di Venerdì 16 Aprile 2004

{titolo}

Compete solo all'ufficiale di stato civile
La riconciliazione dei coniugi

di Renzo Calvigioni


Al L’art. 157 c.c. prevede la possibilità che i coniugi che si erano separati, possano fare cessare di comune accordo gli effetti della sentenza di separazione tramite un’apposita dichiarazione, senza l’intervento del giudice. In merito alla dichiarazione di riconciliazione, mancando qualsiasi disposizione che consentisse di individuare il soggetto competente a riceverla, gran parte della dottrina si era trovata concorde nel far rientrare tale compito nelle funzioni proprie del notaio, pur riconoscendo che la forma della dichiarazione fosse comunque libera. Di fatto, le dichiarazioni di riconciliazione, rese concordemente dai coniugi separati, venivano ricevute dai notai, pur senza alcuna specifica normativa che individuasse la figura competente né il contenuto della stessa. Il DPR 396/2000 - confermandosi, per alcuni aspetti, come normativa fortemente innovativa - ha completamente mutato il quadro della fattispecie in esame, individuando esattamente il soggetto che doveva ricevere la dichiarazione di riconciliazione, precisando sia il registro dove la stessa doveva essere iscritta sia il fatto che doveva essere annotata a margine dell’atto di matrimonio: di seguito, la Circolare Miacel n. 2/2001 ha dato ulteriori istruzioni al pubblico ufficiale competente e il D.M. 5/4/2002 ha previsto la formula specifica da utilizzazione sia per la dichiarazione che per l’annotazione, indicando un contenuto obbligatorio per entrambe. Ricordiamo brevemente le disposizioni richiamate iniziando dall’art. 63 c. 1 lettera g) del DPR 396/2000 che prevede che l’ufficiale di stato civile debba iscrivere nei registri di matrimonio le dichiarazioni di riconciliazione rese ai sensi dell’art. 157 c.c.: è da sottolineare, oltre all’individuazione dell’ufficiale di stato civile come soggetto competente, anche il fatto che si parli di atto iscritto, cioè ricevuto direttamente dall’ufficiale di stato civile, e non di atto trascritto cioè originariamente predisposto da altro soggetto. Questo aspetto è già sufficiente per escludere competenza di altri soggetti: si tratta di un adempimento esclusivo dell’ufficiale di stato civile. Non solo, ma la Circolare Miacel n. 2 del 26/3/2001 chiarisce ulteriormente che è competente a ricevere la dichiarazione di riconciliazione solamente l’ufficiale di stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio o dove il matrimonio fu trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione: dunque, si restringe ulteriormente l’ambito di individuazione del soggetto pubblico chiamato a ricevere la prescritte dichiarazione. Infine, è intervenuto il Formulario Ministeriale D.M. 5/4/2002 che, tra le formule da scrivere sugli atti in bianco (quindi, per i matrimoni, in parte II Serie C), ha previsto al Capo V, la formula n. 121-bis “Dichiarazione di riconciliazione resa dai coniugi ai sensi dell’art. 157 del codice civile” imponendo esclusivamente l’utilizzo delle diciture ivi riportate per formare l’atto con il quale viene ricevuta la dichiarazione di riconciliazione dei coniugi e, per chiudere correttamente la procedura, ha previsto anche la formula n. 175-ter per annotare la riconciliazione a margine dell’atto di matrimonio. Il quadro che ne esce, sembra quanto mai chiaro: il legislatore ha completato le indicazioni contenute nell’art. 157 c.c., precisando che la dichiarazione di riconciliazione dovrà avvenire con atto pubblico, di fronte all’ufficiale di stato civile, che dovrà provvedere a soddisfare il requisito della pubblicità, con annotazione a margine dall’atto di matrimonio. Sorprende come ancora qualche notaio continui a sostenere la propria competenza, magari confortato dal parere del Consiglio Nazionale del Notariato emesso richiamando dottrina precedente all’entrata in vigore del DPR 396/2000, senza considerare che il quadro normativo è completamente mutato a seguito delle ultime disposizioni: vi è il rischio, concreto, che l’ufficiale di stato civile debba rifiutare la trascrizione della dichiarazione ricevuta dal notaio in quanto fattispecie di cui è prevista l’iscrizione (atto ricevuto dallo stesso ufficiale di stato civile) ma non la trascrizione, costringendo i coniugi a rendere una nuova dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile. E’ un aspetto che sicuramente merita un’ulteriore riflessione da parte dei notai, che invitiamo ad un confronto con gli ufficiali di stato civile, al fine di evitare contrasti e contrapposizioni che, oltre a non giovare a nessuno, recherebbero disagio ai cittadini interessati.


 


Corso il 29 aprile all’Accademia per gli Ufficiali di Stato Civile

Modifiche normative in materia funeraria

di Sauro Dal Fiume


Per dare una risposta immediata alle esigenze degli Ufficiali di Stato Civile in relazione alle “modifiche normative in materia funeraria”, l’ANUSCA organizza il 29 aprile, presso la sala convegni dell’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale di Castel San Pietro Terme (Bologna), un corso di aggiornamento e riqualificazione professionale. Tra i servizi tradizionalmente riferibili agli uffici demografici, il settore dello Stato Civile è per antonomasia quello meno esposto ai cambiamenti, ma ora il nuovo, pur incompiuto, contesto istituzionale, che delinea il trasferimento di competenze dallo Stato alle autonomie locali, in particolare alle Regioni ed ai Comuni, ha portato l’Ufficiale dello Stato Civile a dover affrontare talune novità procedurali di non semplice definizione. In particolare, il progetto di riforma delle norme regolamentari in materia di servizi funerari e polizia mortuaria, dal lungo e difficile iter di approvazione, introdurrà nuove competenze per l’Ufficiale di Stato Civile, riconducendo a questa figura tutte le funzioni autorizzatorie in materia di trasporto salma, compreso il passaporto mortuario, di cremazione, di dispersione delle ceneri e di affidamento dell’urna cineraria. Le stesse recenti leggi regionali, anziché portare chiarezza, hanno posto nuovi interrogativi, aprendo un dibattito, lungi dall’essere concluso, sugli ambiti di competenza statale e regionale. Anche la diffusa presenza sul territorio nazionale di numerosi stranieri ha introdotto nuove e diverse problematiche, derivanti dal principio di diritto internazione perciò ogni cittadino è soggetto alle norme del proprio Paese, per quanto attiene al proprio stato personale. Ne risulta un insieme di norme e di situazioni nelle quali gli addetti ai lavori possono trovarsi in condizione di incertezza operativa, alle quali è doveroso fornire i necessari chiarimenti poiché le novità in arrivo in capo all’Ufficiale di Stato Civile in materia di polizia mortuaria, o per meglio dire, in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, sono particolarmente significative e pregnanti. Novità che attengono sia alle sue tradizionali funzioni di gestione dell’evento morte, disciplinate dal Regolamento dello Stato Civile, sia a nuovi compiti in materia di gestione della salma, compiti sin qui affidati al Sindaco dalla normativa vigente, in primo luogo dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), dal Regolamento (statale) di Polizia Mortuaria e dall’immancabile corteo di decreti e circolari, fino al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Il programma del corso di giovedì 29 aprile, dopo il saluto alle ore 9 del presidente di ANUSCA Paride Gullini, prevede la relazione di Pier Luigi Mancini (resp.le Servizio Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna) su “Gli intendimenti per una legge della Regione Emilia Romagna in materia funeraria”, che sarà seguita dall’intervento di Daniele Fogli (coordinatore tecnico Sefit di Roma). Nel pomeriggio la relazione di Graziano Pelizzaro (esperto ANUSCA) sul “trasporto funebre” e la risoluzione di quesiti e casi pratici. I responsabili organizzativi Remo Govoni (presidente Comitato prov.le ANUSCA di Bologna) e Marta Sorghini (consigliere nazionale) ricordano che le informazioni relative a questo corso si possono trovare sul sito www.anusca.it e che è anche possibile iscriversi direttamente in loco presso la segreteria il 29 aprile. Programma: ore 9 Apertura lavori, saluto ai partecipanti del presidente ANUSCA Paride Gullini; “Gli intendimenti per una legge della Regione Emilia Romagna in materia funeraria” Pier Luigi Macini (responsabile Servizio Sanità pubblica Emilia Romagna); ore 11 “Compiti di Comuni, Regioni e Stato in campo funebre e cimiteriale”, “I cambiamenti di scenario dati dall’AC 4144”, “L’applicazione del Dpr 254/03 e in particolare la cremazione, dispersione, affidamento di ceneri”, “L’applicazione della Legge 130/01” Daniele Fogli (Coordinatore tecnico Sefit Roma); ore 14,30 “Trasporto funebre: l’oggi e il domani”, “Trasporti in Comune, in Regione, nello Stato”, “Trasporti internazionali”, “Trasporti di ceneri e di ossa” Graziano Pelizzaro (esperto ANUSCA); ore 16 quesiti e casi pratici (intervengono Daniele Fogli e Graziano Pelizzaro).



“Convention” delle Associazioni di Stato Civile

A Wurzburg il 4° Convegno Europeo

di Primo Mingozzi


Il 4° Convegno Europeo degli Ufficiali di Stato Civile (EVS) si terrà in Germania, il 17 e 18 maggio a Wurzburg. ANUSCA, in qualità di socio fondatore, interverrà con una delegazione guidata dal presidente Paride Gullini. Quest’anno (il convegno ha periodicità annuale ed è itinerante fra i Paesi aderenti) si parlerà di diritto di famiglia, di registri informatizzati e di prospettive europee. Argomenti che non mancheranno di suscitare il più vivo interesse dei partecipanti. Lo dicono chiaramente i documenti preparatori del convegno, dove si evidenzia che verranno trattati l’introduzione dei registri centrali elettronici e le loro implicazioni sullo Stato Civile in base all’esempio di diversi Stati Europei, nonché le convenzioni attuali e lo sviluppo del diritto. E’ proprio la tendenza crescente verso la registrazione elettronica e la memorizzazione centrale di dati che solleva molte domande, del tipo: si può mantenere un’amministrazione dello Stato Civile sensibile alle esigenze del cittadino anche in futuro? E, ancora: fino a che punto può e deve arrivare un’armonizzazione del diritto a livello europeo in questo campo? A questo riguardo è particolarmente utile l’esperienza delle associazioni aderenti all’EVS (Associazione Europea), la quale si propone come osservatorio permanente ed in grado di mettere a disposizione le loro conoscenze tecniche. Un convegno di valore europeo per la molteplicità di esperienze portate all’attenzione dei convegnisti, non solo con i temi del convegno, ma delle tante occasioni d’incontro e di scambio d’esperienze che è caratteristica di questa manifestazione. I lavori del convegno saranno preceduti dall’assemblea generale dei soci dell’EVS per gli adempimenti statuari (bilanci e rinnovo degli organi dirigenti), nonché per la scelta del tema e del Paese che ospiterà il 5° convegno internazionale nel 2005.


Lunedì 19 aprile a Casale Monferrato

Consultazioni elettorali

Lunedì 19 aprile, presso l’ex convento S. Bartolomeo di Casale Monferrato, l’ANUSCA organizza una giornata di studio sulle “Consultazioni elettorali”, argomento quanto mai attuale in vista delle ormai prossime tornate elettorali di metà giugno. Paolo Mascarino, sindaco di Casale Monferrato, con il saluto ai partecipanti alle 8,30 aprirà i lavori, accompagnato dall’assessore Paolo Filippi, dal dirigente dei Servizi Demografici Daniele Martinetti e dal presidente provinciale ANUSCA Rita Schipani. Subito dopo, Sergio Santi (esperto e vice presidente di ANUSCA), parlerà del “Servizio elettorale: gli adempimenti per le prossime elezioni amministrative ed europee”, quindi sarà a disposizione per la risoluzione di quesiti e casi pratici. Nel primo pomeriggio (14,30) Santi presenterà la sua seconda relazione sui “Profili organizzativi connessi alle funzioni dei presidenti di seggio”, dopo di che sarà nuovamente a disposizione per la risoluzione di quesiti e casi pratici. L’invito è di favorire la partecipazione dei presidenti di seggio elettorale per la giornata del 19 aprile, vista l’enorme importanza degli argomenti trattati, in funzione dei compiti loro assegnati. E’ possibile iscriversi anche direttamente in loco (dalle ore 8) alla segreteria del corso.


24° Convegno nazionale ANUSCA

Quale argomento proponi?

Mentre prosegue sul sito www.anusca.it il sondaggio per la scelta della sede che in autunno ospiterà il 24° Convegno nazionale di ANUSCA (già oltre mille i voti espressi), si comincia a parlare naturalmente anche degli argomenti che saranno al centro dell’appuntamento annuale di tanti operatori dei Servizi Demografici. A tutti i soci chiediamo di proporre e di segnalare quale argomento o tema vorrebbero fosse trattato nel corso del 24° Convegno nazionale. In che modo? Inviando un messaggio di posta elettronica ad ufficiostampa@anusca.it , oppure un fax allo 051-942733.