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di Venerdì 17 Marzo 2006 |
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La questione non è nuova; già nel 1988 la Corte costituzionale si pronunciò sulla questione di legittimità costituzionale di tutte quelle norme che di fatto rendono predominante il cognome paterno su quello materno. A distanza di 18 anni, la questione è destinata a restare, almeno per il momento, inalterata; infatti, con sentenza n. 61 del 6 febbraio 2006 la Corte costituzionale ha ancora una volta ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte quelle norme che si sostanziano nella prevalenza del cognome paterno rispetto a quello materno, anche quando vi sia una diversa e concorde volontà dei genitori.
Tra le norme della cui legittimità costituzionale si dubita non compare quella, non scritta, che dispone, in applicazione di un principio generale del nostro ordinamento giuridico, l’attribuzione al figlio legittimo del solo cognome paterno. Si tratta, invece, di tutte quelle disposizioni che, fondandosi su tale principio, non codificato, dispongono comunque l’attribuzione al nato del cognome paterno; fra queste l’art. 262 cod. civ. in tema di filiazione naturale, l’art. 299 cod. civ. per le adozioni in casi particolari e l’adozione di maggiorenni, l’art. 33 del DPR 396/2000 per i figli legittimati, solo per citare le più significative.
L’analisi effettuata dalla Consulta è molto interessante poiché, pur lasciando il sistema sostanzialmente immutato, riconosce, tuttavia, in maniera chiarissima come i tempi siano oramai più che maturi per una profonda revisione della materia.
Per comprendere meglio i termini della questione è utile ripercorrere brevemente i tratti fondamentali della vicenda che ha dato origine all’intervento della Consulta: tutto nasce dal rifiuto opposto da un ufficiale di stato civile, in sede di formazione dell’atto di nascita, alla richiesta del padre, in accordo con la moglie, di attribuire alla propria figlia, nata da unione legittima, il cognome materno anziché quello paterno.
Alla successiva richiesta di rettificazione di tale atto, da parte dei genitori, ai fini dell’attribuzione del cognome materno, è intervenuto il rigetto da parte del Tribunale di Milano, rigetto confermato dalla Corte d’Appello. I coniugi non si sono “rassegnati” nemmeno dopo la seconda risposta negativa ed hanno inoltrato ricorso in Cassazione; la suprema corte con ordinanza del 17 luglio 2004 sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La grande attesa nei confronti della pronuncia della Consulta è stata almeno pari alle aspettative, non solo da parte dei diretti interessati e di tutte quelle coppie che desideravano fosse scardinato un sistema ritenuto ormai superato, ma anche da parte degli addetti ai lavori, perfettamente consapevoli che la pronuncia della Corte costituzionale avrebbe avuto una rilevanza epocale. La pronuncia della Corte è arrivata e per i non addetti ai lavori può aver sortito l’effetto di una doccia fredda!
Infatti, chi ha meno dimestichezza con il mondo del diritto rischia di cogliere con disappunto la scelta, apparentemente conservatrice, fatta dalla Consulta; basta però leggere attentamente le motivazioni ampie ed articolate contenute nella sentenza per comprendere come non potesse effettuarsi una scelta diversa, se non a rischio di creare un enorme vuoto legislativo con conseguenze disastrose dal punto di vista pratico.
Questo naturalmente, al di là degli effetti sull’opinione pubblica, sarebbe stato inaccettabile in una materia così delicata come il diritto al nome che è un diritto soggettivo per eccellenza, tutelato anche a livello costituzionale, così rilevante da non esaurirsi nella sfera personale del singolo, poiché presenta innegabili risvolti dal punto di vista dell’interesse pubblico finalizzato all’esigenza di identificare in maniera certa ed univoca le persone. Infatti, la Corte costituzionale, pur avendo ben presenti queste attese e ritenendo più che maturi i tempi per una profonda revisione della materia, ha ritenuto necessario rimettere al legislatore un intervento di portata così rilevante.
Richiamando le osservazioni avanzate dalla Cassazione nella ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale evidenzia che il lungo tempo trascorso dall’ultima pronuncia in materia ed il maturarsi di una diversa sensibilità nella società e di diversi valori di riferimento richiedono una nuova valutazione della questione; non solo, “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.
Non possono poi essere ignorati gli obblighi scaturenti dalle convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 18 dicembre 1979 (ratificata dall’Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) che impegna i contraenti a adottare tutte le misure per eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.
Inoltre, sono state richiamate le raccomandazioni del consiglio d’Europa, finalizzate alla piena realizzazione dell’uguaglianza tra padre e madre nell’attribuzione del cognome ai figli, oltre ad alcune pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo. Dunque, tanti segnali nella stessa direzione per rimuovere una disciplina stagnante, non più in armonia con le nuove valutazioni adottate in sede internazionale.
Nonostante tali premesse, la Corte costituzionale ritiene che l’intervento invocato con l’ordinanza di rimessione richieda un’operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte stessa. In altri termini, se la Consulta avesse deciso di intervenire dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte quelle norme che dispongono per l’attribuzione del cognome paterno, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo per colmare il quale sarebbe stata necessaria un’opera interpretativa talmente complessa ed incisiva da travalicare i limiti di competenza della Corte stessa.
Non basta infatti a circoscrivere l’intervento la richiesta di limitare l’esclusione dell’automatismo dell’attribuzione al figlio del solo cognome paterno, nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato d’accordo fra loro una diversa volontà. Ossia, non basta dire che quando i coniugi sono d’accordo tra loro sul cognome da imporre al nato, viene in sostanza esclusa l’applicazione del principio automatico di attribuzione del cognome paterno. Resterebbero infatti insolute tutta una serie di opzioni che necessitano di un’attenta ponderazione; la scelta finale deve necessariamente tradursi in una norma positiva scaturita da un ampio dibattito in materia. Che la questione non sia affatto semplice lo dimostrano i numerosi disegni di legge presentati nell’ultima legislatura, con un’eterogeneità di soluzioni che lascia chiaramente intendere come si stia scoperchiando il vaso di Pandora. E’ logico che quando le proposte sono numerose e disomogenee, il percorso che si apre al legislatore è tutt’altro che agevole.
D’altra parte, pur comprendendo le legittime aspettative dell’opinione pubblica, non si può che condividere la scelta della Corte costituzionale di riservare alla sua sede naturale quel dibattito che deve essere necessariamente ampio e che solo un iter legislativo può garantire. I numerosi interessi coinvolti, da un lato la legittima aspirazione dei genitori a non essere discriminati e ad esprimere la propria scelta nella determinazione del cognome del figlio, dall’altro l’esigenza di corretta identificazione delle persone a salvaguardia del superiore interesse pubblico, sono entrambi fattori decisivi, che pesano fortemente su qualsiasi scelta che il legislatore intenderà privilegiare.
Per ora dunque, nonostante la delusione di quanti si aspettavano una pronuncia travolgente, nel senso letterale del termine, ci si dovrà rassegnare ad attendere un intervento che potrebbe non essere rapidissimo, proprio per la diversità di soluzioni prospettate, ma che è destinato a segnare una svolta importante nel nostro ordinamento giuridico. Sicuramente saremo molto più rassegnati noi ufficiali di stato civile e d’anagrafe, che, perfettamente consapevoli delle pesanti conseguenze sul piano operativo che qualsiasi modifica di tal genere può apportare, almeno per il momento possiamo permetterci di tirare un bel sospiro di sollievo ….
Quest'anno si preannuncia particolarmente carico di impegni per gli Uffici Elettorali dei comuni. Oltre alle elezioni politiche e ai referendum, coinvolgenti come ovvio tutti i Comuni d'Italia, 117 Comuni con più di 15.000 abitanti e ben 1.124 con una popolazione inferiore ai 15.000 sono chiamati alle urne anche per eleggere il nuovo Sindaco.
Come di consueto, Anusca supporta i propri associati organizzando pomeriggi o giornate di studio sul tema "Le novità elettorali". Negli incontri sono trattati i contenuti della nuova Legge per le elezioni politiche e i conseguenti adempimenti dei Comuni, senza dimenticare l'argomento "voto degli Italiani all'estero".
Inoltre, e questa è una novità di quest'anno, Anusca presenta una soluzione per la gestione via internet delle candidature e dei risultati relativi alle elezioni amministrative che affianca alla sicurezza e la facilità d'uso la possibilità di pubblicare in tempo reale i risultati delle elezioni su Internet.
Per ricevere informazioni dettagliate e proposte sulla soluzione "ELEZIONIAMMINISTRATIVE 2006 ON LINE” si invitano i Comuni interessati a scrivere direttamente a segreteria Anusca srl ( socio unico ANUSCA) via dei Mille 37/e 40024 Castel San Pietro Terme ( Bo) fax 051 942733.
Proprio di recente si è appreso che ANUSCA è stata inserita nell’elenco di coloro per i quali la legge finanziaria 2006 ha previsto, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF che si aggiunge all’8% già previsto e che comunque rimane in vigore.
Se si desidera indicare ANUSCA quale destinataria del 5 per mille, occorre indicare nell’apposito riquadro del modello 730-1 redditi 2005 il codice fiscale dell’ANUSCA che è il seguente 90000910373.
Se questa innovativa forma di finanziamento registrerà una forte adesione tra i colleghi sarà possibile attuare un innovativo piano di formazione.
Provincia di Roma. ANUSCA organizza Pomeriggi di Studio oggi, 17 marzo, a Nettuno, con la la cittadinanza (relatore Giuseppe Lucisano). Il 31 marzo il pomeriggio di studio sarà ad appannaggio di Nicola Corvino. Argomenti trattati: privacy e applicazioni della innovata legge 241/90. Il relatore, che fa parte della Commissione ministeriale, parlerà anche del nuovo regolamento anagrafico attualmente allo studio.
Castelfranco Veneto. Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV) il 21 marzo si svolgerà un Pomeriggio di Studio, in materia di stato civile. Il relatore Renzo Calvigioni parlerà di diritto internazionale privato, soffermandosi sulle problematiche inerenti nascite, riconoscimenti, matrimoni e divorzi dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia. Successivamente, il tema sarà il cambiamento di cognome, alla luce dell’art. 98 del DPR 396/2000.
Guidizzolo. Il 29 marzo si terrà una iniziativa gratuita per gli enti iscritti all’ANUSCA per il 2006. Il tema sarà l’elettorale. Roberta Mazza relazionerò sulle elezioni provinciali (adempimenti e nuove competenze). A seguire, un intervento di Andrea Scroccaro, sulla gestione dei risultati elettorali via internet.
Crotone. Pomeriggio di Studio gratuito per gli enti e gli operatori regolarmente iscritti ad ANUSCA in programma anche a Crotone il prossimo 30 Marzo. Sarà relatore Gaetano De Vita, tema la riforma del procedimento elettorale.
Si è conclusa la XIV legislatura e si è risolto senza esito anche il tentativo di riforma della legislazione statale in materia funebre, cimiteriale, necroscopica e di polizia mortuaria.
Indubbiamente è il tentativo di modifica della legislazione statale in materia che più di ogni altro è stato vicino alla traduzione in legge.
L’importanza della riforma, condivisa da tutti gli schieramenti politici e ben nota, non solo agli addetti ai lavori, emergeva chiaramente dalla relazione di presentazione del disegno di legge, ma ciò non è bastato a fargli compiere l’ultimo e definitivo passaggio in aula al Senato.
Ora è facile attendersi che, nelle more dell’approvazione di un nuovo disegno di legge in materia, si assista ad un proliferare di norme regionali, dal momento che diverse sono le Regioni che già avevano pronto un loro progetto di legge, in attesa di vedere se sarebbe stata approvata o meno la riforma nazionale.