|
di
Venerdì 17 Gennaio 2003
|
![]()
In questi ultimi anni, anche per una non corretta interpretazione delle leggi
di semplificazione e del ruolo che sono chiamati a svolgere i servizi demografici
nell'ambito della riorganizzazione dell'attività amministrativa della
pubblica amministrazione, abbiamo assistito ad un continuo, anche se silenzioso,
declassamento di tali servizi all'interno della struttura comunale.
La diminuzione del numero dei certificati rilasciati, tanto pubblicizzata dai
mass media, unita alla istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico,
ha fatto pensare a molti che ormai gli uffici demografici non abbiano più
ragione di esistere. A ciò aggiungasi, fatto non certamente di secondaria
importanza, che trattasi di servizi di competenza statale, affidati per la gestione
ai comuni per cui, molto spesso, non vengono vissuti dalla struttura comunale
come servizi propri.
Non possiamo infine sottacere che i responsabili dei servizi demografici vivono
questo stato di marginalizzazione con un certo fatalismo che non contribuisce
certamente a migliorare la situazione.
Anusca che ben comprende la situazione di solitudine in cui si trovano ad operare
gli ufficiali di anagrafe e stato civile, ha cercato in questi anni, di fermare
questa deriva sensibilizzando le istituzioni centrali, motivando gli operatori
demografici e soprattutto operando per far loro acquisire una maggiore consapevolezza
del ruolo che svolgono nell'organizzazione comunale e statuale.
Se a livello centrale, grazie all'azione di Anusca, si è ormai preso
atto che il successo della riforma e la realizzazione dell'amministrazione telematica
del Paese si fondano sulla migliore gestione dei dati anagrafici e di stato
civile e su di una rinnovata professionalità degli operatori demografici,
eguale consapevolezza non si riscontra ancora a livello locale dove questi servizi
molto spesso sono considerati ai margini della struttura comunale e collocati,
quasi sempre, in una posizione di subalternità rispetto agli altri servizi.
Tra le iniziative messe in campo da Anusca per favorire una maggiore considerazione
dei demografici figura anche un complesso di strumenti di analisi, frutto di
un grande sforzo organizzativo e del contributo di tante intelligenze, che consente
ai responsabili dei servizi demografici di rappresentare con la massima trasparenza
l'effettivo carico di lavoro, i tempi ed i costi che comportano i singoli prodotti
che vengono erogati da questo settore.
La metodologia utilizzata, unita alla grande competenza dei collaboratori, ha
reso possibile un prodotto, il primo del genere studiato ed applicato negli
enti locali, che permette di governare e valutare i singoli processi produttivi,
di "contare" e "quantificare" i prodotti erogati dal settore
e soprattutto di riappropriarsi, potendo presentare ai superiori organi elementi
concreti di valutazione testati a livello nazionale, della dovuta considerazione
e del ruolo che compete ai servizi demografici nell'ambito della struttura comunale.
E' stata questa una sfida di modernità che Anusca ha fatto propria predisponendo
uno strumento che costringe da un lato a migliorare continuamente la qualità
e la produttività dei nostri uffici, e ciò in piena sintonia con
lo spirito nuovo che deve informare l'attività pubblica, e dall'altro
consente ai direttore generali una valutazione complessiva più obiettiva
dell'attività svolta dai servizi demografici.
Si è aperto uno spiraglio per la soluzione dei problemi connessi all'iscrizione
anagrafica dello straniero nato in Italia, tema che divide gli operatori del
settore i quali sono attestati su posizioni contrapposte circa l'obbligo o meno
della preventiva acquisizione del titolo di soggiorno.
A tal riguardo, molti ufficiali d'anagrafe iscrivono d'ufficio lo straniero
nato in Italia presso il Comune di residenza dei genitori, al pari dei cittadini
italiani, ritenendo l'iscrizione un atto dovuto a seguito della comunicazione
del competente ufficiale di stato civile, atteso che per il minore non si pone
il problema della legittimità dell'ingresso nello Stato, essendovi nato
e non entrato. Ovviamente, resta salva la successiva regolarizzazione e, in
caso di inadempimento, la cancellazione anagrafica a norma dell'art.6, comma
4, del d.m. 18/12/2000.
Altri, invece, esigono la presentazione del permesso di soggiorno quale legittimazione
indispensabile della permanenza in Italia ai fini della successiva iscrizione
anagrafica.
In questa seconda ipotesi, lo straniero nato in Italia non potrà mai
risultare residente dalla nascita, considerato che per il rilascio del permesso
occorrono alcune settimane, se non mesi, e la sua mancata iscrizione decorrente
dalla nascita pregiudica anche l'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi
dell'art.4, comma 2, della legge 91/92.
Inoltre, il Consiglio di Stato, sez.I, con parere n.940/96, ha affermato che
l'omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore
non possono pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana se, tra l'altro,
la nascita del minore sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata allo
stato civile anche ai fini anagrafici, ritenendo pertanto scontato nella fattispecie
che la dichiarazione di nascita possa sortire effetti anagrafici, a prescindere
dalla sussistenza del titolo di soggiorno.
Recentemente anche l'Istat, organo competente in materia in quanto preposto
alla vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione a norma dell'art.12
della legge 1228/54, ha avuto modo di esprimersi in merito sgombrando il campo
da ogni possibile perplessità, nonché da contrapposizioni artatamente
formulate.
Infatti, nella circolare 26 novembre 2002, n.47, concernente le rilevazioni
demografiche, anagrafiche e sanitarie dell'anno 2003, al par. 9, l'Istat riporta
il comportamento da tenere riguardo alle iscrizioni per nascita degli stranieri,
utilizzando un linguaggio essenziale e deciso che non si presta ad equivoci
di sorta.
La procedura disposta riprende i criteri che hanno sempre ispirato l'Anusca
ad ogni livello ed indica che "contrariamente a quanto riportato in alcune
indicazioni pervenute ai Comuni da altre istituzioni, l'iscrizione anagrafica
del nato (straniero)
non deve essere subordinata all'ottenimento
e alla presentazione del permesso di soggiorno del nato".
Tale intervento, per l'autorevolezza della fonte, rappresenta probabilmente
l'epilogo di una situazione che rischiava di degenerare, creando difformità
procedurali nell'ambito del medesimo procedimento istruito nelle diverse realtà
comunali.
Recentemente il Ministero dell'Interno è intervenuto con Circolare n.
23/2002 sul tema della gestione associata dei servizi di competenza statale.
La posizione ministeriale non fa che confermare, rafforzandolo, un principio
già affermato, anche se rimesso parzialmente in discussione, di recente,
con la sperimentazione di alcuni istituti disciplinati dal D. L.vo n. 267/2000;
ci si riferisce al principio per cui le funzioni statali conferite ai Comuni,
ai sensi degli artt. 14 e 54 del T.U.E.L., spettano solo ed esclusivamente al
Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che può delegarle, in tutto od in
parte, secondo le modalità e i criteri dettati dalle leggi di settore.
Il problema scaturisce dall'assetto istituzionale del nostro Paese, caratterizzato
dalla presenza di una miriade di piccoli comuni, i quali, malgrado le ridotte
dimensioni, sono comunque tenuti a garantire una serie di servizi, implicanti
una sia pur minima dotazione organica e strumentale. Questa situazione comporta
una certa frammentazione di energie, e, per converso, una notevole concentrazione
di funzioni in capo ad esigue quantità di personale, a scapito della
specializzazione e dell'aggiornamento. Situazione ancor più paradossale
se rapportata ad un contesto in cui efficienza ed economia di gestione rappresentano
un imperativo categorico per la P.A. locale obbligata a "sopravvivere",
riorganizzandosi, nonostante la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali,
da un lato e la poderosa spinta al decentramento di funzioni, dall'altro. In
questa prospettiva s'inserisce il tentativo di incentivare l'unione dei Comuni,
elevata al rango di Ente Locale (ex artt. 2 e 32 T.U.E.L.) e finalizzata alla
gestione congiunta dei servizi, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza.
Alcuni Comuni hanno ritenuto di poter ricorrere a tale strumento anche per le
funzioni di competenza statale, ipotizzando una forma di esercizio congiunto
dei servizi di anagrafe e stato civile, non limitato al comune utilizzo di risorse
umane e strumentali, ma forzato ad intaccare il principio della titolarità
esclusiva delle funzioni statali, non più appannaggio esclusivo del Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, ma impropriamente ed illegittimamente estese al
Presidente dell'unione.
Opportunamente il Ministero, operando una netta distinzione fra le funzioni
proprie del Comune e quelle gestite per conto dello Stato, ha ribadito che la
competenza a formare o rilasciare gli atti o le certificazioni rimane in capo
al Sindaco di ciascun Comune o ad un suo delegato. Un'attenta lettura del T.U.E.L.
evidenzia come le funzioni spettanti al Comune non possano essere equiparate
indistintamente le une alle altre, né gestite in maniera identica, dovendosi
invece precisare che: a) rispetto alle funzioni proprie, il Comune è
titolare assoluto e può organizzarle e esercitarle in perfetta autonomia,
in conformità dello Statuto e dai regolamenti e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico; b) le c.d. funzioni delegate possono essere
gestite in maniera autonoma unicamente sotto il limitato profilo della dotazione
organica e strumentale, dovendo soggiacere alla normativa nazionale per la disciplina
dei singoli servizi. Tale dicotomia trova conferma anche nel novellato art.
117 Cost. che distingue nettamente fra potestà legislativa esclusiva,
attribuita allo Stato in materie tassativamente elencate (fra cui cittadinanza,
stato civile, anagrafi e legislazione elettorale - art. 117 lett. i, p) e potestà
legislativa concorrente.
In definitiva, ogni Comune è libero di delineare l'architettura dei propri
servizi nel modo più consono alle esigenze locali. Quest'ampia libertà
non include la facoltà di attribuire la titolarità delle funzioni
di competenza statale a soggetti diversi da quello individuato dal legislatore
solo ed esclusivamente nella figura del Sindaco. Le motivazioni sono chiare
e precise e sembrerebbero perfino superflue, se non fosse che, la necessità
dell'intervento ministeriale dimostra, inequivocabilmente, come le funzioni
statali delegate ai Comuni rappresentino un mondo a sé, poco conosciuto
dalle amministrazioni locali e poco valorizzato ed apprezzato. Sarebbe, invece,
auspicabile che in ambito locale ci si facesse carico dello sforzo di comprendere
e dare il meritato valore ad un universo che va inquadrato nella giusta dimensione,
anziché essere considerato come una zavorra e privato di quell'autonomia
che è connaturata all'essenza stessa di un servizio che non può
tollerare di essere relegato ad un ruolo secondario.
Sono molte ed interessanti le novità per i Comuni soci di ANUSCA nel 2003. Per questo motivo l'associazione confida in un incremento delle adesioni da parte degli oltre ottomila Comuni italiani, anche perché la quota associativa per i Comuni ed i soci individuali nel 2003 è rimasta inalterata. C'è anche una nuova proposta, l'adesione "B", per l'utilizzo di servizi innovativi che agevolano il lavoro degli operatori del nostro settore, quali il "manuale on-line" dei servizi demografici e la "banca dati" della legislazione inerente. Una scelta che non incide sulla qualità dei servizi previsti per la quota normale (105 euro per gli enti), che garantiscono la risoluzione dei quesiti on-line (con risposta entro le 48 ore), il "giornalino elettronico", gli sconti sulle quote di partecipazione ai corsi e servizi già largamente apprezzati dagli associati. A questi servizi si aggiunge anche il "pacchetto" ANUSCA per i soci, che comprende l'invio di un numero di "Italia Oggi" ogni mese, il "Notiziario" mensile ed il trimestrale "ANUSCA Informa", più sconti e convenzioni (su www.anusca.it), molto vantaggiose per i Comuni ed i soci individuali, quest'ultimi favoriti anche dall'assistenza legale gratuita. La quota d'adesione è davvero contenuta, soprattutto per i Comuni che dall'ANUSCA ricevono molti servizi e perciò siamo fiduciosi che tanti nuovi soci (enti e singoli) apprezzino la nostra vantaggiosa proposta e aderiscano all'ANUSCA nel 2003.