a.n.u.s.c.a.

XXII CONVEGNO NAZIONALE

per Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici

Il ruolo degli ufficiali di anagrafe, di stato civile ed elettorale in una Pubblica Amministrazione che cambia

BELLARIA - IGEA MARINA

24 - 25 - 26 - 27 settembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

LE ADOZIONI INTERNAZIONALI ED I RAPPORTI CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI FRA TRIBUNALE PER I MINORENNI E UFFICIALI DELLO STATO CIVILE

 

 

 

Nella procedura di adozione internazionale l’ufficiale dello stato civile interviene soltanto alla fine, dopo la conclusione dell’iter che ha portato la coppia che aspira alla adozione internazionale ad ottenere la dichiarazione di idoneità ed all’intervento dell’ente autorizzato, del giudice straniero e della Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale, all’esito del complesso e costoso cammino, autorizza l’ingresso in Italia del bambino straniero che così giunge in un comune italiano insieme alla coppia che si era dichiarata disponibile ad adottarlo.

In base al nuovo sistema dell’adozione internazionale creato dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 che ha ratificato la Convenzione fatta a l’Aja il 29 maggio 1993 e contemporaneamente modificato la legge interna 4 maggio 1983 n. 184 potranno in questo momento verificarsi tre diverse ipotesi:

Qualora il bambino provenga da un paese che ha ratificato a sua volta la Convenzione:

1 ) che la adozione sia già stata pronunciata all’estero prima dell’arrivo del minore;

2 ) che la adozione non sia stata ancora pronunciata all’estero e debba quindi essere pronunciata in un secondo momento in Italia;

Qualora il bambino provenga invece da un paese che non ha ratificato la Convenzione ovvero non ha stipulato accordi bilaterali con l’Italia nello spirito della convenzione:

 3) che debba essere l’autorità giudiziaria italiana a dichiarare efficace in Italia il provvedimento straniero a determinate condizioni.

La situazione è chiaramente molto diversa nella ipotesi in cui il bambino provenga da Paesi Aja rispetto a quella in cui provenga da paesi non Aja.

Nella prima ipotesi, infatti, il paese di provenienza del bambino si sarà già adeguato alla normativa della Convenzione e l’Italia non potrà fare altro che dare esecuzione al provvedimento straniero, almeno in presenza di determinati presupposti.

Nella seconda ipotesi, invece, i controlli dovranno essere più pregnanti, essendo lo scopo della normativa proprio quello di evitare la compravendita e la tratta internazionale dei bambini.

Nella ipotesi 1 ) e cioè qualora il bambino provenga da un paese Aja e giunga in Italia accompagnato da una adozione già pronunciata all’estero, l’art. 35, 2° comma, della legge n. 184 del 1983, come modificata con la legge di ratifica della Convenzione n. 476 del 1998, prevede che “ il tribunale verifica che nel provvedimento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni dell’adozione internazionale previste dall’art. 4 della Convenzione“.

L’art. 4 chiarisce in primo luogo che la adozione internazionale ha carattere residuale, essendo possibile soltanto qualora si siano escluse tutte le possibilità di sistemazione alternativa  nel paese di origine e prevede che il bambino dato in adozione ad una coppia straniera debba essere stato previamente dichiarato in stato di adottabilità e, per la ipotesi in cui siano previsti consensi, che questi debbano essere stati assunti in modo libero ed informato. 

A seguito di tali verifiche il Tribunale ( che è poi il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui gli aspiranti alla adozione hanno la residenza al momento dell’ingresso in Italia del bambino, art. 35 comma 5 ) deve ordinare la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ( del luogo di residenza degli adottanti ) qualora accerti che la adozione non è contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato Italiano il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore e che sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione e l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza del minore in Italia rilasciate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Quanto ai requisiti due e tre il controllo è molto semplice, mentre più difficile è stabilire la contrarietà o meno all’ordine pubblico italiano. La disposizione in sostanza prevede che si possa rifiutare il riconoscimento, nell’interesse del minore, qualora il provvedimento straniero di adozione sia contrario ai principi fondamentali che regolano la adozione secondo l’ordinamento italiano.

In sede di interpretazione del precedente articolo 32 lett. C ) della legge n. 184 del 1983, nella sua formulazione originaria, la dottrina e la giurisprudenza avevano ad esempio stabilito che principio fondamentale era quello di dare al bambino una famiglia degli affetti eterosessuale nuova non dissimile dal modello della famiglia di sangue secondo ciò che avviene nei casi più comuni, veramente idonea a livello psicologico, pedagogico ed affettivo; ancora che è principio fondamentale il concetto che il minore può essere sottratto alla sua famiglia di origine solo se privo in essa di assistenza morale e materiale.

Oggi deve ritenersi che i principi fondamentali dell’ordine pubblico interno in materia di adozione siano nella sostanza elencati nell’art. 35 comma 6, per cui si può ordinare la trascrizione della adozione soltanto qualora gli aspiranti all’adozione integrino una coppia eterosessuale in possesso degli stessi requisiti previsti per la adozione legittimante interna e già valutati positivamente dal Tribunale per i Minorenni ed inoltre il provvedimento straniero possa essere convertito in adozione legittimante, se già non lo sia, in presenza di un inserimento, già rivelatosi proficuo, del minore nella famiglia italiana.

L’ordine di trascrizione è impartito dal Tribunale per i Minorenni con un decreto che peraltro, come si è già capito, non costituisce un provvedimento obbligato, bensì richiede una valutazione ed un controllo della conformità del provvedimento straniero al nostro ordine pubblico.

Per questo il legislatore ha voluto lasciare tale controllo all’autorità giudiziaria, anche in considerazione delle conseguenze rilevanti, nei rapporti internazionali, che derivano dal rifiuto di ordinare la trascrizione in Italia del provvedimento straniero. Solo al magistrato poteva infatti essere affidato questo compito, in quanto, per l’ordinamento giudiziario italiano, la adozione, comportando un cambiamento dello stato della persona in virtù di sentenza della autorità giudiziaria, è materia di attribuzione necessaria della autorità giudiziaria ed anzi lo è sempre stata; la adozione è stata attribuita all’autorità giudiziaria già dal codice civile del 1942, quando ancora non esisteva la adozione legittimante ed è rimasta della autorità giudiziaria anche per la cd. adozione speciale e per la adozione in casi particolari.

Il provvedimento del giudice di rifiuto della trascrizione comporta la comunicazione allo Stato estero, cui il rifiuto deve essere opposto, con conseguenze gravissime per il bambino che dovrebbe eventualmente tornare nel suo paese di origine. Ed è anche per questo che il legislatore ha voluto che il rifiuto di trascrizione dovesse provenire dalla autorità giudiziaria e dovesse essere pronunciato con le garanzie giurisdizionali.

Fra i principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di adozione la dottrina e la giurisprudenza prevalente non includono il decorso di un anno di affidamento preadottivo, prima della adozione, che è invece previsto nel nostro ordinamento interno. Per questo i Tribunali per i Minorenni hanno disposto la trascrizione di adozioni pronunciate all’estero senza che fossero precedute dall’affidamento preadottivo, così come previsto dalla Convenzione che ammette la possibilità di pronuncia immediata di adozione.

 Il nostro legislatore del 1998 ha cercato di temperare la possibile mancanza di affidamento preadottivo all’estero con la previsione della possibilità per i servizi sociali di seguire il minore, anche se già adottato, per almeno un anno al fine di verificare la positività dell’affidamento e quindi  dell’obbligo di segnalare al Tribunale per i Minorenni eventuali anomalie ( art. 34 ).

Di fatto nei provvedimenti con cui viene ordinata la trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione i Tribunali per i Minorenni chiedono sempre l’intervento dei servizi sociali in funzione di tutela del minore e di aiuto agli adottanti, anche se costoro non hanno ritenuto, di loro iniziativa, di richiedere l’assistenza ( l’art. 34 prevede in verità la richiesta degli interessati ai fini dell’intervento dei servizi sociali ) e spesso fanno durare la assistenza anche per tre anni, considerato che molti paesi stranieri, in base alla loro legislazione interna, impongono agli affidatari l’obbligo di trasmettere relazioni di aggiornamento appunto per tre anni, con il rischio di complicazioni internazionali qualora poi le relazioni non arrivino ( come è avvenuto ad esempio con la Bielorussia che ha bloccato le adozioni di bambini a coppie italiane poiché non era stato rispettato l’impegno di inviare le relazioni per il periodo prestabilito ).

La diversità di trattamento fra bambini stranieri e bambini italiani, con riguardo all’istituto dell’affidamento preadottivo, ha comunque già determinato alcune eccezioni di legittimità costituzionale sulle quali si è però di recente pronunciata la Corte Costituzionale nel senso della infondatezza della questione; cosa comunque prevedibile posto che molti Tribunali avevano già ritenuto che l’affidamento preadottivo non costituisse principio generale del nostro ordinamento interno.

La adozione pronunciata da paesi aderenti alla Convenzione e riconosciuta efficace in Italia avrà sempre gli effetti della adozione legittimante, essendo ciò previsto dall’art. 35 comma 1.

Quando l’adozione pronunciata nello stato straniero non produce la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il Tribunale per i Minorenni la riconosce conforme alla convenzione ( art 32 comma 3 ).

Tale possibilità è sottoposta a tre condizioni e cioè che l’adozione sia pronunciata e riconosciuta ai sensi delle norma della Convenzione; che i consensi previsti dall’art. 4 lett. c d siano stati prestati, se richiesti, con riferimento ad una adozione che determini la interruzione dei rapporti con la famiglia di origine; che la legge dello stato ricevente lo consenta, il che vuol dire che spetta allo stato ricevente stabilire con legge se la conversione sia possibile o meno in tali casi.

Nei casi in cui la conversione in adozione legittimante non sia possibile, la Commissione non potrà dichiarare che la adozione corrisponde all’interesse superiore del minore e quindi il riconoscimento non sarà possibile.

Riconosciuta invece tale conformità, deve essere disposta la conversione ed ordinata la trascrizione nei registri dello stato civile.

Nel caso 2 ) e cioè qualora l’adozione debba perfezionarsi in Italia dopo l’arrivo del bambino ( art. 34 comma 5 ), posto che il provvedimento straniero non dispone direttamente l’adozione, ma si limita a pronunciare l’affidamento preadottivo ai coniugi italiani o altro analogo provvedimento in virtù del quali i coniugi possono trasferire il bambino in Italia, il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza degli affidatari al momento di ingresso del bambino in Italia “riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore “.

In questo caso si ritiene che la pronuncia italiana non sia una mera delibazione del provvedimento straniero, ma una pronuncia autonoma, disciplinata dalle norme italiane, rispetto alla quale il provvedimento straniero costituisce un presupposto.

Decorso un anno dall’affidamento il Tribunale, accertato, attraverso i servizi incaricati, analogamente a quanto avviene per l’affidamento preadottivo italiano, che la permanenza nella nuova famiglia ha avuto effetto positivo e che l’inserimento definitivo del minore corrisponde al suo interesse, pronuncia la adozione, con sentenza, così come avviene per la adozione nazionale, ed ordina la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile.

Se invece l’inserimento non è positivo, il Tribunale per i minorenni, anche prima della decorrenza dell’anno di affidamento preadottivo, lo revoca ed adotta i provvedimenti previsti dall’art. 21 della Convenzione che attengono alla immediata protezione del minore ad opera del Tribunale che sta intervenendo, l’affidamento preadottivo ad altra famiglia, oppure, se ciò non fosse possibile, una soluzione alternativa a lungo termine, questo dopo avere consultato l’autorità centrale del paese di provenienza del bambino, e, solo come ultima soluzione, qualora l’interesse del bambino lo imponga, il suo rimpatrio nel paese di origine.

Nel caso 3 ), in cui si tratti cioè di minori che provengono da paesi che non hanno ratificato la Convenzione e non hanno firmato con l’Italia, nello spirito della Convenzione, accordi bilaterali, si deve provvedere a norma del secondo e terzo comma dell’art. 36.

       L’art. 36, secondo comma, dispone che il provvedimento straniero può essere dichiarato efficace in Italia quando: a ) sia stata accertata la condizione di abbandono del minore straniero oppure il consenso, se richiesto dalla legge straniera, da parte dei genitori naturali, sia stato prestato con riferimento ad una adozione che determini lo stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine; b ) che sia stata previamente accertata la idoneità dei coniugi all’adozione a norma dell’art. 30 e le procedure siano state effettuate con l’intervento di un ente autorizzato e della Commissione per le Adozioni Internazionali; c ) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d ) sia stata concessa la autorizzazione all’ingresso in Italia da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

In sostanza le condizioni sono le stesse menzionate nel precedente art. 35, per cui si deve ritenere, pur non avendolo il legislatore espressamente esplicitato, che debba essere valutata ( ed addirittura in modo più rigoroso in questo caso ) anche la conformità all’ordine pubblico interno italiano.

Una volta accertata la esistenza di tali condizioni il Tribunale per i Minorenni dichiarerà efficace in Italia il provvedimento straniero come affidamento preadottivo, se il provvedimento straniero dispone l’affidamento preadottivo, o come adozione se il provvedimento straniero dispone l’adozione.

Si discute se la dichiarazione di efficacia come adozione del provvedimento straniero debba essere assunta con decreto o con sentenza. Propenderei per la tesi della sentenza posto che ormai nell’ordinamento italiano tutte le adozioni, anche quelle non legittimanti, sono assunte con sentenza.

 Un ultimo caso è poi previsto dall’art. 36 comma 4 nella ipotesi di cittadini italiani residenti e dimoranti all’estero da almeno due anni che adottino un minore straniero residente nel paese di loro residenza ovvero in altro paese straniero. In entrambi tali casi la adozione viene riconosciuta in Italia, sia stata pronunciata da paese aderente alla Convenzione o meno, sempre che il provvedimento straniero sia conforme ai principi della Convenzione.

Competente alla dichiarazione di efficacia in Italia di tale provvedimento è il Tribunale per i Minorenni del luogo di ultima residenza in Italia dei coniugi, ovvero, in mancanza, il Tribunale per i Minorenni di Roma ( art. 29 bis comma 2 ).

 Il nostro legislatore ha messo in conto che tale norma si può prestare a frodi in caso di persone dotate di notevoli possibilità finanziarie, però ha accettato il rischio, confidando sulla accortezza dei giudici nel verificare l’effettiva dimora biennale all’estero, volendo comunque tutelare i nostri lavoratori italiani all’estero ed evitare che situazioni familiari stabilizzate da tempo all’estero fossero esposte al mancato riconoscimento e quindi a non avere efficacia in Italia.

Si ritiene che a norma dell’art. 36, quarto comma, possa essere riconosciuta anche la adozione a favore di una persona singola, posto che la Convenzione ammette la adozione da parte del singolo. In tale ultimo caso la adozione non avrà peraltro effetti legittimanti poiché la adozione legittimante è consentita nel nostro ordinamento soltanto a favore di una coppia di coniugi.

  

 

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Siamo a questo punto pervenuti ad un decreto che accerta che la adozione straniera non è contraria all’ordine pubblico italiano ovvero riconosce efficace come adozione in Italia il provvedimento straniero di adozione ovvero ancora alla sentenza che pronuncia la adozione nell’ordinamento italiano. In tutti tali casi il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile del luogo di residenza dei coniugi.

Gli ufficiali dello stato civile trascriveranno tali provvedimenti nell’archivio informatico a norma dell’art. 28 comma 2 lett. g del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ed inoltre annoteranno il provvedimento di adozione nell’atto di nascita del minore adottato ( art. 49 lett. a ) che dovrà essere stato previamente trascritto sempre a norma dell’art. 28.

Per la trascrizione della sentenza di adozione o dei decreti in materia di adozione straniera non pare nascano particolari problemi.

I problemi invece nascono per gli atti di nascita dei minori stranieri adottati qualora manchi l’atto originario di nascita ovvero, a seguito di adozione, sia formato un nuovo atto di nascita che cambia nome e cognome ma anche luogo e data di nascita del minore o ancora il provvedimento italiano di adozione non sia conforme, quanto ai dati di identificazione del minore, a quelli risultanti dall’atto di nascita di cui i genitori adottivi chiedono la trascrizione.

Capita infatti che in alcuni paesi stranieri non esista proprio l’atto di nascita ovvero venga eliminato a seguito della adozione che determina la formazione di un nuovo atto di nascita in cui i genitori adottivi vengono indicati come i genitori naturali dell’adottato e vengono modificate anche le altre indicazioni anagrafiche relative all’adottato affinché non sia più possibile reperirlo.

Capita poi ancora che i Tribunali per i Minorenni, in caso di già avvenuto cambiamento ( o più spesso italianizzazione ) anche del nome del minore, in virtù della sentenza straniera, dispongano che tale cambiamento debba avvenire pure negli atti italiani di stato civile e che, in presenza di una sentenza straniera che ha disposto il cambiamento del luogo o della data di nascita, non esistendo l’atto di nascita originale, riporti i dati anagrafici risultanti dalla sentenza straniera e dal secondo atto di nascita redatto nel paese estero in virtù dell’ordine del giudice straniero.

Con proprie Circolari conformi il Ministero dell’Interno e della Giustizia, nel luglio - agosto del 2001, preso atto delle difficoltà create dalla materia, hanno ritenuto che, qualora la difformità riguardi soltanto nome e cognome, l’ufficiale dello stato civile debba trascrivere gli atti che siano trasmessi dal Tribunale per i Minorenni e dalle autorità diplomatiche e consolari come se fossero stati ricevuti ed iscritti dallo stesso ufficiale dello stato civile italiano chiamato o trascrivere, dovendosi attribuire anche alla certificazione straniera la medesima forza probatoria che la legge attribuisce alle dichiarazioni degli atti ricevuti in Italia.

D’altronde il nuovo ordinamento di stato civile prevede espressamente le ipotesi tassative in cui l’ufficiale dello stato civile può apportare modificazioni all’atto da trascrivere ( art. 89 ordinamento stato civile ) ed in tali ipotesi non rientrano il cambiamento del nome del cognome già avvenuto all’estero in base ad un atto conforme alla normativa del paese di provenienza del minore.

Le Circolari suggeriscono in tal caso di limitarsi ad annotare sull’atto di nascita straniero trascritto in Italia che si tratta di minore straniero adottato con provvedimento del giudice competente, nel quale il soggetto è indicato con diverse generalità.

Qualora poi il nome del minore risulti diverso da quello che gli spetterebbe secondo la legge italiana ( pensiamo ad alcuni paesi del Sud America in cui, in conformità alle usanze spagnole, il minore assume il cognome di entrambi i genitori, anche se è figlio legittimo ) si dovrà applicare il nostro diritto interno, posto che in quel momento il minore sarà già cittadino italiano. Pertanto si potrà procedere alla procedura di rettificazione prevista espressamente per questa ipotesi dall’art. 100 dell’ordinamento dello stato civile.

Competente a pronunciare nella materia è il Tribunale per i Minorenni su ricorso dei genitori o del Pubblico Ministero che potrà agire anche su segnalazione dell’ufficiale dello stato civile.

Devo segnalare che, a tale proposito la Circolare del Ministero della Giustizia parla di segnalazione al Pubblico Ministero ordinario, ma questo è sicuramente un refuso perché, per norma generale, il pubblico Ministero che agisce è sempre quello presso il Tribunale che deve adottare il provvedimento.

E’ auspicabile che i Tribunali per i Minorenni prendano comunque atto dei problemi relativi alla rettifica del nome e del cognome già in sede di decreto che ordina la trascrizione o di sentenza che pronuncia la adozione e quindi procedano a tutte le rettifiche necessarie, evitando altri problemi.

Vengono invece considerate diversamente, nelle dette Circolari, le ipotesi in cui gli atti di nascita stranieri presentati per la trascrizione contengano vere e proprie falsità con riguardo alla indicazione dei genitori naturali o del luogo e della data di nascita che risultino già dalla sentenza di adozione.

In questi casi, ad avviso delle Circolari, si dovrebbe fare luogo, in mancanza dell’atto di nascita originale, alla formazione dell’atto di nascita per sentenza del Tribunale per i Minorenni, a norma dell’art. 100, analogamente a quanto avviene per la mancanza o la indisponibilità dell’atto di nascita.

Si può concordare con quanto sopra qualora manchi completamente qualsiasi atto di nascita estero ovvero manchi l’atto originale di nascita e risulti soltanto il secondo atto di nascita falso, peraltro si potrebbe anche supplire, forse, in tale seconda ipotesi, trascrivendo a margine del secondo atto di nascita la annotazione della sentenza contenente le generalità vere, se le contiene.

In tutti i casi di dubbio o di difficoltà l’ufficiale dello stato civile dovrà rivolgersi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che promuoverà tutte le azioni occorrenti per la rettifica o la formazione degli atti di nascita, spettando la competenza, qualora si tratti di minore adottato, al Tribunale per i Minorenni che ha pronunciato la adozione ovvero del luogo in cui si sarebbe dovuto previamente registrare l’atto di nascita del minore.

 

 

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Altro aspetto importante riguarda la verifica della possibilità di trascrizione automatica, da parte dell’ufficiale dello stato civile, di atti stranieri in materia di volontaria giurisdizione concernenti adozioni ed in particolare di sentenze straniere di adozione emesse in favore di cittadini italiani.

Il problema si pone poiché la adozione internazionale a coppie in possesso della preventiva dichiarazione di idoneità e che seguono le disposizioni della Convenzione dell’Aja non esaurisce tutta la materia delle adozioni all’estero, così come la adozione legittimante non esaurisce in Italia tutto il problema delle adozioni relative ai minori, essendovi tutto il capitolo delle adozioni in casi particolari ( che determinano comunque un cambiamento di stato e quindi il coinvolgimento dell’ufficiale dello stato civile per le trascrizioni ) e l’ancora più ampio capitolo dei provvedimenti di tutela che, pur non integrando una adozione o non essendo qualificati come adozione, assumono caratteristiche particolari che li rendono simili ad una adozione, almeno nella sostanza, in quanto attribuiscono i poteri genitoriali ad una coppia o a un singolo estraneo alla famiglia di origine ed addirittura cittadino di altro stato.

In proposito la cd. Riforma del Diritto Internazionale Privato, approvata con legge n. 218 del 1995, prevede ai capi V e VI la disciplina della Adozione e della Protezione degli Incapaci.

In tale materia è prevista la giurisdizione del giudice italiano allorché gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia o l’adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

Quanto alla disciplina dei rapporti, è in linea di massima applicabile la legge nazionale dell’adottante e comunque la legge italiana quando è richiesta al giudice italiano la adozione di un minore idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo (artt. 38 e 40 ).

La protezione dei minori è regolata in ogni caso alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980 n. 742, che disciplina in linea di massima la giurisdizione in materia di protezione dei minori attribuendola al giudice del luogo di stabile residenza del minore o anche al giudice di dimora occasionale per i provvedimenti indilazionabili, salva la successiva ratifica da parte del giudice della residenza.

Vi è poi una norma di chiusura ( art. 41 ) che prevede che i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66, ma restano ferme le disposizioni speciali in materia di adozione dei minori.

Ciò vuol dire in primo luogo che le adozioni internazionali, compreso il loro riconoscimento in Italia, restano disciplinate dalla speciale normativa che le riguarda e che prevede in ogni caso l’intervento del giudice italiano e quindi della loro possibilità di trascrizione in Italia soltanto in base ad un ordine del Tribunale per i Minorenni.

Vi sono però altre sentenze o provvedimenti stranieri che possono riguardare la adozione dell’orfano da parte di parenti o del figlio del coniuge e provvedimenti di tutela, di affidamento eterofamiliare senza limitazione temporale, analoghi, quanto agli effetti, ad una adozione non legittimante e per questi resta da verificare se possano essere trascritti automaticamente in Italia dall’ufficiale dello stato civile ovvero richiedano un accertamento dei requisiti di riconoscimento da parte della Corte d’Appello a norma dell’art. 67 della legge n. 218 del 1995.

In proposito sarei propensa a ritenere che occorra in ogni caso un provvedimento della Corte d’Appello che accerti i requisiti del riconoscimento poiché, nonostante la asserita riconoscibilità in Italia dei provvedimenti stranieri senza necessità di ricorso ad alcun procedimento, sono richiesti in concreto degli accertamenti tanto pregnanti ( sulla giurisdizione, sul rispetto dei principi della difesa e del contraddittorio, sul passaggio in giudicato, ma soprattutto sulla contrarietà o meno degli effetti all’ordine pubblico italiano ) che mettono in seria difficoltà le stesse Corti d’Appello.

Mi pare comunque, per quanto ho potuto verificare dal mio osservatorio, che in linea di principio gli ufficiali dello stato civile non trascrivano automaticamente, su richiesta del solo interessato, tali provvedimenti relativi ad adozioni o para - adozioni di minori stranieri da parte di cittadini italiani, sia che assumano la forma della sentenza che quella del decreto o addirittura, come avviene nei paesi meno sviluppati, di un provvedimento notarile o amministrativo privo di qualsiasi garanzia.

Voglio anzi segnalare che si sta ancora discutendo se la competenza a riconoscere tali provvedimenti spetti al Tribunale per i Minorenni ovvero alla Corte d’Appello, se siano riconoscibili con effetti diversi da quelli attribuiti dall’autorità straniera, quale sia il concetto di ordine pubblico applicabile, quale il contenuto del concetto di ordine pubblico in tale materia, per cui mi pare che sarebbe più che giustificato un rifiuto di trascrizione da parte dell’ufficiale dello stato civile, soprattutto in presenza di un provvedimento straniero che non corrisponde in linea di principio ai provvedimenti che può adottare il giudice italiano.

Penso all’ipotesi della adozione del figlio del coniuge che per il nostro ordinamento ( art. 44 lett. b della legge n. 184 del 1983 ) non ha effetti legittimanti, mentre in molti altri ordinamenti, anche europei, ha effetti legittimanti e spezza definitivamente i rapporti con la famiglia di origine, in tal modo privando il bambino dei diritti patrimoniali e personali verso la famiglia di origine magari abbiente.

In tali casi si pone il problema se sia possibile il riconoscimento ovvero se il riconoscimento debba avvenire con gli effetti della adozione cd. semiplena; tutti problemi che non credo possa risolvere l’ufficiale dello stato civile.

Penso ancora alla Kafala islamica che è un istituto di tutela dei minori in stato di abbandono per i quali il Kafil assume l’impegno di provvedere alle esigenze di un bambino abbandonato fino al raggiungimento della minore età ed accudirlo allo stesso modo in cui vi provvederebbe un buon padre, ma senza che si crei alcun legame di filiazione e senza che il minore assuma il cognome del Kafil, posto che nei paesi di diritto islamico la adozione è vietata.

In tali casi pensare che l’ufficiale dello stato civile trascriva la Kafala è quanto meno sconcertante, una volta che si sta ancora discutendo nella dottrina italiana se il suo riconoscimento in Italia debba avvenire da parte del Tribunale per i Minorenni o della Corte d’Appello, se sia possibile convertirla in adozione legittimante, se sia possibile riconoscerla come adozione corrispondente all’art. 44 lett. d della legge n. 184 del 1983 ovvero infine se non sia proprio possibile riconoscerla come adozione, neppure nella forma della adozione semiplena.

Penso ancora ad alcuni provvedimenti di cd. tutela provenienti da paesi africani in cui vi è l’affidamento volontario notarile di un minore straniero ad un cittadino di altro paese, senza limiti temporali e senza limiti di poteri, perché lo tenga presso di sé e lo allevi. Anche in tale caso, pur integrando tale dichiarazione, secondo la legge italiana, uno stato di abbandono del minore, non credo proprio che l’ufficiale dello stato civile potrebbe trascrivere un simile provvedimento equiparandolo ad una adozione, mentre ritengo che la autorità giudiziaria italiana dovrebbe aprire una procedura di adottabilità a tutela di quel bambino, ai sensi dell’art. 37 bis della legge n. 184 del 1983, trattandosi di un minore straniero in stato di abbandono in Italia.

La trascrizione automatica, in passato, subito dopo la approvazione della riforma del diritto internazionale privato, ha d’altronde avuto un capitolo “difficile“ che credo abbia portato a riflettere gli ufficiali dello stato civile.

Era stata infatti operata la trascrizione automatica delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario o addirittura delle cd. dispense papali per matrimonio rato ma non consumato ( di cui, è ormai certo, non è mai possibile il riconoscimento ai fini civili ), anche se la dottrina era subito insorta asserendo che non era possibile, esistendo una specifica convenzione fra stato e chiesa che escludeva quella materia dalla riforma del diritto internazionale privato.

La trascrizione automatica in tale materia aveva poi attuato una grave ingiustizia  poiché aveva danneggiato il coniuge più debole che si vedeva la sentenza trascritta senza che la Corte d’Appello che doveva essere adita avesse avuto la possibilità di provvedere dal punto di vista patrimoniale in suo favore, così come previsto dalla norme concordatarie. Penso comunque che si tratti di un capitolo chiuso che ha indotto a miglior riflessione gli ufficiali dello stato civile.

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Resta da esaminare gli effetti che il provvedimento straniero, riconosciuto in Italia, ha con riguardo all’adottato ed agli adottanti e con particolare riguardo all’acquisto della cittadinanza italiana.

L’art. 34, comma 1, della legge di ratifica della Convenzione prevede che il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione, gode, fin dal momento del suo ingresso, di tutti i diritti previsti per i minori italiani in affidamento eterofamiliare.

Fin dal primo momento, quindi, il minore straniero sarà equiparato ad un cittadino italiano in affidamento eterofamiliare, con riguardo in particolare alla assistenza sociale e sanitaria, al diritto degli affidatari ad assentarsi dal lavoro e di ritenerlo proprio figlio ai fini fiscali, ecc.

Al momento del riconoscimento della adozione in Italia, poi, il minore diventa figlio legittimo a tutti gli effetti ed acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ( art. 34 comma 3 ). Ciò in perfetta linea con l’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 91 che stabilisce che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.

A tale proposito la Circolare 13.11.2000 del Ministero dell’Interno, rilevato che sussiste sempre un intervallo temporale fra il momento di  pronuncia del provvedimento straniero di adozione e quello in cui l’ordine di trascrizione è dato all’ufficiale dello stato civile italiano, ha suggerito la interpretazione per cui il provvedimento straniero di adozione in favore di cittadini italiani ha efficacia costitutiva dello status civitatis, in quanto, determinando il sorgere del rapporto di filiazione, incide sull’acquisto della nostra cittadinanza, ma esplica i suoi effetti dalla trascrizione con decorrenza retroattiva dalla sua pronuncia.

Ciò in quanto la trascrizione negli atti dello stato civile del decreto di adozione emesso dalla autorità giudiziaria non sarebbe condizione costitutiva dello status di cittadino italiano, ma renderebbe solo possibile l’efficacia ex tunc del provvedimento definitivo e darebbe pubblicità e certezza all’atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore straniero adottato.

Personalmente posso concordare con la Circolare ma solo con riferimento al momento in cui il provvedimento straniero viene riconosciuto in Italia. Il minore straniero non acquista infatti la cittadinanza in virtù del provvedimento straniero bensì in virtù del provvedimento italiano che riconosce la efficacia di quel provvedimento, tanto è vero che, se la autorità giudiziaria italiana ritiene di non riconoscere efficacia al provvedimento straniero ovvero di non ordinarne la trascrizione, quel minore non acquisterà mai la cittadinanza italiana. Purtroppo è così, tanto è vero che non si sa come risolvere alcuni casi in cui non si è arrivati, nonostante il provvedimento di adozione pronunciato all’estero in favore di cittadini italiani, alla dichiarazione di efficacia in Italia o comunque ad un provvedimento di adozione in favore di cittadini italiani, per cui abbiamo dei minori stranieri collocati in istituto o in affidamento eterofamiliare in Italia che non hanno acquistato la cittadinanza italiana e per i quali non sappiamo come regolarizzare la situazione in vista della loro maggiore età, parendo assurdo, al momento del raggiungimento della maggiore età, rimandarli in un paese di cui hanno dimenticato lingua e costumi, mentre si sentono ormai italiani a tutti gli effetti. Uni spiraglio si è comunque ora aperto in virtù della recente approvazione della legge sulla immigrazione più nota come Bossi - Fini.

Per la ipotesi della iscrizione nei registri di cittadinanza del minore straniero adottato da cittadini italiani la stessa Circolare ha ritenuto che non sia necessaria la attestazione del Sindaco di cui all’art. 16 comma 8 del D.P.R. n. 572 del 1993 concernente il Regolamento di esecuzione della legge recante nuove norme in materia di cittadinanza, per cui l’adempimento della trascrizione del provvedimento di adozione assorbirà quelli ulteriori previsti invece dalla norma regolamentare citata per le altre fattispecie di acquisto automatico previste dalla legge.

In effetti, nel caso di cui trattiamo, siamo in presenza, sempre, di un ordine dell’autorità giudiziaria italiana che ha riconosciuto, unitamente allo stato di figlio adottivo del minore straniero, anche il diritto alla cittadinanza, per cui l’ufficiale dello stato civile dovrà immediatamente iscrivere il minore anche nei registri di cittadinanza ( art. 23 del D.P.R. n. 396 del 2000 ), senza altri adempimenti e senza altri controlli.

Diverso sarebbe invece il caso in cui si ritenesse che l’ufficiale dello stato civile può trascrivere, senza controllo dell’autorità giudiziaria, provvedimenti stranieri di adozione semiplena o di para - adozione perché si dovrebbe allora porre il problema anche dell’acquisto della cittadinanza e delle formalità da rispettare per la iscrizione nel registro di cittadinanza.