è disciplinato dal Regolamento ma, per la sua stretta ed evidente connessione, in questa sede si ritiene opportuno avanzare la proposta di una modifica alla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604, con un adeguamento sostanziale dei diritti ai costi sostenuti dal Comune per il rilascio dei certificati ed anche perché un importo elevato servirebbe come deterrente per le richieste indebite e potrebbe far decollare definitivamente l’autocertificazione e far applicare concretamente l’art.43 del d.P.R. 445/2000 in ordine agli accertamenti d’ufficio.

 

Va, comunque, rilevato che siffatta ipotesi non può trovare realizzazione con una norma di rango secondario, quale il regolamento, ma richiederebbe un intervento legislativo[11] di modifica della legge 8 giugno 1962, n. 604 o, in alternativa, l’introduzione di un nuovo strumento che renda “autonoma” l’imposizione e l’applicazione dei diritti.

 

A seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 37 del Regolamento, operata dall’art.77 del d.P.R. 445/2000 e riguardante la eliminazione dell’autorizzazione ministeriale per il collegamento via terminale alle anagrafi comunali da parte delle forze dell’ordine, si rende necessario riportare il richiamo, al posto dell’abrogato comma 3, dell’art. 43 del medesimo d.P.R., secondo cui le richieste per la realizzazione di collegamenti telematici all’ufficio anagrafe devono essere autorizzate dall’amministrazione certificante e, quindi, dal Comune.[12]

 

Il sempre più frequente uso di strumenti informatici che consentono l’agevole accesso ai dati anagrafici e le problematiche correlate alla loro riservatezza spesso comportano incompatibilità, per cui inducono ad un ripensamento finalizzato a fare definitiva chiarezza sulle modalità di rilascio notizie e sui limiti cui occorre sottoporre i collegamenti telematici, da rimettere all’inevitabile vaglio del Garante per la privacy.

 

In un clima di confusione e disorientamento, quale quello attuale, in cui imperversano provvedimenti sulla diffusione dell'utilizzo di istituti e mezzi  tecnologicamente avanzati, è quantomeno doveroso effettuare il punto della situazione e ripartire, garantendo uniformità delle procedure, omogeneità dei programmi e formazione professionale a tutti gli attori, intesi nell’accezione più ampia, di questo inarrestabile processo.

 

Rientrando nelle tematiche più propriamente anagrafiche, rispetto alla concezione tradizionale, un’ultima considerazione deve essere effettuata circa la possibilità di riesaminare la definizione di “famiglia anagrafica” ed il concetto, seppure codicistico, della “residenza”.

 

Com’è noto, nell’attuale contesto sociale, la famiglia assume configurazione diversa in relazione alle norme di riferimento, finalizzate al suo riconoscimento per consentire l’accesso a benefici, servizi e diritti vari.

 

Non è un caso l’utilizzo di diverse terminologie nel lessico corrente, quali la famiglia anagrafica, il nucleo familiare, la famiglia civile, naturale o biologica.

 

Non è questa la sede per l’approfondimento della questione, ma le problematiche connesse alla corretta tenuta delle anagrafi della popolazione sono palesi, soprattutto per la notevole incidenza sulla composizione della famiglia anagrafica che, essendo dinamica e quindi mutevole nel tempo, è sottoposta ad aggregazioni e disgregazioni continue.

 

Basti pensare, a mo’ di esempio, alle continue istanze tese a tal fine per le iscrizioni universitarie, l’assegnazione di alloggi popolari, l’adesione a cooperative edilizie e l’accesso a prestazioni agevolate.

 

Probabilmente, occorrerà rivedere la definizione di “famiglia anagrafica” di cui all’art.4 del Regolamento, rinunciando all’attuale concezione “patriarcale” che impone l’unione obbligata di tutte le persone conviventi, legate dai vincoli indicati nella norma, e rivalutando la famiglia intesa nell’accezione classica.

 

Ovviamente, l’obiettivo da perseguire, sotto il profilo meramente giuridico,  è quello di rendere più trasparente e identificabile l’istituto familiare, giungendo ad una definizione univoca che non ammetta altri tipi di qualificazione o di interpretazione.

 

In tal guisa, il legislatore dovrebbe essere più accorto, tenendo sempre presente la definizione di famiglia in modo da uniformare il riferimento nei vari testi normativi che, invece, oggi purtroppo inducono il cittadino a manipolare l’istituto familiare in funzione degli obiettivi da perseguire.

 

Per quanto attiene invece alla residenza, com’è noto, concorrono alla sua definizione l’elemento di fatto (res facti) di stabilire la sede in un determinato luogo e l’intenzione di fissarla in maniera duratura.

 

L’abitualità della dimora, determinante per definire il concetto di residenza, si deduce dal solito, consueto, usuale costume di vita della persona in un sito ben individuato.

 

L’assenza di un riferimento temporale e la necessaria tempestività degli adempimenti anagrafici non si conciliano agevolmente, anzi spesso non riescono a conferire il carattere di inequivocabilità all’attività accertativa, col rischio di ledere anche interessi di terzi.

 

Pertanto, per limitare l’aspetto aleatorio della residenza, caratterizzata dalla vaghezza, genericità ed indeterminatezza proprie della definizione codicistica, a scopo puramente ipotetico, si ritiene che sia giunto il momento di prevedere un parametro temporale predeterminato per maturare il diritto all’iscrizione anagrafica.

 

In altri termini, si potrebbe attivare un procedimento simile all’iscrizione AIRE o alla cancellazione per irreperibilità intercensuaria che consenta di istruire la pratica di trasferimento di residenza ad una data certa e di perfezionarla in un secondo tempo, decorso un certo lasso temporale ed in presenza dei presupposti normativi richiesti, opportunamente accertati.

 

Per tale evenienza, un ruolo importante potrebbe essere svolto dallo Schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del Regolamento, che, assolvendo la funzione originaria, potrebbe finalmente costituire un utile strumento di acquisizione di potenziali residenti e, conseguentemente, un valido supporto per l’intera gestione anagrafica.

 

I vantaggi conseguenti sarebbero di notevole portata e contribuirebbero ad incrementare l’immagine di trasparenza del procedimento anche sotto il profilo dell’imparzialità e dell’equità.

 

Ovviamente, gli ultimi problemi sollevati e le considerazioni effettuate vogliono soltanto rappresentare l’embrione di un’idea riformatrice che, se condivisa, meriterebbe ben altri approfondimenti da effettuare nelle sedi opportune con tutte le valutazioni indispensabili per una migliore funzionalità operativa della disciplina anagrafica.



[1] 1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al presidente del consiglio circoscrizionale ovvero al consigliere comunale che esercita funzioni di competenza statale nei quartieri o frazioni, laddove non siano stati costituiti gli organi di decentramento comunale, al segretario comunale o ad impiegati a tempo indeterminato del comune che abbiano frequentato almeno un corso di aggiornamento professionale della durata di 80 ore, indetto dalla Prefettura.

[2] 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori, anche se stranieri, o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato; nel caso di nato straniero, entro un anno dalla nascita, i genitori hanno l’obbligo di richiedere il prescritto titolo di soggiorno, da esibire in copia all’Ufficiale d’anagrafe;

[3] Personale diplomatico e consolare straniero e personale straniero da esso dipendente.

[4]  Articolo 8 - Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

 (Omissis)

b) degenti in istituti di cura, purché il ricovero non sia superiore ad un anno;

c) detenuti in attesa del giudizio di primo grado;

d) cittadini indicati nell’art.1, commi 9 e 10, della legge 27 ottobre 1988, n.470.

[5] Termine che era coerente con l’art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, norma abrogata dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

[6] Articolo 11 - Cancellazioni anagrafiche.
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

 (Omissis)

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati in un lasso di tempo non inferiore ad un anno, la persona sia risultata irreperibile ……

[7] Art. 13 – Dichiarazioni anagrafiche.

(Omissis)

5. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione anagrafica oggetto della dichiarazione è ammesso ricorso al Prefetto.

[8] Articolo 14 - Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero.

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente e deve comprovare con altri atti originali, tradotti ufficialmente ed eventualmente legalizzati, gli altri dati necessari per l’iscrizione anagrafica e non riportati sul documento d’identità esibito. Se il …………

[9] Articolo 18 - Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica.

(Omissis)

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica o l’eventuale cambio di abitazione per le persone già iscritte decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

(Omissis)

9. La responsabilità sull’utilizzo indebito di certificati, nelle more di perfezionamento della pratica di trasferimento di residenza, incombe esclusivamente sull’interessato.

[10] Articolo 33 - Certificati anagrafici.

(Omissis)

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio e possono essere valide oltre la  scadenza se l’interessato dichiari, in fondo alle stesse, che non ci sono state variazioni successivamente alla data di rilascio.

[11] Art. 23 Costituzione: “ Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”

[12] Articolo 37 - Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

 (Omissis)

3. Le richieste per la realizzazione di collegamenti telematici all’ufficio anagrafe devono essere autorizzate dal Comune a norma dell’art.43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.