a.n.u.s.c.a.
XXII CONVEGNO NAZIONALE
per Amministratori ed
Operatori dei Servizi Demografici
Il ruolo degli ufficiali di
anagrafe, di stato civile ed elettorale in una Pubblica Amministrazione che
cambia
BELLARIA - IGEA MARINA
24 - 25 - 26 - 27 settembre
2002
LE ADOZIONI INTERNAZIONALI ED I RAPPORTI CON IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI
RAPPORTI FRA
TRIBUNALE PER I MINORENNI E UFFICIALI DELLO STATO CIVILE
Nella procedura di adozione internazionale
l’ufficiale dello stato civile interviene soltanto alla fine, dopo la
conclusione dell’iter che ha portato la coppia che aspira alla adozione
internazionale ad ottenere la dichiarazione di idoneità ed all’intervento
dell’ente autorizzato, del giudice straniero e della Commissione per le Adozioni
Internazionali, la quale, all’esito del complesso e costoso cammino, autorizza
l’ingresso in Italia del bambino straniero che così giunge in un comune
italiano insieme alla coppia che si era dichiarata disponibile ad adottarlo.
In base al nuovo sistema dell’adozione
internazionale creato dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 che ha ratificato la
Convenzione fatta a l’Aja il 29 maggio 1993 e contemporaneamente modificato la
legge interna 4 maggio 1983 n. 184 potranno in questo momento verificarsi tre
diverse ipotesi:
Qualora il bambino provenga da un paese che ha
ratificato a sua volta la Convenzione:
1 ) che la adozione sia già stata pronunciata
all’estero prima dell’arrivo del minore;
2 ) che la adozione non sia stata ancora pronunciata
all’estero e debba quindi essere pronunciata in un secondo momento in Italia;
Qualora il bambino provenga invece da un paese che
non ha ratificato la Convenzione ovvero non ha stipulato accordi bilaterali con
l’Italia nello spirito della convenzione:
3) che debba
essere l’autorità giudiziaria italiana a dichiarare efficace in Italia il
provvedimento straniero a determinate condizioni.
La situazione è chiaramente molto diversa nella
ipotesi in cui il bambino provenga da Paesi Aja rispetto a quella in cui
provenga da paesi non Aja.
Nella prima ipotesi, infatti, il paese di
provenienza del bambino si sarà già adeguato alla normativa della Convenzione e
l’Italia non potrà fare altro che dare esecuzione al provvedimento straniero,
almeno in presenza di determinati presupposti.
Nella seconda ipotesi, invece, i controlli dovranno
essere più pregnanti, essendo lo scopo della normativa proprio quello di
evitare la compravendita e la tratta internazionale dei bambini.
Nella ipotesi 1 ) e cioè qualora il bambino provenga
da un paese Aja e giunga in Italia accompagnato da una adozione già pronunciata
all’estero, l’art. 35, 2° comma, della legge n. 184 del 1983, come modificata
con la legge di ratifica della Convenzione n. 476 del 1998, prevede che “ il
tribunale verifica che nel provvedimento dell’autorità che ha pronunciato
l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni dell’adozione internazionale
previste dall’art. 4 della Convenzione“.
L’art. 4 chiarisce in primo luogo che la adozione
internazionale ha carattere residuale, essendo possibile soltanto qualora si
siano escluse tutte le possibilità di sistemazione alternativa nel paese di origine e prevede che il
bambino dato in adozione ad una coppia straniera debba essere stato previamente
dichiarato in stato di adottabilità e, per la ipotesi in cui siano previsti
consensi, che questi debbano essere stati assunti in modo libero ed
informato.
A seguito di tali verifiche il Tribunale ( che è poi
il Tribunale per i Minorenni del distretto in cui gli aspiranti alla adozione
hanno la residenza al momento dell’ingresso in Italia del bambino, art. 35
comma 5 ) deve ordinare la trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello stato civile ( del luogo di residenza degli adottanti ) qualora
accerti che la adozione non è contraria ai principi fondamentali che regolano
nello Stato Italiano il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione
al superiore interesse del minore e che sussistono la certificazione di
conformità alla Convenzione e l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza
del minore in Italia rilasciate dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali.
Quanto ai requisiti due e tre il controllo è molto
semplice, mentre più difficile è stabilire la contrarietà o meno all’ordine
pubblico italiano. La disposizione in sostanza prevede che si possa rifiutare
il riconoscimento, nell’interesse del minore, qualora il provvedimento
straniero di adozione sia contrario ai principi fondamentali che regolano la
adozione secondo l’ordinamento italiano.
In sede di interpretazione del precedente articolo
32 lett. C ) della legge n. 184 del 1983, nella sua formulazione originaria, la
dottrina e la giurisprudenza avevano ad esempio stabilito che principio
fondamentale era quello di dare al bambino una famiglia degli affetti eterosessuale
nuova non dissimile dal modello della famiglia di sangue secondo ciò che
avviene nei casi più comuni, veramente idonea a livello psicologico, pedagogico
ed affettivo; ancora che è principio fondamentale il concetto che il minore può
essere sottratto alla sua famiglia di origine solo se privo in essa di
assistenza morale e materiale.
Oggi deve ritenersi che i principi fondamentali
dell’ordine pubblico interno in materia di adozione siano nella sostanza
elencati nell’art. 35 comma 6, per cui si può ordinare la trascrizione della
adozione soltanto qualora gli aspiranti all’adozione integrino una coppia
eterosessuale in possesso degli stessi requisiti previsti per la adozione
legittimante interna e già valutati positivamente dal Tribunale per i Minorenni
ed inoltre il provvedimento straniero possa essere convertito in adozione
legittimante, se già non lo sia, in presenza di un inserimento, già rivelatosi
proficuo, del minore nella famiglia italiana.
L’ordine di trascrizione è impartito dal Tribunale
per i Minorenni con un decreto che peraltro, come si è già capito, non
costituisce un provvedimento obbligato, bensì richiede una valutazione ed un
controllo della conformità del provvedimento straniero al nostro ordine
pubblico.
Per questo il legislatore ha voluto lasciare tale
controllo all’autorità giudiziaria, anche in considerazione delle conseguenze
rilevanti, nei rapporti internazionali, che derivano dal rifiuto di ordinare la
trascrizione in Italia del provvedimento straniero. Solo al magistrato poteva
infatti essere affidato questo compito, in quanto, per l’ordinamento
giudiziario italiano, la adozione, comportando un cambiamento dello stato della
persona in virtù di sentenza della autorità giudiziaria, è materia di
attribuzione necessaria della autorità giudiziaria ed anzi lo è sempre stata;
la adozione è stata attribuita all’autorità giudiziaria già dal codice civile
del 1942, quando ancora non esisteva la adozione legittimante ed è rimasta
della autorità giudiziaria anche per la cd. adozione speciale e per la adozione
in casi particolari.
Il provvedimento del giudice di rifiuto della
trascrizione comporta la comunicazione allo Stato estero, cui il rifiuto deve
essere opposto, con conseguenze gravissime per il bambino che dovrebbe
eventualmente tornare nel suo paese di origine. Ed è anche per questo che il
legislatore ha voluto che il rifiuto di trascrizione dovesse provenire dalla
autorità giudiziaria e dovesse essere pronunciato con le garanzie
giurisdizionali.
Fra i principi fondamentali del nostro ordinamento
in materia di adozione la dottrina e la giurisprudenza prevalente non includono
il decorso di un anno di affidamento preadottivo, prima della adozione, che è
invece previsto nel nostro ordinamento interno. Per questo i Tribunali per i
Minorenni hanno disposto la trascrizione di adozioni pronunciate all’estero
senza che fossero precedute dall’affidamento preadottivo, così come previsto
dalla Convenzione che ammette la possibilità di pronuncia immediata di
adozione.
Il nostro
legislatore del 1998 ha cercato di temperare la possibile mancanza di
affidamento preadottivo all’estero con la previsione della possibilità per i
servizi sociali di seguire il minore, anche se già adottato, per almeno un anno
al fine di verificare la positività dell’affidamento e quindi dell’obbligo di segnalare al Tribunale per i
Minorenni eventuali anomalie ( art. 34 ).
Di fatto nei provvedimenti con cui viene ordinata la
trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione i Tribunali per i
Minorenni chiedono sempre l’intervento dei servizi sociali in funzione di
tutela del minore e di aiuto agli adottanti, anche se costoro non hanno
ritenuto, di loro iniziativa, di richiedere l’assistenza ( l’art. 34 prevede in
verità la richiesta degli interessati ai fini dell’intervento dei servizi
sociali ) e spesso fanno durare la assistenza anche per tre anni, considerato
che molti paesi stranieri, in base alla loro legislazione interna, impongono
agli affidatari l’obbligo di trasmettere relazioni di aggiornamento appunto per
tre anni, con il rischio di complicazioni internazionali qualora poi le
relazioni non arrivino ( come è avvenuto ad esempio con la Bielorussia che ha
bloccato le adozioni di bambini a coppie italiane poiché non era stato
rispettato l’impegno di inviare le relazioni per il periodo prestabilito ).
La diversità di trattamento fra bambini stranieri e
bambini italiani, con riguardo all’istituto dell’affidamento preadottivo, ha
comunque già determinato alcune eccezioni di legittimità costituzionale sulle
quali si è però di recente pronunciata la Corte Costituzionale nel senso della
infondatezza della questione; cosa comunque prevedibile posto che molti
Tribunali avevano già ritenuto che l’affidamento preadottivo non costituisse
principio generale del nostro ordinamento interno.
La adozione pronunciata da paesi aderenti alla
Convenzione e riconosciuta efficace in Italia avrà sempre gli effetti della
adozione legittimante, essendo ciò previsto dall’art. 35 comma 1.
Quando l’adozione pronunciata nello stato straniero
non produce la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, la stessa
può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il Tribunale
per i Minorenni la riconosce conforme alla convenzione ( art 32 comma 3 ).
Tale possibilità è sottoposta a tre condizioni e
cioè che l’adozione sia pronunciata e riconosciuta ai sensi delle norma della
Convenzione; che i consensi previsti dall’art. 4 lett. c d siano stati
prestati, se richiesti, con riferimento ad una adozione che determini la
interruzione dei rapporti con la famiglia di origine; che la legge dello stato
ricevente lo consenta, il che vuol dire che spetta allo stato ricevente
stabilire con legge se la conversione sia possibile o meno in tali casi.
Nei casi in cui la conversione in adozione
legittimante non sia possibile, la Commissione non potrà dichiarare che la
adozione corrisponde all’interesse superiore del minore e quindi il
riconoscimento non sarà possibile.
Riconosciuta invece tale conformità, deve essere
disposta la conversione ed ordinata la trascrizione nei registri dello stato
civile.
Nel caso 2 ) e cioè qualora l’adozione debba
perfezionarsi in Italia dopo l’arrivo del bambino ( art. 34 comma 5 ), posto
che il provvedimento straniero non dispone direttamente l’adozione, ma si
limita a pronunciare l’affidamento preadottivo ai coniugi italiani o altro
analogo provvedimento in virtù del quali i coniugi possono trasferire il
bambino in Italia, il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza degli
affidatari al momento di ingresso del bambino in Italia “riconosce il
provvedimento dell’autorità straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di
famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore
“.
In questo caso si ritiene che la pronuncia italiana
non sia una mera delibazione del provvedimento straniero, ma una pronuncia
autonoma, disciplinata dalle norme italiane, rispetto alla quale il
provvedimento straniero costituisce un presupposto.
Decorso un anno dall’affidamento il Tribunale,
accertato, attraverso i servizi incaricati, analogamente a quanto avviene per
l’affidamento preadottivo italiano, che la permanenza nella nuova famiglia ha
avuto effetto positivo e che l’inserimento definitivo del minore corrisponde al
suo interesse, pronuncia la adozione, con sentenza, così come avviene per la
adozione nazionale, ed ordina la trascrizione della sentenza nei registri dello
stato civile.
Se invece l’inserimento non è positivo, il Tribunale
per i minorenni, anche prima della decorrenza dell’anno di affidamento
preadottivo, lo revoca ed adotta i provvedimenti previsti dall’art. 21 della
Convenzione che attengono alla immediata protezione del minore ad opera del
Tribunale che sta intervenendo, l’affidamento preadottivo ad altra famiglia,
oppure, se ciò non fosse possibile, una soluzione alternativa a lungo termine,
questo dopo avere consultato l’autorità centrale del paese di provenienza del
bambino, e, solo come ultima soluzione, qualora l’interesse del bambino lo
imponga, il suo rimpatrio nel paese di origine.
Nel caso 3 ), in cui si tratti cioè di minori che
provengono da paesi che non hanno ratificato la Convenzione e non hanno firmato
con l’Italia, nello spirito della Convenzione, accordi bilaterali, si deve
provvedere a norma del secondo e terzo comma dell’art. 36.
L’art.
36, secondo comma, dispone che il provvedimento straniero può essere dichiarato
efficace in Italia quando: a ) sia stata accertata la condizione di abbandono
del minore straniero oppure il consenso, se richiesto dalla legge straniera, da
parte dei genitori naturali, sia stato prestato con riferimento ad una adozione
che determini lo stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti con la
famiglia di origine; b ) che sia stata previamente accertata la idoneità dei
coniugi all’adozione a norma dell’art. 30 e le procedure siano state effettuate
con l’intervento di un ente autorizzato e della Commissione per le Adozioni
Internazionali; c ) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto
di idoneità; d ) sia stata concessa la autorizzazione all’ingresso in Italia da
parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
In sostanza le condizioni sono le stesse menzionate
nel precedente art. 35, per cui si deve ritenere, pur non avendolo il
legislatore espressamente esplicitato, che debba essere valutata ( ed
addirittura in modo più rigoroso in questo caso ) anche la conformità
all’ordine pubblico interno italiano.
Una volta accertata la esistenza di tali condizioni
il Tribunale per i Minorenni dichiarerà efficace in Italia il provvedimento
straniero come affidamento preadottivo, se il provvedimento straniero dispone
l’affidamento preadottivo, o come adozione se il provvedimento straniero
dispone l’adozione.
Si discute se la dichiarazione di efficacia come
adozione del provvedimento straniero debba essere assunta con decreto o con
sentenza. Propenderei per la tesi della sentenza posto che ormai
nell’ordinamento italiano tutte le adozioni, anche quelle non legittimanti,
sono assunte con sentenza.
Un ultimo
caso è poi previsto dall’art. 36 comma 4 nella ipotesi di cittadini italiani
residenti e dimoranti all’estero da almeno due anni che adottino un minore
straniero residente nel paese di loro residenza ovvero in altro paese
straniero. In entrambi tali casi la adozione viene riconosciuta in Italia, sia
stata pronunciata da paese aderente alla Convenzione o meno, sempre che il
provvedimento straniero sia conforme ai principi della Convenzione.
Competente alla dichiarazione di efficacia in Italia
di tale provvedimento è il Tribunale per i Minorenni del luogo di ultima
residenza in Italia dei coniugi, ovvero, in mancanza, il Tribunale per i
Minorenni di Roma ( art. 29 bis comma 2 ).
Il nostro
legislatore ha messo in conto che tale norma si può prestare a frodi in caso di
persone dotate di notevoli possibilità finanziarie, però ha accettato il
rischio, confidando sulla accortezza dei giudici nel verificare l’effettiva
dimora biennale all’estero, volendo comunque tutelare i nostri lavoratori
italiani all’estero ed evitare che situazioni familiari stabilizzate da tempo
all’estero fossero esposte al mancato riconoscimento e quindi a non avere
efficacia in Italia.
Si ritiene che a norma dell’art. 36, quarto comma,
possa essere riconosciuta anche la adozione a favore di una persona singola,
posto che la Convenzione ammette la adozione da parte del singolo. In tale
ultimo caso la adozione non avrà peraltro effetti legittimanti poiché la
adozione legittimante è consentita nel nostro ordinamento soltanto a favore di
una coppia di coniugi.
--------------------------*-------------------------
Siamo a questo punto pervenuti ad un decreto che
accerta che la adozione straniera non è contraria all’ordine pubblico italiano
ovvero riconosce efficace come adozione in Italia il provvedimento straniero di
adozione ovvero ancora alla sentenza che pronuncia la adozione nell’ordinamento
italiano. In tutti tali casi il Tribunale per i Minorenni ordina la
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile del
luogo di residenza dei coniugi.
Gli ufficiali dello stato civile trascriveranno tali
provvedimenti nell’archivio informatico a norma dell’art. 28 comma 2 lett. g
del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 recante il regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ed inoltre annoteranno il
provvedimento di adozione nell’atto di nascita del minore adottato ( art. 49
lett. a ) che dovrà essere stato previamente trascritto sempre a norma
dell’art. 28.
Per la trascrizione della sentenza di adozione o dei
decreti in materia di adozione straniera non pare nascano particolari problemi.
I problemi invece nascono per gli atti di nascita
dei minori stranieri adottati qualora manchi l’atto originario di nascita
ovvero, a seguito di adozione, sia formato un nuovo atto di nascita che cambia
nome e cognome ma anche luogo e data di nascita del minore o ancora il
provvedimento italiano di adozione non sia conforme, quanto ai dati di
identificazione del minore, a quelli risultanti dall’atto di nascita di cui i
genitori adottivi chiedono la trascrizione.
Capita infatti che in alcuni paesi stranieri non
esista proprio l’atto di nascita ovvero venga eliminato a seguito della
adozione che determina la formazione di un nuovo atto di nascita in cui i
genitori adottivi vengono indicati come i genitori naturali dell’adottato e
vengono modificate anche le altre indicazioni anagrafiche relative all’adottato
affinché non sia più possibile reperirlo.
Capita poi ancora che i Tribunali per i Minorenni,
in caso di già avvenuto cambiamento ( o più spesso italianizzazione ) anche del
nome del minore, in virtù della sentenza straniera, dispongano che tale
cambiamento debba avvenire pure negli atti italiani di stato civile e che, in
presenza di una sentenza straniera che ha disposto il cambiamento del luogo o
della data di nascita, non esistendo l’atto di nascita originale, riporti i
dati anagrafici risultanti dalla sentenza straniera e dal secondo atto di
nascita redatto nel paese estero in virtù dell’ordine del giudice straniero.
Con proprie Circolari conformi il Ministero
dell’Interno e della Giustizia, nel luglio - agosto del 2001, preso atto delle
difficoltà create dalla materia, hanno ritenuto che, qualora la difformità
riguardi soltanto nome e cognome, l’ufficiale dello stato civile debba
trascrivere gli atti che siano trasmessi dal Tribunale per i Minorenni e dalle
autorità diplomatiche e consolari come se fossero stati ricevuti ed iscritti
dallo stesso ufficiale dello stato civile italiano chiamato o trascrivere,
dovendosi attribuire anche alla certificazione straniera la medesima forza
probatoria che la legge attribuisce alle dichiarazioni degli atti ricevuti in
Italia.
D’altronde il nuovo ordinamento di stato civile
prevede espressamente le ipotesi tassative in cui l’ufficiale dello stato
civile può apportare modificazioni all’atto da trascrivere ( art. 89
ordinamento stato civile ) ed in tali ipotesi non rientrano il cambiamento del
nome del cognome già avvenuto all’estero in base ad un atto conforme alla
normativa del paese di provenienza del minore.
Le Circolari suggeriscono in tal caso di limitarsi
ad annotare sull’atto di nascita straniero trascritto in Italia che si tratta
di minore straniero adottato con provvedimento del giudice competente, nel
quale il soggetto è indicato con diverse generalità.
Qualora poi il nome del minore risulti diverso da
quello che gli spetterebbe secondo la legge italiana ( pensiamo ad alcuni paesi
del Sud America in cui, in conformità alle usanze spagnole, il minore assume il
cognome di entrambi i genitori, anche se è figlio legittimo ) si dovrà
applicare il nostro diritto interno, posto che in quel momento il minore sarà
già cittadino italiano. Pertanto si potrà procedere alla procedura di rettificazione
prevista espressamente per questa ipotesi dall’art. 100 dell’ordinamento dello
stato civile.
Competente a pronunciare nella materia è il
Tribunale per i Minorenni su ricorso dei genitori o del Pubblico Ministero che
potrà agire anche su segnalazione dell’ufficiale dello stato civile.
Devo segnalare che, a tale proposito la Circolare
del Ministero della Giustizia parla di segnalazione al Pubblico Ministero
ordinario, ma questo è sicuramente un refuso perché, per norma generale, il
pubblico Ministero che agisce è sempre quello presso il Tribunale che deve
adottare il provvedimento.
E’ auspicabile che i Tribunali per i Minorenni
prendano comunque atto dei problemi relativi alla rettifica del nome e del
cognome già in sede di decreto che ordina la trascrizione o di sentenza che
pronuncia la adozione e quindi procedano a tutte le rettifiche necessarie,
evitando altri problemi.
Vengono invece considerate diversamente, nelle dette
Circolari, le ipotesi in cui gli atti di nascita stranieri presentati per la
trascrizione contengano vere e proprie falsità con riguardo alla indicazione
dei genitori naturali o del luogo e della data di nascita che risultino già
dalla sentenza di adozione.
In questi casi, ad avviso delle Circolari, si
dovrebbe fare luogo, in mancanza dell’atto di nascita originale, alla
formazione dell’atto di nascita per sentenza del Tribunale per i Minorenni, a
norma dell’art. 100, analogamente a quanto avviene per la mancanza o la
indisponibilità dell’atto di nascita.
Si può concordare con quanto sopra qualora manchi
completamente qualsiasi atto di nascita estero ovvero manchi l’atto originale
di nascita e risulti soltanto il secondo atto di nascita falso, peraltro si
potrebbe anche supplire, forse, in tale seconda ipotesi, trascrivendo a margine
del secondo atto di nascita la annotazione della sentenza contenente le
generalità vere, se le contiene.
In tutti i casi di dubbio o di difficoltà
l’ufficiale dello stato civile dovrà rivolgersi al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni che promuoverà tutte le azioni occorrenti
per la rettifica o la formazione degli atti di nascita, spettando la
competenza, qualora si tratti di minore adottato, al Tribunale per i Minorenni
che ha pronunciato la adozione ovvero del luogo in cui si sarebbe dovuto
previamente registrare l’atto di nascita del minore.
----------------------------*----------------------------
Altro aspetto importante riguarda la verifica della
possibilità di trascrizione automatica, da parte dell’ufficiale dello stato
civile, di atti stranieri in materia di volontaria giurisdizione concernenti
adozioni ed in particolare di sentenze straniere di adozione emesse in favore
di cittadini italiani.
Il problema si pone poiché la adozione
internazionale a coppie in possesso della preventiva dichiarazione di idoneità
e che seguono le disposizioni della Convenzione dell’Aja non esaurisce tutta la
materia delle adozioni all’estero, così come la adozione legittimante non
esaurisce in Italia tutto il problema delle adozioni relative ai minori,
essendovi tutto il capitolo delle adozioni in casi particolari ( che
determinano comunque un cambiamento di stato e quindi il coinvolgimento
dell’ufficiale dello stato civile per le trascrizioni ) e l’ancora più ampio
capitolo dei provvedimenti di tutela che, pur non integrando una adozione o non
essendo qualificati come adozione, assumono caratteristiche particolari che li
rendono simili ad una adozione, almeno nella sostanza, in quanto attribuiscono
i poteri genitoriali ad una coppia o a un singolo estraneo alla famiglia di
origine ed addirittura cittadino di altro stato.
In proposito la cd. Riforma del Diritto
Internazionale Privato, approvata con legge n. 218 del 1995, prevede ai capi V
e VI la disciplina della Adozione e della Protezione degli Incapaci.
In tale materia è prevista la giurisdizione del
giudice italiano allorché gli adottanti o uno di essi o l’adottando sono
cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia o l’adottando è un
minore in stato di abbandono in Italia.
Quanto alla disciplina dei rapporti, è in linea di
massima applicabile la legge nazionale dell’adottante e comunque la legge
italiana quando è richiesta al giudice italiano la adozione di un minore idonea
ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo (artt. 38 e 40 ).
La protezione dei minori è regolata in ogni caso
alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e
sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in
Italia con legge 24 ottobre 1980 n. 742, che disciplina in linea di massima la
giurisdizione in materia di protezione dei minori attribuendola al giudice del
luogo di stabile residenza del minore o anche al giudice di dimora occasionale
per i provvedimenti indilazionabili, salva la successiva ratifica da parte del
giudice della residenza.
Vi è poi una norma di chiusura ( art. 41 ) che
prevede che i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili
in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66, ma restano ferme le disposizioni
speciali in materia di adozione dei minori.
Ciò vuol dire in primo luogo che le adozioni
internazionali, compreso il loro riconoscimento in Italia, restano disciplinate
dalla speciale normativa che le riguarda e che prevede in ogni caso
l’intervento del giudice italiano e quindi della loro possibilità di
trascrizione in Italia soltanto in base ad un ordine del Tribunale per i
Minorenni.
Vi sono però altre sentenze o provvedimenti
stranieri che possono riguardare la adozione dell’orfano da parte di parenti o
del figlio del coniuge e provvedimenti di tutela, di affidamento eterofamiliare
senza limitazione temporale, analoghi, quanto agli effetti, ad una adozione non
legittimante e per questi resta da verificare se possano essere trascritti
automaticamente in Italia dall’ufficiale dello stato civile ovvero richiedano
un accertamento dei requisiti di riconoscimento da parte della Corte d’Appello
a norma dell’art. 67 della legge n. 218 del 1995.
In proposito sarei propensa a ritenere che occorra
in ogni caso un provvedimento della Corte d’Appello che accerti i requisiti del
riconoscimento poiché, nonostante la asserita riconoscibilità in Italia dei
provvedimenti stranieri senza necessità di ricorso ad alcun procedimento, sono
richiesti in concreto degli accertamenti tanto pregnanti ( sulla giurisdizione,
sul rispetto dei principi della difesa e del contraddittorio, sul passaggio in
giudicato, ma soprattutto sulla contrarietà o meno degli effetti all’ordine
pubblico italiano ) che mettono in seria difficoltà le stesse Corti d’Appello.
Mi pare comunque, per quanto ho potuto verificare
dal mio osservatorio, che in linea di principio gli ufficiali dello stato
civile non trascrivano automaticamente, su richiesta del solo interessato, tali
provvedimenti relativi ad adozioni o para - adozioni di minori stranieri da
parte di cittadini italiani, sia che assumano la forma della sentenza che
quella del decreto o addirittura, come avviene nei paesi meno sviluppati, di un
provvedimento notarile o amministrativo privo di qualsiasi garanzia.
Voglio anzi segnalare che si sta ancora discutendo
se la competenza a riconoscere tali provvedimenti spetti al Tribunale per i
Minorenni ovvero alla Corte d’Appello, se siano riconoscibili con effetti
diversi da quelli attribuiti dall’autorità straniera, quale sia il concetto di
ordine pubblico applicabile, quale il contenuto del concetto di ordine pubblico
in tale materia, per cui mi pare che sarebbe più che giustificato un rifiuto di
trascrizione da parte dell’ufficiale dello stato civile, soprattutto in
presenza di un provvedimento straniero che non corrisponde in linea di
principio ai provvedimenti che può adottare il giudice italiano.
Penso all’ipotesi della adozione del figlio del
coniuge che per il nostro ordinamento ( art. 44 lett. b della legge n. 184 del
1983 ) non ha effetti legittimanti, mentre in molti altri ordinamenti, anche
europei, ha effetti legittimanti e spezza definitivamente i rapporti con la
famiglia di origine, in tal modo privando il bambino dei diritti patrimoniali e
personali verso la famiglia di origine magari abbiente.
In tali casi si pone il problema se sia possibile il
riconoscimento ovvero se il riconoscimento debba avvenire con gli effetti della
adozione cd. semiplena; tutti problemi che non credo possa risolvere l’ufficiale
dello stato civile.
Penso ancora alla Kafala islamica che è un istituto
di tutela dei minori in stato di abbandono per i quali il Kafil assume
l’impegno di provvedere alle esigenze di un bambino abbandonato fino al
raggiungimento della minore età ed accudirlo allo stesso modo in cui vi
provvederebbe un buon padre, ma senza che si crei alcun legame di filiazione e
senza che il minore assuma il cognome del Kafil, posto che nei paesi di diritto
islamico la adozione è vietata.
In tali casi pensare che l’ufficiale dello stato
civile trascriva la Kafala è quanto meno sconcertante, una volta che si sta
ancora discutendo nella dottrina italiana se il suo riconoscimento in Italia
debba avvenire da parte del Tribunale per i Minorenni o della Corte d’Appello,
se sia possibile convertirla in adozione legittimante, se sia possibile
riconoscerla come adozione corrispondente all’art. 44 lett. d della legge n.
184 del 1983 ovvero infine se non sia proprio possibile riconoscerla come
adozione, neppure nella forma della adozione semiplena.
Penso ancora ad alcuni provvedimenti di cd. tutela
provenienti da paesi africani in cui vi è l’affidamento volontario notarile di
un minore straniero ad un cittadino di altro paese, senza limiti temporali e
senza limiti di poteri, perché lo tenga presso di sé e lo allevi. Anche in tale
caso, pur integrando tale dichiarazione, secondo la legge italiana, uno stato
di abbandono del minore, non credo proprio che l’ufficiale dello stato civile
potrebbe trascrivere un simile provvedimento equiparandolo ad una adozione,
mentre ritengo che la autorità giudiziaria italiana dovrebbe aprire una
procedura di adottabilità a tutela di quel bambino, ai sensi dell’art. 37 bis
della legge n. 184 del 1983, trattandosi di un minore straniero in stato di
abbandono in Italia.
La trascrizione automatica, in passato, subito dopo
la approvazione della riforma del diritto internazionale privato, ha d’altronde
avuto un capitolo “difficile“ che credo abbia portato a riflettere gli
ufficiali dello stato civile.
Era stata infatti operata la trascrizione automatica
delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario o
addirittura delle cd. dispense papali per matrimonio rato ma non consumato ( di
cui, è ormai certo, non è mai possibile il riconoscimento ai fini civili ),
anche se la dottrina era subito insorta asserendo che non era possibile,
esistendo una specifica convenzione fra stato e chiesa che escludeva quella
materia dalla riforma del diritto internazionale privato.
La trascrizione automatica in tale materia aveva poi
attuato una grave ingiustizia poiché
aveva danneggiato il coniuge più debole che si vedeva la sentenza trascritta
senza che la Corte d’Appello che doveva essere adita avesse avuto la
possibilità di provvedere dal punto di vista patrimoniale in suo favore, così
come previsto dalla norme concordatarie. Penso comunque che si tratti di un
capitolo chiuso che ha indotto a miglior riflessione gli ufficiali dello stato
civile.
----------------------------*----------------------------
Resta da esaminare gli effetti che il provvedimento
straniero, riconosciuto in Italia, ha con riguardo all’adottato ed agli
adottanti e con particolare riguardo all’acquisto della cittadinanza italiana.
L’art. 34, comma 1, della legge di ratifica della
Convenzione prevede che il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di
un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione,
gode, fin dal momento del suo ingresso, di tutti i diritti previsti per i
minori italiani in affidamento eterofamiliare.
Fin dal primo momento, quindi, il minore straniero
sarà equiparato ad un cittadino italiano in affidamento eterofamiliare, con
riguardo in particolare alla assistenza sociale e sanitaria, al diritto degli
affidatari ad assentarsi dal lavoro e di ritenerlo proprio figlio ai fini
fiscali, ecc.
Al momento del riconoscimento della adozione in
Italia, poi, il minore diventa figlio legittimo a tutti gli effetti ed acquista
la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione
nei registri dello stato civile ( art. 34 comma 3 ). Ciò in perfetta linea con
l’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 91 che stabilisce che il minore straniero
adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.
A tale proposito la Circolare 13.11.2000 del
Ministero dell’Interno, rilevato che sussiste sempre un intervallo temporale
fra il momento di pronuncia del
provvedimento straniero di adozione e quello in cui l’ordine di trascrizione è
dato all’ufficiale dello stato civile italiano, ha suggerito la interpretazione
per cui il provvedimento straniero di adozione in favore di cittadini italiani
ha efficacia costitutiva dello status civitatis, in quanto, determinando il
sorgere del rapporto di filiazione, incide sull’acquisto della nostra cittadinanza,
ma esplica i suoi effetti dalla trascrizione con decorrenza retroattiva dalla
sua pronuncia.
Ciò in quanto la trascrizione negli atti dello stato
civile del decreto di adozione emesso dalla autorità giudiziaria non sarebbe
condizione costitutiva dello status di cittadino italiano, ma renderebbe solo
possibile l’efficacia ex tunc del provvedimento definitivo e darebbe pubblicità
e certezza all’atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del
minore straniero adottato.
Personalmente posso concordare con la Circolare ma
solo con riferimento al momento in cui il provvedimento straniero viene
riconosciuto in Italia. Il minore straniero non acquista infatti la
cittadinanza in virtù del provvedimento straniero bensì in virtù del provvedimento
italiano che riconosce la efficacia di quel provvedimento, tanto è vero che, se
la autorità giudiziaria italiana ritiene di non riconoscere efficacia al
provvedimento straniero ovvero di non ordinarne la trascrizione, quel minore
non acquisterà mai la cittadinanza italiana. Purtroppo è così, tanto è vero che
non si sa come risolvere alcuni casi in cui non si è arrivati, nonostante il
provvedimento di adozione pronunciato all’estero in favore di cittadini
italiani, alla dichiarazione di efficacia in Italia o comunque ad un
provvedimento di adozione in favore di cittadini italiani, per cui abbiamo dei
minori stranieri collocati in istituto o in affidamento eterofamiliare in
Italia che non hanno acquistato la cittadinanza italiana e per i quali non
sappiamo come regolarizzare la situazione in vista della loro maggiore età,
parendo assurdo, al momento del raggiungimento della maggiore età, rimandarli
in un paese di cui hanno dimenticato lingua e costumi, mentre si sentono ormai
italiani a tutti gli effetti. Uni spiraglio si è comunque ora aperto in virtù
della recente approvazione della legge sulla immigrazione più nota come Bossi -
Fini.
Per la ipotesi della iscrizione nei registri di
cittadinanza del minore straniero adottato da cittadini italiani la stessa
Circolare ha ritenuto che non sia necessaria la attestazione del Sindaco di cui
all’art. 16 comma 8 del D.P.R. n. 572 del 1993 concernente il Regolamento di
esecuzione della legge recante nuove norme in materia di cittadinanza, per cui
l’adempimento della trascrizione del provvedimento di adozione assorbirà quelli
ulteriori previsti invece dalla norma regolamentare citata per le altre
fattispecie di acquisto automatico previste dalla legge.
In effetti, nel caso di cui trattiamo, siamo in
presenza, sempre, di un ordine dell’autorità giudiziaria italiana che ha
riconosciuto, unitamente allo stato di figlio adottivo del minore straniero,
anche il diritto alla cittadinanza, per cui l’ufficiale dello stato civile
dovrà immediatamente iscrivere il minore anche nei registri di cittadinanza (
art. 23 del D.P.R. n. 396 del 2000 ), senza altri adempimenti e senza altri
controlli.
Diverso sarebbe invece il caso in cui si ritenesse
che l’ufficiale dello stato civile può trascrivere, senza controllo
dell’autorità giudiziaria, provvedimenti stranieri di adozione semiplena o di
para - adozione perché si dovrebbe allora porre il problema anche dell’acquisto
della cittadinanza e delle formalità da rispettare per la iscrizione nel
registro di cittadinanza.