di Venerdì 17 Gennaio 2003

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Gestire i Servizi Demografici con trasparenza
di Paride Gullini


In questi ultimi anni, anche per una non corretta interpretazione delle leggi di semplificazione e del ruolo che sono chiamati a svolgere i servizi demografici nell'ambito della riorganizzazione dell'attività amministrativa della pubblica amministrazione, abbiamo assistito ad un continuo, anche se silenzioso, declassamento di tali servizi all'interno della struttura comunale.
La diminuzione del numero dei certificati rilasciati, tanto pubblicizzata dai mass media, unita alla istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico, ha fatto pensare a molti che ormai gli uffici demografici non abbiano più ragione di esistere. A ciò aggiungasi, fatto non certamente di secondaria importanza, che trattasi di servizi di competenza statale, affidati per la gestione ai comuni per cui, molto spesso, non vengono vissuti dalla struttura comunale come servizi propri.
Non possiamo infine sottacere che i responsabili dei servizi demografici vivono questo stato di marginalizzazione con un certo fatalismo che non contribuisce certamente a migliorare la situazione.
Anusca che ben comprende la situazione di solitudine in cui si trovano ad operare gli ufficiali di anagrafe e stato civile, ha cercato in questi anni, di fermare questa deriva sensibilizzando le istituzioni centrali, motivando gli operatori demografici e soprattutto operando per far loro acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo che svolgono nell'organizzazione comunale e statuale.
Se a livello centrale, grazie all'azione di Anusca, si è ormai preso atto che il successo della riforma e la realizzazione dell'amministrazione telematica del Paese si fondano sulla migliore gestione dei dati anagrafici e di stato civile e su di una rinnovata professionalità degli operatori demografici, eguale consapevolezza non si riscontra ancora a livello locale dove questi servizi molto spesso sono considerati ai margini della struttura comunale e collocati, quasi sempre, in una posizione di subalternità rispetto agli altri servizi.
Tra le iniziative messe in campo da Anusca per favorire una maggiore considerazione dei demografici figura anche un complesso di strumenti di analisi, frutto di un grande sforzo organizzativo e del contributo di tante intelligenze, che consente ai responsabili dei servizi demografici di rappresentare con la massima trasparenza l'effettivo carico di lavoro, i tempi ed i costi che comportano i singoli prodotti che vengono erogati da questo settore.
La metodologia utilizzata, unita alla grande competenza dei collaboratori, ha reso possibile un prodotto, il primo del genere studiato ed applicato negli enti locali, che permette di governare e valutare i singoli processi produttivi, di "contare" e "quantificare" i prodotti erogati dal settore e soprattutto di riappropriarsi, potendo presentare ai superiori organi elementi concreti di valutazione testati a livello nazionale, della dovuta considerazione e del ruolo che compete ai servizi demografici nell'ambito della struttura comunale.
E' stata questa una sfida di modernità che Anusca ha fatto propria predisponendo uno strumento che costringe da un lato a migliorare continuamente la qualità e la produttività dei nostri uffici, e ciò in piena sintonia con lo spirito nuovo che deve informare l'attività pubblica, e dall'altro consente ai direttore generali una valutazione complessiva più obiettiva dell'attività svolta dai servizi demografici.


 

Un autorevole intervento dell'Istat fuga i residui dubbi sulla procedura da seguire
L'iscrizione anagrafica dello straniero nato in Italia
di Nicola Corvino


Si è aperto uno spiraglio per la soluzione dei problemi connessi all'iscrizione anagrafica dello straniero nato in Italia, tema che divide gli operatori del settore i quali sono attestati su posizioni contrapposte circa l'obbligo o meno della preventiva acquisizione del titolo di soggiorno.
A tal riguardo, molti ufficiali d'anagrafe iscrivono d'ufficio lo straniero nato in Italia presso il Comune di residenza dei genitori, al pari dei cittadini italiani, ritenendo l'iscrizione un atto dovuto a seguito della comunicazione del competente ufficiale di stato civile, atteso che per il minore non si pone il problema della legittimità dell'ingresso nello Stato, essendovi nato e non entrato. Ovviamente, resta salva la successiva regolarizzazione e, in caso di inadempimento, la cancellazione anagrafica a norma dell'art.6, comma 4, del d.m. 18/12/2000.
Altri, invece, esigono la presentazione del permesso di soggiorno quale legittimazione indispensabile della permanenza in Italia ai fini della successiva iscrizione anagrafica.
In questa seconda ipotesi, lo straniero nato in Italia non potrà mai risultare residente dalla nascita, considerato che per il rilascio del permesso occorrono alcune settimane, se non mesi, e la sua mancata iscrizione decorrente dalla nascita pregiudica anche l'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge 91/92.
Inoltre, il Consiglio di Stato, sez.I, con parere n.940/96, ha affermato che l'omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore non possono pregiudicare l'acquisto della cittadinanza italiana se, tra l'altro, la nascita del minore sia stata regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile anche ai fini anagrafici, ritenendo pertanto scontato nella fattispecie che la dichiarazione di nascita possa sortire effetti anagrafici, a prescindere dalla sussistenza del titolo di soggiorno.
Recentemente anche l'Istat, organo competente in materia in quanto preposto alla vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione a norma dell'art.12 della legge 1228/54, ha avuto modo di esprimersi in merito sgombrando il campo da ogni possibile perplessità, nonché da contrapposizioni artatamente formulate.
Infatti, nella circolare 26 novembre 2002, n.47, concernente le rilevazioni demografiche, anagrafiche e sanitarie dell'anno 2003, al par. 9, l'Istat riporta il comportamento da tenere riguardo alle iscrizioni per nascita degli stranieri, utilizzando un linguaggio essenziale e deciso che non si presta ad equivoci di sorta.
La procedura disposta riprende i criteri che hanno sempre ispirato l'Anusca ad ogni livello ed indica che "contrariamente a quanto riportato in alcune indicazioni pervenute ai Comuni da altre istituzioni, l'iscrizione anagrafica del nato (straniero) ……… non deve essere subordinata all'ottenimento e alla presentazione del permesso di soggiorno del nato".
Tale intervento, per l'autorevolezza della fonte, rappresenta probabilmente l'epilogo di una situazione che rischiava di degenerare, creando difformità procedurali nell'ambito del medesimo procedimento istruito nelle diverse realtà comunali.


 

L'esercizio associato dei servizi di competenza statale
di Liliana Palmieri


Recentemente il Ministero dell'Interno è intervenuto con Circolare n. 23/2002 sul tema della gestione associata dei servizi di competenza statale. La posizione ministeriale non fa che confermare, rafforzandolo, un principio già affermato, anche se rimesso parzialmente in discussione, di recente, con la sperimentazione di alcuni istituti disciplinati dal D. L.vo n. 267/2000; ci si riferisce al principio per cui le funzioni statali conferite ai Comuni, ai sensi degli artt. 14 e 54 del T.U.E.L., spettano solo ed esclusivamente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, che può delegarle, in tutto od in parte, secondo le modalità e i criteri dettati dalle leggi di settore. Il problema scaturisce dall'assetto istituzionale del nostro Paese, caratterizzato dalla presenza di una miriade di piccoli comuni, i quali, malgrado le ridotte dimensioni, sono comunque tenuti a garantire una serie di servizi, implicanti una sia pur minima dotazione organica e strumentale. Questa situazione comporta una certa frammentazione di energie, e, per converso, una notevole concentrazione di funzioni in capo ad esigue quantità di personale, a scapito della specializzazione e dell'aggiornamento. Situazione ancor più paradossale se rapportata ad un contesto in cui efficienza ed economia di gestione rappresentano un imperativo categorico per la P.A. locale obbligata a "sopravvivere", riorganizzandosi, nonostante la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, da un lato e la poderosa spinta al decentramento di funzioni, dall'altro. In questa prospettiva s'inserisce il tentativo di incentivare l'unione dei Comuni, elevata al rango di Ente Locale (ex artt. 2 e 32 T.U.E.L.) e finalizzata alla gestione congiunta dei servizi, nell'ottica del risparmio e dell'efficienza. Alcuni Comuni hanno ritenuto di poter ricorrere a tale strumento anche per le funzioni di competenza statale, ipotizzando una forma di esercizio congiunto dei servizi di anagrafe e stato civile, non limitato al comune utilizzo di risorse umane e strumentali, ma forzato ad intaccare il principio della titolarità esclusiva delle funzioni statali, non più appannaggio esclusivo del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ma impropriamente ed illegittimamente estese al Presidente dell'unione.
Opportunamente il Ministero, operando una netta distinzione fra le funzioni proprie del Comune e quelle gestite per conto dello Stato, ha ribadito che la competenza a formare o rilasciare gli atti o le certificazioni rimane in capo al Sindaco di ciascun Comune o ad un suo delegato. Un'attenta lettura del T.U.E.L. evidenzia come le funzioni spettanti al Comune non possano essere equiparate indistintamente le une alle altre, né gestite in maniera identica, dovendosi invece precisare che: a) rispetto alle funzioni proprie, il Comune è titolare assoluto e può organizzarle e esercitarle in perfetta autonomia, in conformità dello Statuto e dai regolamenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; b) le c.d. funzioni delegate possono essere gestite in maniera autonoma unicamente sotto il limitato profilo della dotazione organica e strumentale, dovendo soggiacere alla normativa nazionale per la disciplina dei singoli servizi. Tale dicotomia trova conferma anche nel novellato art. 117 Cost. che distingue nettamente fra potestà legislativa esclusiva, attribuita allo Stato in materie tassativamente elencate (fra cui cittadinanza, stato civile, anagrafi e legislazione elettorale - art. 117 lett. i, p) e potestà legislativa concorrente.
In definitiva, ogni Comune è libero di delineare l'architettura dei propri servizi nel modo più consono alle esigenze locali. Quest'ampia libertà non include la facoltà di attribuire la titolarità delle funzioni di competenza statale a soggetti diversi da quello individuato dal legislatore solo ed esclusivamente nella figura del Sindaco. Le motivazioni sono chiare e precise e sembrerebbero perfino superflue, se non fosse che, la necessità dell'intervento ministeriale dimostra, inequivocabilmente, come le funzioni statali delegate ai Comuni rappresentino un mondo a sé, poco conosciuto dalle amministrazioni locali e poco valorizzato ed apprezzato. Sarebbe, invece, auspicabile che in ambito locale ci si facesse carico dello sforzo di comprendere e dare il meritato valore ad un universo che va inquadrato nella giusta dimensione, anziché essere considerato come una zavorra e privato di quell'autonomia che è connaturata all'essenza stessa di un servizio che non può tollerare di essere relegato ad un ruolo secondario.


 

Le novità per i Comuni soci nel 2003
di Sauro Dal Fiume

Sono molte ed interessanti le novità per i Comuni soci di ANUSCA nel 2003. Per questo motivo l'associazione confida in un incremento delle adesioni da parte degli oltre ottomila Comuni italiani, anche perché la quota associativa per i Comuni ed i soci individuali nel 2003 è rimasta inalterata. C'è anche una nuova proposta, l'adesione "B", per l'utilizzo di servizi innovativi che agevolano il lavoro degli operatori del nostro settore, quali il "manuale on-line" dei servizi demografici e la "banca dati" della legislazione inerente. Una scelta che non incide sulla qualità dei servizi previsti per la quota normale (105 euro per gli enti), che garantiscono la risoluzione dei quesiti on-line (con risposta entro le 48 ore), il "giornalino elettronico", gli sconti sulle quote di partecipazione ai corsi e servizi già largamente apprezzati dagli associati. A questi servizi si aggiunge anche il "pacchetto" ANUSCA per i soci, che comprende l'invio di un numero di "Italia Oggi" ogni mese, il "Notiziario" mensile ed il trimestrale "ANUSCA Informa", più sconti e convenzioni (su www.anusca.it), molto vantaggiose per i Comuni ed i soci individuali, quest'ultimi favoriti anche dall'assistenza legale gratuita. La quota d'adesione è davvero contenuta, soprattutto per i Comuni che dall'ANUSCA ricevono molti servizi e perciò siamo fiduciosi che tanti nuovi soci (enti e singoli) apprezzino la nostra vantaggiosa proposta e aderiscano all'ANUSCA nel 2003.