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Venerdì 16 Aprile 2004
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Al L’art. 157 c.c. prevede la possibilità che i coniugi che si erano separati,
possano fare cessare di comune accordo gli effetti della sentenza di separazione
tramite un’apposita dichiarazione, senza l’intervento del giudice. In merito
alla dichiarazione di riconciliazione, mancando qualsiasi disposizione che consentisse
di individuare il soggetto competente a riceverla, gran parte della dottrina
si era trovata concorde nel far rientrare tale compito nelle funzioni proprie
del notaio, pur riconoscendo che la forma della dichiarazione fosse comunque
libera. Di fatto, le dichiarazioni di riconciliazione, rese concordemente dai
coniugi separati, venivano ricevute dai notai, pur senza alcuna specifica normativa
che individuasse la figura competente né il contenuto della stessa. Il DPR 396/2000
- confermandosi, per alcuni aspetti, come normativa fortemente innovativa -
ha completamente mutato il quadro della fattispecie in esame, individuando esattamente
il soggetto che doveva ricevere la dichiarazione di riconciliazione, precisando
sia il registro dove la stessa doveva essere iscritta sia il fatto che doveva
essere annotata a margine dell’atto di matrimonio: di seguito, la Circolare
Miacel n. 2/2001 ha dato ulteriori istruzioni al pubblico ufficiale competente
e il D.M. 5/4/2002 ha previsto la formula specifica da utilizzazione sia per
la dichiarazione che per l’annotazione, indicando un contenuto obbligatorio
per entrambe. Ricordiamo brevemente le disposizioni richiamate iniziando dall’art.
63 c. 1 lettera g) del DPR 396/2000 che prevede che l’ufficiale di stato civile
debba iscrivere nei registri di matrimonio le dichiarazioni di riconciliazione
rese ai sensi dell’art. 157 c.c.: è da sottolineare, oltre all’individuazione
dell’ufficiale di stato civile come soggetto competente, anche il fatto che
si parli di atto iscritto, cioè ricevuto direttamente dall’ufficiale di stato
civile, e non di atto trascritto cioè originariamente predisposto da altro soggetto.
Questo aspetto è già sufficiente per escludere competenza di altri soggetti:
si tratta di un adempimento esclusivo dell’ufficiale di stato civile. Non solo,
ma la Circolare Miacel n. 2 del 26/3/2001 chiarisce ulteriormente che è competente
a ricevere la dichiarazione di riconciliazione solamente l’ufficiale di stato
civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio o dove il matrimonio fu trascritto
per residenza degli sposi al momento della celebrazione: dunque, si restringe
ulteriormente l’ambito di individuazione del soggetto pubblico chiamato a ricevere
la prescritte dichiarazione. Infine, è intervenuto il Formulario Ministeriale
D.M. 5/4/2002 che, tra le formule da scrivere sugli atti in bianco (quindi,
per i matrimoni, in parte II Serie C), ha previsto al Capo V, la formula n.
121-bis “Dichiarazione di riconciliazione resa dai coniugi ai sensi dell’art.
157 del codice civile” imponendo esclusivamente l’utilizzo delle diciture ivi
riportate per formare l’atto con il quale viene ricevuta la dichiarazione di
riconciliazione dei coniugi e, per chiudere correttamente la procedura, ha previsto
anche la formula n. 175-ter per annotare la riconciliazione a margine dell’atto
di matrimonio. Il quadro che ne esce, sembra quanto mai chiaro: il legislatore
ha completato le indicazioni contenute nell’art. 157 c.c., precisando che la
dichiarazione di riconciliazione dovrà avvenire con atto pubblico, di fronte
all’ufficiale di stato civile, che dovrà provvedere a soddisfare il requisito
della pubblicità, con annotazione a margine dall’atto di matrimonio. Sorprende
come ancora qualche notaio continui a sostenere la propria competenza, magari
confortato dal parere del Consiglio Nazionale del Notariato emesso richiamando
dottrina precedente all’entrata in vigore del DPR 396/2000, senza considerare
che il quadro normativo è completamente mutato a seguito delle ultime disposizioni:
vi è il rischio, concreto, che l’ufficiale di stato civile debba rifiutare la
trascrizione della dichiarazione ricevuta dal notaio in quanto fattispecie di
cui è prevista l’iscrizione (atto ricevuto dallo stesso ufficiale di stato civile)
ma non la trascrizione, costringendo i coniugi a rendere una nuova dichiarazione
di fronte all’ufficiale di stato civile. E’ un aspetto che sicuramente merita
un’ulteriore riflessione da parte dei notai, che invitiamo ad un confronto con
gli ufficiali di stato civile, al fine di evitare contrasti e contrapposizioni
che, oltre a non giovare a nessuno, recherebbero disagio ai cittadini interessati.
Per dare una risposta immediata alle esigenze degli Ufficiali di Stato Civile
in relazione alle “modifiche normative in materia funeraria”, l’ANUSCA organizza
il 29 aprile, presso la sala convegni dell’Accademia degli Ufficiali di Stato
Civile, Anagrafe ed Elettorale di Castel San Pietro Terme (Bologna), un corso
di aggiornamento e riqualificazione professionale. Tra i servizi tradizionalmente
riferibili agli uffici demografici, il settore dello Stato Civile è per antonomasia
quello meno esposto ai cambiamenti, ma ora il nuovo, pur incompiuto, contesto
istituzionale, che delinea il trasferimento di competenze dallo Stato alle autonomie
locali, in particolare alle Regioni ed ai Comuni, ha portato l’Ufficiale dello
Stato Civile a dover affrontare talune novità procedurali di non semplice definizione.
In particolare, il progetto di riforma delle norme regolamentari in materia
di servizi funerari e polizia mortuaria, dal lungo e difficile iter di approvazione,
introdurrà nuove competenze per l’Ufficiale di Stato Civile, riconducendo a
questa figura tutte le funzioni autorizzatorie in materia di trasporto salma,
compreso il passaporto mortuario, di cremazione, di dispersione delle ceneri
e di affidamento dell’urna cineraria. Le stesse recenti leggi regionali, anziché
portare chiarezza, hanno posto nuovi interrogativi, aprendo un dibattito, lungi
dall’essere concluso, sugli ambiti di competenza statale e regionale. Anche
la diffusa presenza sul territorio nazionale di numerosi stranieri ha introdotto
nuove e diverse problematiche, derivanti dal principio di diritto internazione
perciò ogni cittadino è soggetto alle norme del proprio Paese, per quanto attiene
al proprio stato personale. Ne risulta un insieme di norme e di situazioni nelle
quali gli addetti ai lavori possono trovarsi in condizione di incertezza operativa,
alle quali è doveroso fornire i necessari chiarimenti poiché le novità in arrivo
in capo all’Ufficiale di Stato Civile in materia di polizia mortuaria, o per
meglio dire, in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, sono
particolarmente significative e pregnanti. Novità che attengono sia alle sue
tradizionali funzioni di gestione dell’evento morte, disciplinate dal Regolamento
dello Stato Civile, sia a nuovi compiti in materia di gestione della salma,
compiti sin qui affidati al Sindaco dalla normativa vigente, in primo luogo
dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), dal Regolamento (statale)
di Polizia Mortuaria e dall’immancabile corteo di decreti e circolari, fino
al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Il programma del corso di giovedì
29 aprile, dopo il saluto alle ore 9 del presidente di ANUSCA Paride Gullini,
prevede la relazione di Pier Luigi Mancini (resp.le Servizio Sanità pubblica
della Regione Emilia Romagna) su “Gli intendimenti per una legge della Regione
Emilia Romagna in materia funeraria”, che sarà seguita dall’intervento di Daniele
Fogli (coordinatore tecnico Sefit di Roma). Nel pomeriggio la relazione di Graziano
Pelizzaro (esperto ANUSCA) sul “trasporto funebre” e la risoluzione di quesiti
e casi pratici. I responsabili organizzativi Remo Govoni (presidente Comitato
prov.le ANUSCA di Bologna) e Marta Sorghini (consigliere nazionale) ricordano
che le informazioni relative a questo corso si possono trovare sul sito www.anusca.it
Il 4° Convegno Europeo degli Ufficiali di Stato Civile (EVS) si terrà in Germania,
il 17 e 18 maggio a Wurzburg. ANUSCA, in qualità di socio fondatore, interverrà
con una delegazione guidata dal presidente Paride Gullini. Quest’anno (il convegno
ha periodicità annuale ed è itinerante fra i Paesi aderenti) si parlerà di diritto
di famiglia, di registri informatizzati e di prospettive europee. Argomenti
che non mancheranno di suscitare il più vivo interesse dei partecipanti. Lo
dicono chiaramente i documenti preparatori del convegno, dove si evidenzia che
verranno trattati l’introduzione dei registri centrali elettronici e le loro
implicazioni sullo Stato Civile in base all’esempio di diversi Stati Europei,
nonché le convenzioni attuali e lo sviluppo del diritto. E’ proprio la tendenza
crescente verso la registrazione elettronica e la memorizzazione centrale di
dati che solleva molte domande, del tipo: si può mantenere un’amministrazione
dello Stato Civile sensibile alle esigenze del cittadino anche in futuro? E,
ancora: fino a che punto può e deve arrivare un’armonizzazione del diritto a
livello europeo in questo campo? A questo riguardo è particolarmente utile l’esperienza
delle associazioni aderenti all’EVS (Associazione Europea), la quale si propone
come osservatorio permanente ed in grado di mettere a disposizione le loro conoscenze
tecniche. Un convegno di valore europeo per la molteplicità di esperienze portate
all’attenzione dei convegnisti, non solo con i temi del convegno, ma delle tante
occasioni d’incontro e di scambio d’esperienze che è caratteristica di questa
manifestazione. I lavori del convegno saranno preceduti dall’assemblea generale
dei soci dell’EVS per gli adempimenti statuari (bilanci e rinnovo degli organi
dirigenti), nonché per la scelta del tema e del Paese che ospiterà il 5° convegno
internazionale nel 2005.
Lunedì 19 aprile, presso l’ex convento S. Bartolomeo di Casale Monferrato, l’ANUSCA organizza una giornata di studio sulle “Consultazioni elettorali”, argomento quanto mai attuale in vista delle ormai prossime tornate elettorali di metà giugno. Paolo Mascarino, sindaco di Casale Monferrato, con il saluto ai partecipanti alle 8,30 aprirà i lavori, accompagnato dall’assessore Paolo Filippi, dal dirigente dei Servizi Demografici Daniele Martinetti e dal presidente provinciale ANUSCA Rita Schipani. Subito dopo, Sergio Santi (esperto e vice presidente di ANUSCA), parlerà del “Servizio elettorale: gli adempimenti per le prossime elezioni amministrative ed europee”, quindi sarà a disposizione per la risoluzione di quesiti e casi pratici. Nel primo pomeriggio (14,30) Santi presenterà la sua seconda relazione sui “Profili organizzativi connessi alle funzioni dei presidenti di seggio”, dopo di che sarà nuovamente a disposizione per la risoluzione di quesiti e casi pratici. L’invito è di favorire la partecipazione dei presidenti di seggio elettorale per la giornata del 19 aprile, vista l’enorme importanza degli argomenti trattati, in funzione dei compiti loro assegnati. E’ possibile iscriversi anche direttamente in loco (dalle ore 8) alla segreteria del corso.
Mentre prosegue sul sito www.anusca.it