Relazione Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A.

Bellaria – Igea Marina               26 Settembre 2002

 

I PROCEDIMENTI ANAGRAFI ON LINE

Dott.ssa Catia Cecchini   Comune di Misano Adriatico     

Dott. Alessandro Francioni        Comune di Cesena

Ing. Giorgio Dossi           DELTADATOR .S.p.a

 

Premesse. I procedimenti anagrafici nel contesto dei progetti di e-government

 

Il primo punto che pare opportuno chiarire immediatamente al fine di non sembrare troppo ottimisti sui temi che si andranno ad analizzare riguarda la capacità di penetrazione di una piattaforma di servizi esportata sul WEB.

Nell’attuale realtà la “pubblicazione” di un procedimento amministrativo su Internet non deve illudere sui conseguenti accessi da parte dell’utenza.

Non dobbiamo in pratica pensare che portare le nostre procedure sul WEB ne faccia derivare automaticamente scenari apocalittici con uffici pubblici completamente vuoti e con connessioni alla RETE viceversa impazzite.

E’ bene essere consapevoli che per indirizzare la nostra azione amministrativa verso l’Information Technology dobbiamo capire quale è il nostro punto di partenza.

Solo in questo modo riusciremo a realizzare concretamente progetti innovativi  nell’ambito di strategie e-government.

Attualmente sono circa 13 milioni i navigatori italiani del WEB con un aumento tendenziale annuo tra il 10 e 20 %

Le linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione nella Legislatura dello scorso giugno (vedi sito www.mininnovazione.it) evidenziano in questo senso un ritardo del nostro paese su tematiche inerenti gli argomenti che si andranno a trattare.

Solo una famiglia su 4 dispone di una connessione ad Internet mentre l’utilizzo del WEB è strettamente correlato all’età, al sesso, alla popolazione, all’area geografica (siamo al terz’ultimo posto prima di Spagna e Grecia) con target di popolazione che evidenzia una vera e propria incapacità a rapportarsi con tali nuovi strumenti.

L’Italia non è neppure ai primi posti tra i paesi fornitori di servizi pubblici on line (terz’ultimo posto prima di Olanda e Belgio).

Da questa analisi si potrebbe pensare: “Non c’è domanda di servizi on line, non c’è offerta, Perché discutere su questi progetti?”

Perché investire risorse umane e finanziarie per migliorare i software e le attrezzature informatiche, perché stravolgere con rivoluzioni organizzative gli uffici al fine di rendere visibile su un unico menù - Il portale dei servizi – una possibilità che il cittadino forse non è, in questo momento, in grado di apprezzare.?

Le risposte a questi quesiti trovano riscontro nell’esigenza di migliorare strutturalmente le pubbliche amministrazioni facendo crescere il nostro paese avvicinandolo ai restanti paesi dell’Europa (il piano nazionale di e-government rientra nel piano e-europe 2002).

Una pubblica amministrazione ed in primo luogo il Comune che è il soggetto più vicino al cittadino, si deve assumere anche un ruolo sociale e culturale nel familiarizzare le nuove tecnologie.

Le aziende fornitrici devono, di contro, assecondare queste nuove esigenze facendole proprie perché riguardano non solo un disegno strategico aziendale ma una missione che coinvolge tutto il sistema paese.

Si deve in definitiva:

 

Ma prima di tutto quanto sopra riportato si deve migliorare la struttura organizzativa degli uffici in quanto semplificazione delle procedure non è solo dotarsi di applicazioni informatiche bensì pensare ai propri procedimenti nell’ottica dell’utenza, migliorando anche i passaggi del back-office al fine di risparmiare tempi e risorse umane.

Occorre comprendere che con INTERNET si è attuata una rivoluzione copernicana e che il ruolo del settore pubblico, ed in questo caso, dei Comuni  è anche un ruolo sociale di divulgazione di queste nuove tecnologie.

Non possiamo pensare che la soluzione al deficit culturale si possa individuare nella sola Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

La diffusione della conoscenza non si attua esclusivamente donando un pc con accesso alle RETE o distribuendo firme digitali o carte d’identità elettroniche.

La divulgazione all’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, così come ci ha indicato il Governo nelle sue linee guida, si attua aumentando in maniera esponenziale le occasioni per utilizzare quel pc con accesso alla RETE, ovvero aumentando i servizi che il cittadino e le imprese possono usufruire dal portale.dei servizi.

L’esempio più classico è l’utilizzo del bancomat.

La familiarità all’utilizzo si è resa possibile perché quotidianamente il cittadino

preleva denaro.

E’ quindi divenuta una operazione automatica che non ci costa tanto fatica: inseriamo una tessera, digitiamo un codice, leggiamo cosa ci viene scritto dalla procedura e rispondiamo alle domande.

Da queste premesse è nata la collaborazione tra il Comune di Cesena e la software house DELTADATOR.

Si è realizzato un interfaccia WEB che consenta da una parte l’avvio del procedimento di cambio indirizzo e cambio di residenza direttamente dal proprio domicilio e dall’altra la piena connessione con l’applicativo di back-office.

Ia denuncia del cambio di indirizzo e di residenza è stata definita un servizio prioritario dal recente Avviso di e-government.

Stiamo parlando di uno dei tanti servizi che il Comune di Cesena ha in animo di esportare sul WEB, perché è intuitivo che moltiplicare le occasioni di utilizzo di INTERNET occorre aumentare il numero dei servizi on line.

In conclusione deve essere chiaro che la fase che stiamo vivendo è una fase di  “semina” che deve disinteressarsi dell’attuale realtà.

Lavoriamo per venire incontro al cittadino, colleghiamo gli applicativi tra le funzioni di front-office e quelle di back-office, creiamo centri servizi per indurre il cittadino ad utilizzare i nuovi strumenti, pubblicizziamo le nostre strategie ed infine attendiamo con fiducia di raccogliere i frutti di questa difficoltosa attività

 

La pubblicazione su INTERNET dei procedimenti di cambio indirizzo e di residenza. Aspetti normativi

 

L’argomento che mi accingo ad affrontare riguarda una delle problematiche più discusse del momento: le istanze poste in essere dai cittadini agli organi della Pubblica Amministrazione.

Ci stiamo riferendo, naturalmente, a quelle istanze formali che siamo soliti ricevere quotidianamente per iscritto e che comportano una attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Dalla lettura dell’art. 38 del T.U. sulla documentazione amministrativa d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, modificato dal d.lgs 10/2002 è possibile sintetizzare che il cittadino ha tre differenti modalità per inoltrare una istanza o una dichiarazione ad una pubblica amministrazione o ad un gestore/esercente di un pubblico servizio:

1)    di persona, firmando innanzi al dipendente addetto

2)    per fax, allegando la copia fotostatica non autenticata del documento di identità della persona che le ha firmate

3)    per via telematica

La norma in parola, riprendendo precedenti disposizioni, apre una nuova strada di semplificazione in quanto il cittadino non è più obbligato a presentarsi personalmente agli sportelli degli uffici pubblici ma può porre le proprie richieste direttamente dal luogo di lavoro, di studio, dalla propria abitazione.

In linea teorica oggi tutti i servizi posti in essere dalla P.A. sono usufruibili dal cittadino in maniera più ampia e con meccanismi automatici.

I vincoli per inoltrare istanze e dichiarazioni con strumenti telematici sono limiti ben precisi posti dal Legislatore per tutelare l’ente ricevente circa l’effettiva identità del dichiarante.

Il secondo comma del medesimo articolo 38 prevede, infatti, che sono da ritenersi universalmente valide le istanze telematiche:

-         sottoscritte mediante la firma digitale;

-         ovvero quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

L’art.12 del d.lgs 10/2002 prevede che altri strumenti di autenticazione (userid/password) possano essere ritenuti validi solo in via transitoria e previa idonea regolamentazione normativa che ogni ente avrà l’onere di deliberare.

Le modalità di presentazione e sottoscrizione sopraelencate garantiscono, così come previsto dall’art. 21 comma primo del medesimo T.U., l’autenticità della firma delle istanze e di tutte le dichiarazioni sostitutive.

Le procedure innovative introdotte dall’art. 38 del T.U. sulla documentazione amministrativa sicuramente portano ad uno snellimento del rapporto tra cittadini e P.A., ma implica da parte di quest’ultima investimenti, formazione professionale, cambiamento del proprio modus operandi, acquisizione di software ed hardware adeguati e, fattore assai importante, la familiarità del cittadino all’utilizzo dei nuovi mezzi identificativi.

Lo strumento più idoneo per l’erogazione dei servizi on line è sicuramente il Portale dei servizi (ad esempio italia.gov.it) ove con una serie di pagine ben strutturate il cittadino è guidato verso la richiesta dei servizi.

Ovviamente dentro il Portale di servizi vi si può accedere tramite firma digitale, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

E’ possibile tuttavia pensare anche a modalità di accesso telematico transitorio quali userid e password purché vi sia un idoneo regolamento che ne disciplini tutti gli aspetti.

Ulteriore modalità potrebbe essere quella dell’utilizzo di mezzi ibridi quali l’invio di dati telematicamente integrati dall’inoltro a mezzo fax della copia del documento d’identità, tutto ciò al fine di identificare il sottoscrittore.

La dimostrazione che seguirà prende in esame le istanze ovvero le dichiarazioni anagrafiche rese ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Parliamo pertanto di quelle dichiarazioni che il cittadino è tenuto a rendere all’Ufficiale d’anagrafe a seguito di una situazione di fatto già consolidata. (il regolamento cita il termine di 20 giorni dal verificarsi del fatto) e pertanto siamo di fronte ad una vera e propria dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio seguita dall’istanza del cittadino a vedersi aggiornata la propria posizione anagrafica.

Ricordo che il regolamento prevede le seguenti variazioni anagrafiche:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

Per queste ipotesi il regolamento prevede che:

1)      le dichiarazioni debbano essere rese dai responsabili di cui all’art. 6 del regolamento anagrafico (ovvero da ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela oppure da ciascun componente della famiglia anche per le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia o dal responsabile della convivenza anagrafica;

2)      le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

3)      le dichiarazioni devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti denunciati.

4)      le dichiarazioni relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero debbano essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica;

5)      ai dichiaranti debba essere rilasciata apposita ricevuta;

Il regolamento prosegue, altresì, affermando che le dichiarazioni concernenti la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza ovvero i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, (cambiamento di abitazione o dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza o della qualifica professionale; o del titolo di studio) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata.

E’ bene ricordare che il Legislatore del 1989 non conosceva INTERNET in quanto questo fenomeno così rivoluzionario si è incominciato ad affermare solo dai primi anni 90.

Dall’analisi complessiva dell’art. 38 del d.P.R. n.445/2000 che rappresenta una fonte normativa trasversale così come la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, si può applicare anche all’art. 13 e seguenti del regolamento anagrafico d.P.R. n.223/1989 le nuove modalità di accesso, potendo ipotizzare piattaforme di servizi da erogare on line al cittadino, partendo proprio dai servizi anagrafici.

 

I servizi anagrafici on line. Il caso pratico del Comune di CESENA

 

Comune di –CESENA    Provincia di Forlì-Cesena

Popolazione residente                                                90851 (31/12/2001)

Famiglie anagrafiche                                                  35999 (31/12/2001)

Stranieri                                                                   2202 (31/12/2001)

Num. annuo di pratiche di cambio residenza                  2372 (31/12/2001)

Num. annuo di persone coinvolte nei cambi di residenza

(Immigrazioni-Emigrazioni)                                         7800 (31/12/2001)

Num. annuo di pratiche di cambio di indirizzo/                       1811 (31/12/2001)

scissioni-aggregazioni 

Numero pratiche di verifica anagrafica                          1126 (31/12/2001)

Numero annuo di persone coinvolte nei cambi di indirizzo        4000 (31/12/2001)

 

Il Comune di Cesena non è comune sperimentatore della Carta d’identità elettronica tuttavia ha ritenuto opportuno anticipare nell’ambito del proprio piano telematico locale un progetto finanziato anche dalla Regione Emilia Romagna e che si sostanzia nell’esportazione sul WEB di alcuni procedimenti  amministrativi.

I procedimenti attinenti al movimento sul territorio della popolazione ne rappresentano un esempio.

Si è pensato in pratica di concentrare i propri sforzi sulla piattaforma dei servizi disinteressandosi dello strumento di autenticazione.

Si ritiene che questi (CIE, CNS, Carte firma) avranno una effettiva divulgazione in maniera proporzionale al numero dei servizi che l’ente riuscirà ad esportare sulla RETE.

Il settore Servizi Demografici si accinge nel medio periodo a pubblicare all’interno del proprio portale i seguenti servizi:

q       :Essere cittadino

§         Autocertificazione “intelligente”

§         Prenotazione rilascio carta d’identità/Cartellino per minori/Libretto di lavoro

§         Prenotazione e rilascio di casella di posta elettronica identificata per l’accesso ai servizi comunali

§         Visure Anagrafiche

§         Richiesta invio di certificati a domicilio

§         Iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio

§         Iscrizione all’Albo degli Scrutatori di seggio

§         Visure Elettorali sulla dislocazione delle sezioni/quartieri/collegi

q       Avere un figlio

§         Informazioni sulla denuncia di nascita

§         Prenotazione redazione atto di nascita

§         Iscrizione anagrafe tributaria – Richiesta codice fiscale

q       Avere una famiglia

§         Richiesta invio estratti di matrimonio a domicilio

§         Informazioni sulle pubblicazioni di matrimonio

§         Consultazione calendario delle pubblicazioni di matrimonio e prenotazione

§         Consultazione calendario dei matrimoni civili e prenotazione

§         Informazioni sulle denunce di decesso

§         Prenotazione redazione atto di decesso

§         Informazioni e richiesta di cremazione di salma

§         Visure dei Cimiteri del territorio/Progetti di espansione/Bandi

§         Acquisto loculi/tombe di famiglia

§         Retrocessione di loculi

§         Informazioni e richiesta di tumulazioni provvisorie

q       Abitare

§         Dichiarazione di cambio di indirizzo dentro il Comune

§         Dichiarazione di cambio di residenza con provenienza da altro Comune

q       Andare all’estero

§         Informazioni sui paesi che consentono l’espatrio con la carta d’identità

§         Informazioni/Rilascio e Rinnovo dei passaporti

q       Vivere l’ambiente

§         Iscrizione/Cancellazione all’Anagrafe canina

§         Denuncia del passaggio di proprietà del cane

 

 

Alcuni dei servizi sopra descritti sono già attivi, altri lo saranno tra breve mentre molti di quelli esistenti sono in fase di ulteriore ristrutturazione per una maggiore automazione delle procedure.

Il primo passo verso l’automazione è stato realizzato con il progetto Servizi Demografici Telematici.

Molti procedimenti ivi compresi quelli per richiedere il cambio di indirizzo e di residenza sono stati ricostruiti con una modulistica elettronica e cartacea che consentisse al cittadino di denunciare la variazione autonomamente.

Il cittadino ha potuto cominciare a pensare di poter avviare il procedimento senza l’ausilio dell’ufficiale d’anagrafe risparmiando pertanto del tempo.

Sono state presentate circa un centinaio di pratiche self-service che fanno ritenere vi possa essere un terreno fertile per il potenziamento di una piattaforma di servizi on line eventualmente accessibile da sportelli unici, urp o sportelli polifunzionali in genere.

L’ulteriore fase di sviluppo riguarda il passaggio dalla modulistica elettronica che impone in ogni caso un caricamento in back-office dei dati da parte dell’ufficiale d’anagrafe ad una piena integrazione con l’applicativo gestionale in maniera tale che la procedura avviata dal cittadino possa essere controllata dall’ufficio e passare direttamente alla fase accertativa con la conseguente storicizzazione dei dati.nella banca dati anagrafica.

Si è lavorato su un nuovo linguaggio nelle pagine di front office della procedura mentre è in fase di completamento la parte integrativa del back-office che consentirà di delegare l’attività di inserimento al cittadino con risparmio nei tempi di esecuzione.

Riferimenti :

Per una visualizzazione pratica www.comune.cesena.fc.it

Per una analisi della telematica applicata ai procedimenti anagrafici  “Il Manuale dell’Ufficiale d’Anagrafe” Catia Cecchini, Alessandro Francioni, Franco Gabellini Edizione Maggioli in prossima uscita