L’UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE E LE DELEGHE
Il
nuovo ordinamento dello stato civile, emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica n. 396 del 3 Novembre 2000 (così come il precedente, emanato
con il regio decreto n. 1238 del 9 Luglio 1939), non contiene alcuna definizione della figura dell’ufficiale dello
stato civile, limitandosi ad indicarne semplicemente i compiti e le persone
che, ex lege o per delega, possono ricoprire tale funzione.
Al riguardo, il 2° comma dell’art. 1 del
D.P.R. n. 396/2000 stabilisce che ufficiale dello stato civile è il sindaco, o chi lo sostituisce a
norma di legge.
La
differente terminologia utilizzata dal nuovo ordinamento dello stato civile (“chi
lo sostituisce a norma di legge”) rispetto a quella del R.D. n. 1238/1939
(“chi in sua vece regge il comune”) non modifica le tradizionali figure
di sostituti del sindaco che sono rappresentate dal
vice sindaco, dal commissario ad acta, dal commissario prefettizio e dal
commissario straordinario; tutti soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale dello stato civile ex lege
senza bisogno di apposita delega.
Il
vice sindaco sostituirà il sindaco
in caso di assenza e impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione
dall’esercizio della funzione ex art. 59 del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000 e nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso.
Invece,
nel caso di assenza o impedimento temporaneo del vice sindaco, in mancanza di
una specifica disposizione normativa che regoli la fattispecie, lo statuto comunale
dovrà individuare i soggetti a cui attribuire la funzione vicaria.
Il
commissario ad acta, nominato dal prefetto, svolgerà le funzioni di
ufficiale dello stato civile in caso di inerzia da parte del sindaco nella
gestione del servizio o in presenza di gravi inefficienze.
La
possibilità di nomina del commissario ad acta da parte del prefetto
trova, nel D.P.R. n. 396/2000, la propria fonte normativa nel 2° comma
dell’art. 9, laddove viene attribuito al prefetto la vigilanza sugli uffici
dello stato civile.
Vi
è da precisare, d’altronde, che anche in mancanza di una specifica norma, il
prefetto avrebbe comunque il potere di nominare i commissari ad acta nei
casi in cui l’omissione di un atto, obbligatorio per legge, comportasse un
irregolare svolgimento dell’attività amministrativa.
Il
commissario ad acta avrà tutti i poteri dell’ufficiale dello stato
civile e, pertanto, potrà anche conferire o revocare le deleghe.
Il commissario prefettizio potrà sostituire il sindaco
nel periodo antecedente lo scioglimento del consiglio comunale[1]
nonché nelle altre ipotesi in cui l’amministrazione comunale, per una qualsiasi
ragione, non possa funzionare (per annullamento delle elezioni, per mancanza di
candidati, etc.).
Il
commissario straordinario, a sua volta, sostituirà
il sindaco in seguito allo scioglimento del consiglio comunale.[2]
Anche
i vice commissari (o subcommissari) potranno svolgere le funzioni di ufficiale
dello stato civile.[3]
Il
2° comma dell’art. 1 del D.P.R. n. 396/2000 riafferma, inoltre, che il sindaco
è ufficiale dello stato civile in quanto ufficiale del Governo.
In
tale veste espleta le funzioni delegategli dallo Stato e pertanto agisce quale organo periferico
dell’amministrazione statale centrale e non come rappresentante della comunità
locale; gli atti da lui compiuti saranno imputati direttamente
all’amministrazione centrale.
La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 3415 del 2 Agosto 1977 ha affermato,
inoltre, che “il sindaco, assumendo la veste di ufficiale di stato civile,
agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica rispetto
agli organi statali centrali (Ministero di grazia e giustizia [ora Ministero
dell’Interno]) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica [ora
prefetto]).”
Trattandosi
di una funzione particolarmente rilevante non solo per il singolo individuo ma
anche per tutta la collettività nazionale ed internazionale, il servizio dello
stato civile, come pure gli altri servizi di competenza statale gestiti a
livello locale dai comuni (anagrafe, elettorale, leva militare e statistica), è
stato mantenuto tra le competenze spettanti allo Stato, anche in questo momento
di profonda riorganizzazione amministrativa, tendente al decentramento.
è stato evidenziato[4]
che il legislatore quando, con l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce al sindaco, nella sua qualità di
ufficiale del Governo, le funzioni nei servizi di competenza statale utilizza
il termine “sovrintendere”, con chiara allusione a compiti più di
indirizzo e controllo che di gestione.
Nonostante
ciò, nella stesura del nuovo ordinamento dello stato civile, pur con
l’estensione delle competenze delegabili al personale burocratico, è prevalsa
l’impostazione tradizionale che attribuisce al sindaco le funzioni di ufficiale
dello stato civile con la possibilità, eventuale, di delegare tali funzioni ad
altri soggetti.
È
da rilevare, inoltre, che la competenza del sindaco nei servizi statali gestiti
dai comuni unitamente alla delegabilità delle funzioni a soggetti non
appartenenti alla sfera burocratica, costituisce una deroga al principio di
separazione tra “politica” e “gestione”.
Il
sindaco può delegare (totalmente o parzialmente) le funzioni di ufficiale dello
stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, ai presidenti
delle circoscrizioni comunali, ai consiglieri comunali che esercitano le
funzioni nei quartieri o nelle frazioni ed ai segretari comunali.
Il
3° comma dell’art. 1 del D.P.R. n. 396/2000, prevede che le funzioni potranno
essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune previo superamento di apposito corso
di formazione.
In
dottrina[5]
è stato sostenuto che oltre ai requisiti sopra enunciati, il dipendente
comunale, per poter essere destinatario della delega, dovrà essere in possesso
anche della cittadinanza italiana.
Infatti,
pur considerando le novità apportate dal D. Lgs. n. 29 del 3 Febbraio 1993 (in
tema di accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche da parte dei
cittadini di uno Stato membro dell’unione europea) nei servizi di competenza
dello Stato, anche se gestiti dal comune, questa possibilità di accesso è
preclusa.
Non
sono delegabili, pertanto, i dipendenti a tempo determinato (e quindi non
possono assumere le funzioni di ufficiale dello stato civile sia il direttore
generale che i dirigenti comunali) come anche coloro che siano legati al comune
da un rapporto di lavoro flessibile (ad esempio di formazione lavoro od
interinale).
Possono,
invece, essere delegati gli impiegati a tempo parziale, non influendo il minore
numero di ore lavorative sulla indeterminatezza del rapporto di lavoro.
I
corsi di formazione professionale, non ancora istituiti, saranno organizzati e
disciplinati con un decreto del Ministro dell’Interno, sentite l’Associazione
nazionale dei comuni italiani e l’Associazione nazionale di categoria degli
ufficiali dello stato civile.
Da
notare che nel testo del progetto di riforma del 30 Aprile 1999 si fissava un
termine per l’adozione del decreto (entro un anno dall’entrata in vigore del
nuovo regolamento); termine che nella stesura definitiva non è stato più
riportato.
La
previsione dei corsi di formazione, rappresenta una novità di grande rilievo ed
è diretta nella giusta direzione, indicata in passato anche dalla dottrina, di
attribuire le funzioni di ufficiale dello stato civile a quei dipendenti che,
per la delicatezza delle funzioni da svolgere, siano in possesso di una
adeguata preparazione tecnico-professionale.
Considerato,
però, che trascorrerà del tempo prima dell’adozione del decreto e del completamento dei corsi (ovviamente non
occorrerà attendere la fine di tutti i corsi per il conferimento delle deleghe
a chi lo ha già frequentato e superato) il D.P.R. n. 396/2000 ha previsto un “regime
transitorio” e pertanto, medio tempore, potranno essere delegati
anche i dipendenti a tempo indeterminato del comune che alla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 396/2000[6]
abbiano svolto le funzioni di ufficiale dello stato civile per almeno cinque
anni ovvero per un periodo inferiore ma abbiano frequentato uno dei corsi di
aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell’Interno.
Il
nuovo ordinamento dello stato civile, ha inoltre previsto una ipotesi
eccezionale[7] di delega
delle funzioni. Il 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 396/2000 prevede,
infatti, che “per gravi motivi” ciascun dipendente a tempo
indeterminato, anche in assenza dei requisiti del 2° comma dello stesso art. 4
sopra descritti, potrà essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale
dello stato civile.
Le
deleghe, in tale ipotesi, andranno brevemente motivate sulla sussistenza dei “gravi
motivi” che comportano il
conferimento della delega.
In
dottrina[8] è stato sostenuto che la previsione
normativa contenuta nel 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 396/2000 (cd
misura di salvaguardia), sia autonoma rispetto a quella prevista dal 1°
comma e pertanto sarà possibile avvalersi della possibilità di delegare le
funzioni di ufficiale dello stato civile “per gravi motivi” anche dopo
la conclusione dei corsi di formazione professionale, considerato che la previsione
dei “gravi motivi” trova giustificazione nell’esigenza di assicurare
comunque il funzionamento degli uffici dello stato civile.
Potranno
ricevere la delega anche i presidenti delle circoscrizioni
comunali, nei comuni in cui siano state istituite.
In
tale ipotesi, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000,
il comune dovrà disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di un
ufficio separato dello stato civile.
Per
quanto riguarda invece il problema dell’ammissibilità della funzione vicaria
nelle circoscrizioni, una parte della dottrina[9]
propende per una risposta affermativa, mentre altri autori[10]
sostengono la tesi che le funzioni di ufficiale dello stato civile possano
essere delegate solamente ai presidenti delle circoscrizioni comunali.
I
consiglieri comunali che esercitano le funzioni nei quartieri o nelle frazioni potranno essere delegati nell’ipotesi in cui non siano stati
costituiti gli organi di decentramento comunale (cioè le circoscrizioni) ed il
territorio sia ripartito in quartieri o frazioni.
L’ambito
territoriale dell’esercizio delle funzioni delegate sarà in questo caso
limitato al quartiere o alla frazione, previa istituzione di un ufficio
separato dello stato civile.
Infine
la delega potrà esser conferita anche ai
segretari comunali.
Il
sindaco potrà, inoltre, delegare (ma solo parzialmente) le funzioni di
ufficiale dello stato civile anche ai consiglieri comunali, agli assessori ed ai cittadini italiani, anche
non residenti, in possesso dei
requisiti per la elezione a consigliere comunale.
Queste
deleghe, però, non potranno essere piene, ma dovranno essere limitate
esclusivamente al ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica (in
sede di concessione della cittadinanza italiana) ed alla celebrazione del
matrimonio civile.
Analizzando
l’aspetto riguardante i possibili soggetti destinatari della delega, bisogna
evidenziare che con il conferimento della stessa il sindaco non si priva della
titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile ma si limita a
delegarne l’esercizio.[11]
Con il conferimento della delega il delegante conserva
la titolarità dei poteri in ordine all’attività che delega e mantiene il potere
di esercitare le funzioni anche in presenza del delegato. Il delegante avrà,
inoltre, il potere di revoca, di direttiva e di sorveglianza nonché quello di
avocazione.[12]
La
delega ai dipendenti a tempo indeterminato ed al segretario comunale (quindi al
personale burocratico) è informata ai seguenti principi:
1)
è conferita dal sindaco con un provvedimento motivato in carta libera;
2) deve essere comunicata al prefetto.
La
mancata comunicazione non costituisce né un vizio di validità né un vizio di
efficacia.[13]
3)
rimane valida fino a revoca.
La
revoca, secondo una parte della dottrina,[14]
andrà motivata con l’indicazione
delle ragioni di pubblico interesse che stanno a fondamento di tale
provvedimento. Di diverso orientamento è un’altra parte della dottrina.[15]
Su
tale questione è intervenuto il Consiglio di Stato (sez. VI, 21 gennaio 1993,
n. 70) precisando che: “I provvedimenti di autoannullamento o di revoca di
precedenti atti amministrativi debbono essere adeguatamente motivati, non solo
con l’indicazione da parte dell’Amministrazione delle norme e dei principi di
diritto che si assumono violati, ma anche delle ragioni di pubblico interesse,
riferite alla situazione attuale e concreta cui si provvede, che inducano
l’Amministrazione stessa al ritiro dell’atto, per cui il mero ripristino della
legalità non è di per sé sufficiente a sorreggere un provvedimento di ritiro
ove manchi, tenuto conto delle circostanze, un concreto e attuale interesse
pubblico acché ciò avvenga.”
La
revoca è immediatamente efficace.
Contro
il provvedimento che dispone la revoca, oltre al ricorso al giudice
amministrativo, parte della dottrina[16]
ritiene possibile proporre ricorso gerarchico al prefetto, sia per motivi di
legittimità che di merito.
La
revoca, inoltre, dovrà trovare il proprio fondamento su motivazioni
professionali od organizzative, mai personali o politiche.
4)
non richiede accettazione, considerato il rapporto di servizio tra il
dipendente e l’amministrazione comunale
e l’imprenscindibilità dell’esercizio di tali funzioni;
5)
può essere piena (totale) o limitata (parziale) a discrezione del delegante.
Gli
impiegati comunali a tempo indeterminato come i segretari comunali in passato
non potevano avere una delega piena (per “la particolare importanza e
solennità” degli atti esclusi dalla delega, come si legge nella relazione
ministeriale al Re), ma limitata solo agli atti di nascita, di morte, di
richiesta della pubblicazione di matrimonio e di rilascio di estratti,
certificati e copie degli allegati quando questi pervenivano da un paese estero
o quando erano depositati in originale. Ora, invece, potranno anche ricevere
gli atti di matrimonio e di cittadinanza come celebrare i matrimoni civili e
ricevere i giuramenti di fedeltà alla Repubblica in sede di concessione della
cittadinanza italiana.
6)
può essere oggetto di rinuncia (con atto ricevuto dal sindaco) ma solo per
gravi e comprovati motivi in quanto l’importanza per la collettività e la
delicatezza delle funzioni espletate non consente che il venir meno di tali
competenze dipenda dalla mera volontà del delegato.
In
mancanza di una indicazione precisa sulle circostanze che giustifichino il
potere di rinunciare alle funzioni di ufficiale dello stato civile, il
legislatore ha rimesso al prudente apprezzamento del sindaco la valutazione
delle motivazioni.
La
rinuncia produce i suoi effetti se entro trenta giorni dalla sua presentazione
non viene respinta.
La
rinuncia non respinta va comunicata al prefetto.
Contro
l’atto del sindaco che respinge la rinuncia l’interessato può presentare
ricorso gerarchico al prefetto nel termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione del rigetto.
Considerato
che il D.P.R. n. 396/2000 non ha stabilito termini per la decisione del
ricorso, si applicherà di conseguenza la normativa prevista dall’art. 6 del
D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 e pertanto decorsi novanta giorni dalla
presentazione del ricorso, senza che sia stata emessa la pronuncia, si formerà
il silenzio-rigetto.
Avverso
il silenzio-rigetto o contro il provvedimento (definitivo) del prefetto che
rigetta il ricorso, l’interessato potrà proporre ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica oppure ricorso all’autorità giudiziaria
amministrativa.
In
caso di rigetto, il dipendente, dovrà continuare ad espletare le proprie
funzioni ed in quanto l’incarico ricevuto costituisce un ordine di servizio ex
art. 2104 cod. civ., un eventuale rifiuto comporterà la violazione dei propri
doveri d’ufficio con la conseguente sottoposizione alle sanzioni disciplinari
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per
quanto riguarda la dibattuta questione sulla durata della validità della
delega, la quasi identica dicitura del 2° comma dell’art. 2 del D.P.R. n.
396/2000 (“la delega…resta valida sino a quando non viene revocata”)
rispetto a quella del 2° comma dell’art. 4 del R.D. n. 1238/1939 (“la
delegazione dura finché non è revocata”) ha fatto ritenere, ad una parte della dottrina,[17]
che la problematica della durata della
delega (e cioè se in seguito all’elezione di un nuovo sindaco o di
commissariamento del comune le deleghe continuino ad essere valide) non sia stata
risolta in maniera definitiva neanche dal nuovo ordinamento.
Di
contrario avviso, invece, un’altra parte della dottrina[18]
e soprattutto il Ministero dell’Interno che con la circolare MIACEL n. 2/2001
del 26 Marzo 2001, ha affermato che “Il dipendente comunale delegato a
svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuerà a svolgerle,
anche in caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non
intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando…[il dipendente comunale] non
decada dalle proprie funzioni” con la cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Vi
è da ricordare, inoltre, che durante la vigenza del R.D. n. 1238/1939, si erano
contrapposti due orientamenti.
Da
una parte alcuni[19] sostenevano
la necessità del rinnovo delle deleghe in caso di elezione di un nuovo sindaco
o di commissariamento del comune, in quanto la delega era considerata atto
personalissimo (intuitu personae), basata, quindi, su un rapporto
fiduciario che il delegante riponeva nel delegato (delega personale).
Conseguentemente la delega avrebbe perso la sua efficacia con il cessare dalla
carica del delegante.
Un’altra
parte della dottrina[20]
sosteneva, invece, che l’atto di delega al segretario comunale ed ai dipendenti
(cioè al personale burocratico) non presentava le caratteristiche di un atto
fiduciario intuitu personae bensì fosse informato ad un principio di
natura organizzativa al fine di permettere il continuo e corretto svolgimento
del servizio dello stato civile (delega funzionale).
Di
contro le deleghe al personale non burocratico andavano rinnovate, considerato
che tali deleghe avevano le caratteristiche di deleghe personali.
Il
Ministero dell’Interno, inoltre, sempre con la circolare MIACEL n. 2/2001
citata, ha dichiarato che il potere di delega è attribuito anche a chi
sostituisce il sindaco a norma di legge.
Parte
della dottrina[21] ha
manifestato qualche perplessità nell’ipotesi in cui la sostituzione avvenga nel
caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco.
La
delega (parziale) conferita agli altri soggetti[22]
indicati
dall’art. 1 del D.P.R. n. 396/2000 (cioè quelli non facenti parte
dell’organizzazione burocratica del comune) è, invece, caratterizzata dai
seguenti principi:
1) è conferita dal sindaco con
provvedimento motivato in carta semplice;
2)
deve essere comunicata al prefetto;
3)
la validità della delega cessa con il venir meno delle funzioni del delegante o
del delegato così come in seguito alla revoca.
La
revoca, debitamente motivata, sarà
immediatamente efficace e dovrà essere comunicata al prefetto;
4)
deve essere espressamente accettata dagli interessati;
5)
è limitata (o parziale);
6)
può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco. La rinuncia,
che non richiede alcuna motivazione, produrrà i suoi effetti dal giorno
successivo a quello del suo ricevimento, andrà comunicata al prefetto e non
potrà essere respinta dal sindaco;
7)
mentre il cittadino comunitario eletto in consiglio comunale (a norma del
D.Lgs. n. 197 del 12 Aprile 1996 di recepimento della direttiva 19 Dicembre
1994, n. 94/80/CE in materia di elettorato attivo e passivo alle elezioni
comunali e circoscrizionali per i cittadini dell’unione europea) potrà essere
delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile, eguale possibilità
non la potrà avere il semplice cittadino comunitario, non eletto consigliere
comunale, in quanto in questo caso la normativa impone il possesso della
cittadinanza italiana;
8)
contrariamente a quanto previsto dal precedente ordinamento dello stato civile,
il D.P.R. n. 396/2000 prevede che le persone in possesso dei requisiti per la
nomina a consigliere comunale potranno essere delegate anche nel caso in cui
siano presenti i consiglieri comunali e cioè non solo nel caso di gestione
commissariale;
9)
nel nuovo ordinamento dello stato civile è prevista la delega anche agli
assessori comunali.
Vi
è, però, da osservare che il testo originario dell’art. 1 del R.D. n. 1238/1939
prevedeva che il “podestà” potesse delegare le funzioni di ufficiale
dello stato civile ad uno o più “consultori” o, in mancanza a quelle
altre persone che avessero posseduto i requisiti per la nomina a “consultore”.
Con
la reintroduzione del T.U. della legge comunale e provinciale (R.D. n. 148 del
4 Febbraio 1915) la parola podestà fu sostituita con quella di sindaco ed in
genere la parola consultore venne sostituita con quella di consigliere.
Le
principali differenze con la precedente normativa sono rappresentate dal fatto
che:
1)
si assiste al trasferimento delle competenze in materia dello stato civile dal
procuratore della Repubblica al prefetto, nel solco di una tendenza che porta
ad alleggerire il Ministero della Giustizia dalle funzioni amministrative;
2)
mentre in precedenza le deleghe andavano approvate (dal procuratore della Repubblica)
ora è sufficiente la loro comunicazione (al prefetto);
3)
le deleghe, non essendo più soggette ad approvazione, sono immediatamente
efficaci;
4)
la delega per il personale burocratico potrà essere piena mentre per gli organi
non burocratici dovrà essere necessariamente parziale (e cioè solo per alcuni
singoli atti).
Questo
aspetto costituisce una grande innovazione che comporta un capovolgimento delle
tradizionali attribuzioni di competenza nella materia dello stato civile.
Originariamente,
sotto la vigenza dell’ordinamento dello stato civile del 1865, i dipendenti del
comune non potevano ricevere la delega di ufficiali dello stato civile in
quanto il conferimento di tali funzioni al sindaco era visto come conseguenza
della sua nomina regia.
Successivamente
nel 1886, vista l’impossibilità in alcuni comuni del regolare svolgimento di
tali funzioni per l’analfabetismo di alcuni sindaci e consiglieri comunali, le
funzioni furono delegate ai segretari comunali, ma solo per la redazione
materiale dell’atto.
5)
mentre la rinuncia del personale burocratico deve essere ricevuta dal sindaco,
quella degli altri delegabili deve essere indirizzata al sindaco;
6)
soltanto la rinuncia del dipendente e del segretario comunale è soggetta a
condizione sospensiva.
La
circolare MIACEL n. 2/2001 del 26 Marzo
2001 parla di “immediata verifica delle deleghe già attribuite [alla
data di entrata in vigore del D.P.R. n. 396/2000], al fine della loro
eventuale conferma” e che “la conferma delle deleghe deve essere
effettuata con apposito provvedimento contenente l’elenco nominativo di coloro
che…hanno i requisiti di cui all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica.”
Secondo
una parte della dottrina,[23]
invece, non si dovrebbe parlare di conferma in quanto le deleghe attribuite
sulla base del R.D. n. 1238/1939, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento
dello stato civile, perderebbero la loro efficacia e pertanto sarebbe
necessario il conferimento di nuove deleghe.
Un’altra
parte della dottrina,[24]
sostiene invece che, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 396/2000, gli
ufficiali dello stato civile potranno continuare ad esercitare tranquillamente
le proprie funzioni senza bisogno di alcun nuovo provvedimento, perlomeno fino
a quando non intervenga un atto di revoca.
Occorrerà,
invece, una nuova delega per l’esercizio da parte dei dipendenti comunali e del
segretario comunale delle competenze che il nuovo ordinamento ha previsto per
il personale burocratico e, per converso, si avrà una limitazione automatica delle
competenze per gli altri soggetti che con il D.P.R. n. 396/2000 hanno visto
restringersi il proprio campo d’azione.
Infine,
vi è da ricordare che il progetto di riforma dell’ordinamento dello stato
civile all’art. 4 prevedeva l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di
un elenco (o albo) nel quale sarebbero stati iscritti i dipendenti comunali che
avessero frequentato e superato i corsi previsti dal 1° co. dell’art. 4 del
D.P.R. n. 396/2000.
Tale
previsione, a seguito di un parere espresso dal Consiglio di Stato in sede
consultiva, è stata però eliminata dal Governo.
Giorgio Collu
[1] Eccezion fatta per le ipotesi previste dall’art. 141, 1° co., lett. b) punto 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco) che costituiscono gli unici casi di scioglimento del consiglio comunale a cui non consegua la nomina di un commissario.
[2] V. nota n. 1.
[3] S. Arena, Quesitario – Massimario di stato civile, ed. S.E.P.E.L. 1996, p. 125; P. Virga, Diritto amministrativo – vol. III, ed. Giuffré seconda edizione, p. 184; v. però criticamente E. Maggiora, L’amministrazione straordinaria del Comune, in Lo stato civile italiano n. 5/1993, pp. 356 ss.
[4] S. Scolaro, Guida al
nuovo Regolamento dello stato civile, ed. Maggioli 2001, p. 38.
[5] S. Scolaro,
Guida cit., p. 40.
[6] Il 30 Marzo 2001 per: Ministero dell’Interno, circolare MIACEL n. 2 del 26 Marzo 2001; S. Scolaro, Le funzioni dell’ufficiale dello stato civile dopo l’entrata in vigore del regolamento, in I servizi demografici n. 2/2001; R. Calvigioni/G. Collu, Il nuovo ordinamento dello stato civile e il formulario 2002, ed. Maggioli 2002, p. 19; O. Forlenza, Uno snellimento delle procedure amministrative che valorizza la figura del sindaco e dei cittadini, in Guida al diritto n. 5/2001, p. 88. Il 31 Marzo 2001, invece, per: Ministero della Giustizia, circolare n. 1827 del 16 Marzo 2001; G. Bartoli, Il nuovo Ordinamento dello stato civile muove i primi passi. Considerazioni di carattere generale ed esame dei primi due titoli del D.P.R. 396, in Lo stato civile italiano n. 3/2001, p. 166; D. Buson, Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Nuova rassegna n. 11/2001, p. 1296.
[7] G. Bartoli, Il nuovo cit., p. 168, parla di “misura di salvaguardia” o “c.d. valvola di sfogo”.
[8] R. Panozzo, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127), in Lo stato civile italiano n. 9/2001, p. 666; S. Scolaro, Guida cit., p. 64.
[9] S. Arena, Quesitario cit., p. 126; F. Salvo, Il decentramento e la delegazione delle funzioni di ufficiale dello stato civile e d’anagrafe, in Lo stato civile italiano n. 4/1977, pp. 198 ss.;
[10] A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, ed. Jovene 1989, p. 436; O. Vercelli, La delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile agli amministratori. Le novità introdotte dalla legge n. 142/1990. Le attribuzioni conferite in materia alle Prefetture (in particolare), in Lo stato civile italiano n. 1/1998, p. 7.
[11] R. Galli, Corso di diritto amministrativo, ed. CEDAM 1994, p. 149; A.M. Sandulli, Manuale cit., p. 622; G. Bartoli, La delega, in I servizi demografici n. 10/1991.
[12]
A.M. Sandulli, Manuale cit., p. 622; G. Bartoli, La delega cit.
[13] TAR Abruzzo, Pescara, 29 Gennaio 1980, n. 541.
[14] D. Buson, Revisione cit., p. 1301; G. Bartoli, Il nuovo cit., p. 168; R. Panozzo, Un primo cit., p. 667; S. Scolaro, Guida cit., pp. 56 e 58.
[15] F. Vitali, Lo stato civile, ed Il sole 24 ore 2001, p. 19; A. Quarta, Servizi anagrafici e stato civile, ed. Giuffré 2000, p. 30;
[16] D. Buson, Revisione cit., p. 1301; G. Bartoli, Il nuovo cit., p. 168. Contra: F. Vitali, Lo stato cit., p. 19; S. Scolaro, Guida cit., p. 58.
[17] R. Panozzo, Un primo cit., p. 667.
[18] S. Scolaro, Le funzioni cit., p. 319 e Guida cit., p. 46; G. Bartoli, Il nuovo cit., p. 168; R. Calvigioni/G. Collu, Il nuovo cit., p. 23.
[19] Nota del Ministero dell’Interno n. 09403063 del 4 Agosto 1994; G. Bartoli, La delega cit.;
[20] S. Scolaro,
Le funzioni cit., p. 319; V. Balsamo, Delega alle funzioni di ufficiale
dello stato civile e di anagrafe conferita dal Sindaco agli amministratori e
consiglieri comunali. Differenze tra le due deleghe. Quali sono gli atti che
devono essere sottoscritti dai primi, quali quelli che possono essere
sottoscritti dai secondi. Ancora qualche riflessione e commento, in Lo
stato civile italiano n. 7/1990, pp. 484 ss.
[21] R. Panozzo, Un primo cit., p. 666.
[22] “Funzionari onorari” o “organo elettivi e para elettivi (gli assessori)” per S. Scolaro, Guida cit., pp. 46 e 49; “Organi elettivi” per R. Panozzo, Un primo cit., p. 666.
[23] S. Scolaro, Il regolamento dello stato civile nella fase di avvio, in Servizi Demografici, 2001, p. 483 e Le funzioni cit., p. 319; R. Calvigioni, Le novità della delega prevista dal D.P.R. 396, in Notiziario Anusca 2001, n. 5, p. 13.
[24] S. Arena, Nuovo ordinamento dello stato civile: tutte le attenzioni della <rivista> sull’imminente, auspicata approvazione, in Lo stato civile italiano n. 9/2000, p. 643; R. Panozzo, Un primo cit., p. 666.