Anno XVIII, numero 1 - Gennaio 2003

 


Tesseramento 2003 - Servizi di qualità ai soci ANUSCA

di Sauro Dal Fiume

Tanti servizi (e di qualità) per i soci ANUSCA anche nel 2003. Senza dover versare una lira in più della quota sociale, invariata da diversi anni, i soci individuali ed i Comuni potranno avere una ricca gamma di opportunità, a cominciare dal servizio quesiti, alla newsletter quindicinale, alla stampa ANUSCA. Non capita molto spesso in Italia e si può certo affermare che ANUSCA sia una delle poche associazioni che offre ai propri associati tanti servizi e vantaggi. Sarà quindi un 2003 ricco d’iniziative e novità, quello che ANUSCA si appresta a varare, confidando in un incremento delle adesioni da parte degli oltre ottomila Comuni italiani. Il presidente Paride Gullini e la Giunta esecutiva hanno deciso di lasciare inalterata la quota associativa per i Comuni ed i soci individuali (come potete riscontrare nella tabella pubblicata a pag. 2), e di proporre un’adesione “B” per l’utilizzo di servizi innovativi che agevolano il lavoro degli operatori del nostro settore, quali il “manuale on-line” dei servizi demografici e la “Banca Dati” di tutta la legislazione inerente al settore demografico. Questa scelta non incide sulla qualità dei servizi previsti per la quota normale (105 euro per gli enti), che garantiscono la risoluzione dei quesiti on-line (con risposta entro le 48 ore), il “giornalino elettronico”, gli sconti sulle quote di partecipazione ai corsi e servizi già largamente apprezzati dagli associati. Al buon livello di questi servizi si aggiunge anche il “pacchetto” ANUSCA per i soci, che comprende l’invio di un numero di “Italia Oggi” ogni mese (con un’intera pagina ANUSCA), che va ad aggiungersi al “Notiziario” mensile ed al trimestrale “ANUSCA Informa”, lo sconto sulla rivista “I Servizi Demografici”, sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative ANUSCA (corsi d’aggiornamento, seminari, convegno nazionale) e sconti rilevanti per numerose convenzioni a 360° (dall’abbigliamento al turismo, dalle calzature agli scooter), molto vantaggiose per i Comuni ed i soci individuali, quest’ultimi favoriti anche dall’assistenza legale gratuita. Per il 2003 tutto questo è garantito, ma è impensabile che ciò possa continuare in futuro, perché ci sono pesanti costi da sostenere per offrire questi servizi. Inoltre, non va certo dimenticato che l’ANUSCA è già impegnata nel grande progetto dell’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile (il primo stralcio di lavori sarà terminato entro il 2003), una struttura che ci colloca al vertice in Italia e che solo la Germania può vantarsi di avere in Europa.

 


Associazionismo - La Giunta studia la migliore organizzazione di ANUSCA del 2003

di Primo Mingozzi

Si lavora intensamente per l’ANUSCA del 2003. Inizia la Giunta esecutiva, dedicandosi ai problemi organizzativi, per proseguire nei prossimi giorni con una più generale mobilitazione dei comitati provinciali e regionali. Questo è, grosso modo, la sintesi di una programmazione all’esame del massimo organo dirigente di ANUSCA (la Giunta si riunisce mentre questo giornale va in stampa), che ovviamente può solo dare anticipazioni parziali, ma rimane l’impegno della redazione a fornire con il prossimo numero di gennaio, un’esauriente informazione sulle deliberazioni della giunta nazionale. Intanto, possiamo confermare che l’orientamento di ANUSCA è di lasciare immutate le quote dei soci individuali e per i Comuni. L’orientamento che prevale è quello di riconoscere lo stadio di difficoltà create dalla finanziaria ai comuni e lasciare quindi inalterate le quote associative, nonostante siano ferme da diversi anni e ANUSCA abbia investito somme consistenti per fornire servizi e agevolazioni ai nostri associati. In una precedente Giunta si era parlato di adottare la formula delle quote differenziate in rapporto alla grandezza dei Comuni. Ma l’ipotesi, per il momento, rimane allo studio nell’attesa di tempi migliori. Abbiamo previsto una quota d’adesione cosiddetta “B”, che consente ai Comuni di usufruire, oltre che di servizi di base, di due servizi innovativi: 1) Il manuale delle procedure dei servizi anagrafici in formato elettronico, il primo ed unico servizio a livello nazionale frutto di una collaborazione di Anusca con il comune di Bergamo ed Easy Net. 2) Banca dati contenente: - tutta la legislazione sui Servizi Demografici – le circolari ministeriali – direttive e note – tutta la documentazione sulle innovazioni tecnologiche riguardanti la P.A.. La normativa sarà disponibile su CD (inviato ai singoli Comuni) e sul sito www.anusca.it tramite password. Si parlerà anche di una campagna nazionale che faccia conoscere ANUSCA per quello che è; con la sua rete di servizio via internet, con la rubrica quesiti e le tante forme di agevolazioni riservate ai soci ANUSCA. In molte realtà provinciali si è inventata la “festa del socio ANUSCA” che è un’ottima occasione di aggregazione e socializzazione fra gli operatori. ANUSCA fornisce i materiali ma il resto dell’evento è lasciato alla fantasia dei comitati provinciali e del suo presidente. Altro argomento di rilievo riguarda la nostra partecipazione ad Euro-PA, il salone delle autonomie locali (2-5 aprile p.v.) che si annuncia imponente e pieno di novità. Oltre che con uno stand, ANUSCA sarà presente con tutti i suoi dirigenti. Infatti, terremo un importante consiglio nazionale ed organizzeremo eventi di carattere professionale dove auspichiamo la presenza massiccia di operatori. La Giunta affronterà la tematica per rendere significativa la presenza di ANUSCA ad Euro-PA. Il dibattito dei dirigenti sarà focalizzato sui problemi organizzativi, per varare un piano di lavoro per fare emergere le migliori energie tali da assumere, con competenza, i molteplici impegni che derivano dalla realizzazione, e successivamente dalla gestione dell’Accademia di stato civile. Passaggi delicati che investono tutta la struttura, centrale e periferica da ANUSCA. Una riunione di Giunta quindi che privilegerà il problema organizzativo che ha come fine un’ANUSCA capace di interpretare il nuovo nelle sue diverse forme, dettate dalle tecnologie e dall’esigenza di procedere nel processo di riforma. Un’ANUSCA d’avaguardia che sa farsi carico delle difficoltà e sa essere propositiva. Il tutto nell’interesse primario del cittadino – utente e con la consapevole partecipazione degli operatori che sono l’elemento base di tutti i cambiamenti.

 


Rilascio del cosiddetto “certificato di emigrazione” Un falso problema

di Nicola Corvino

Negli ultimi tempi si sta sviluppando una polemica, alquanto sterile, sulla possibilità concessa dalla vigente normativa all’Ufficiale d’anagrafe di rilasciare o meno il cosiddetto “certificato di emigrazione”. Nell’era dell’avvento delle tecnologie più avanzate negli uffici pubblici e delle semplificazioni più ardite, soprattutto alla luce delle molteplici innovazioni introdotte dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sembra quantomeno inopportuno alimentare una discussione che rischia di rendere poco qualificante la meritoria attività degli operatori dei servizi demografici, chiamati ad occuparsi di un problema probabilmente inesistente. A tal riguardo, si nota che il nuovo Regolamento anagrafico, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n.223, con l’art.33 ha rappresentato, sia pure con un’espressione infelice, un’ampia apertura sulla funzione certificativa debellando faticosamente concezioni anacronistiche, emerse durante le estenuanti discussioni di varo della “bozza”, che ne riducevano considerevolmente le potenzialità nei casi in cui si presentavano fatti giuridicamente rilevanti, anagraficamente registrati seppure di natura non strettamente anagrafica. Effettivamente, il testo elaborato ed approvato non è apprezzabile per chiarezza e semplicità, ma la ratio è indiscutibilmente legata alla facilitazione dell’accesso ai certificati e attestati da parte del cittadino, sia pure attraverso la compresenza di diversi istituti di diritto amministrativo. Comunque, visto che una rivista è tornata sul tema sostenendo l’illegittimità al rilascio del predetto certificato, tesi che non si sa quanti possano condividere, risulta necessario effettuare alcune considerazioni, anche ad ampio raggio, per giungere a conclusioni diametralmente opposte che non mirano certamente alla polemica ad ogni costo, ma semplicemente ad una riflessione meditata e, possibilmente, all’emanazione di una direttiva ministeriale convincente. Del resto, la stessa rivista s’ispira alla risposta fornita uti singuli dal Ministero dell’Interno al Comune di Cambiasca, in data 17 aprile 2000, che non soddisfa per le argomentazioni addotte e non è stata neppure oggetto di “circolare”, per cui è rimasta ignota alla maggioranza dei Comuni e non ha vincolato alcuno all’osservanza. Infatti, in essa si legge che il certificato di emigrazione “non ha alcun fondamento nella legislazione anagrafica e non corrisponde ad una tenuta di uno schedario da parte del Comune per cui non vi è alcun obbligo a rilasciare tale documento”; inoltre, è affermato che esso “costituisce una remota reminiscenza rintracciabile in archivi storici quando l’anagrafe era gestita dall’ufficiale di stato civile che imponeva la doppia dichiarazione da parte dell’interessato, da rendere sia al Comune di emigrazione che a quello di immigrazione”. E’ pertanto doveroso soffermarsi su tali affermazioni per rilevare, innanzitutto, che né il certificato di emigrazione né altri, diversi da quello di residenza e dallo stato di famiglia, sono stati individuati dal legislatore o tipizzati per cui, se si aderisse a tale tesi, bisognerebbe porre in discussione la maggioranza delle certificazioni ed attestazioni rilasciate “dall’Ufficiale di Anagrafe, d’ordine del Sindaco”, probabilmente svuotando di contenuto la norma di cui all’art. 33, comma 2, del Regolamento anagrafico; inoltre, l’art.26 del d.P.R. 223/89 prevede la conservazione a parte delle schede individuali, di famiglia e di convivenza eliminate dallo schedario corrente, ragion per cui le schede individuali degli emigrati sono comunque archiviate, secondo criteri ben determinati e facilmente consultabili in caso di necessità. Per correttezza occorre anche aggiungere che l’obbligo della doppia dichiarazione, citata nella risposta ministeriale come un residuo del passato, è ancora in vita, in quanto espressamente previsto dall’art.44 del Codice Civile e richiamato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n.1228. L’art. 1 di tale legge, al comma 3, definisce pubblici gli atti anagrafici, qualificandoli nel significato proprio dell’art. 2699 Codice civile e, contemporaneamente, comportando la possibilità da parte del cittadino di richiedere ed ottenere certificazioni, con le dovute limitazioni prescritte dalla normativa vigente in ordine a talune specifiche notizie. La norma di diritto positivo di cui all’art. 33, comma 2, del d.P.R. 223/89 dispone espressamente che, in aggiunta al certificato di residenza e allo stato di famiglia, l’Ufficiale d’anagrafe possa attestare o certificare, d’ordine del Sindaco, “ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art.35”, in assenza di gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, non meglio identificate. Il certificato, fino a poco tempo fa oggetto di definizione dottrinaria quale “atto certo” per effetto dell’individuazione della fonte di provenienza, è stato definito giuridicamente dall’art. 1, lett. f) del d.P.R. 445/2000 come “il documento rilasciato da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”, annoverando di fatto con l’ultima ipotesi anche quegli atti che prima erano classificati come attestazioni dall’elaborazione degli studiosi di diritto amministrativo. In sintesi, tale definizione enuclea le funzioni di produzione dell’atto e d’individuazione dell’ambito di riferimento per le notizie provate, sanando forse inconsapevolmente anche quell’inutile distinzione tra certificazioni e attestazioni, operata dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. 223/89 e mai completamente percepita nelle sue finalità. I limiti cui sono sottoposti le certificazioni o attestazioni anagrafiche sono riportati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. 223/89 e riguardano le indicazioni relative alla professione, arte o mestiere, condizione non professionale e titolo di studio, nonché tutte quelle inserite nelle schede anagrafiche individuali, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno d’intesa con l’Istat. Inoltre, altre limitazioni possono essere disposte da apposite norme, come nel caso dell’obbligo d’omissione della paternità e maternità previsto dalla legge 31 ottobre 1955, n.1064. L’Istat nelle Avvertenze e note illustrative al Regolamento anagrafico, al paragrafo “Certificazioni anagrafiche”, ha precisato che cessa il precedente obbligo di registrare gli estremi del documento di riconoscimento negli atti d’ufficio quando la richiesta sia effettata da estranei alla famiglia anagrafica e ribadito che “ogni altro certificato od attestato, le cui notizie sono desunte dagli atti anagrafici, può essere firmato dall’Ufficiale d’anagrafe solo se questi sia stato autorizzato a firmare d’ordine del Sindaco”, tralasciando ogni possibile esclusione dal novero delle condizioni certificabili o attestabili. La locuzione ogni altra posizione desumibile, utilizzata dal legislatore, non sembra ammettere esclusione di sorta, tranne quelle espressamente indicate nel citato art. 35 o in altre norme. Risulta interessante evidenziare che l’art. 7 della legge 470/88 disponga il rilascio, a cura dell’Ufficiale d’anagrafe, del certificato di residenza A.I.R.E. con alcune indicazioni relative al trasferimento dei cittadini italiani all’estero, integrate, a mezzo della circolare del Ministero dell’Interno 26 giugno 1990, n.12, anche dalla Circoscrizione consolare di residenza e dall’indirizzo all’estero. Con tutte le riserve del caso, dovute alla non perfetta assimilabilità tra le due fattispecie, non sembra paradossale poter certificare l’indirizzo all’estero di un iscritto A.I.R.E. e non poter invece certificare il Comune italiano d’emigrazione di una persona trasferita all’interno del territorio nazionale? Inoltre, la tesi avversa ritiene che sussista una notevole differenza tra il contenuto dei primi due commi dell’art. 33 del Regolamento anagrafico, in quanto nel primo è palese la legittimità del rilascio della certificazione di residenza e dello stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, mentre nel secondo la mancata indicazione del destinatario lascerebbe propendere per l’esclusione del chiunque e, quindi, per il rilascio soltanto al diretto interessato, confortata, a dire dell’autore, dalla nota del Garante per la privacy del 28 novembre 1998. L’evidente mancata connessione tra i due commi in questione, dovuta, come già detto, ad una carenza redazionale, non può indurre ad affermare ciò che la norma non dice e non si può neppure equivocare sull’intenzione del Garante, il quale con il parere 22 luglio 1997 non si è pronunciato in tal senso ma si è limitato a ribadire quanto disposto dalla norma utilizzando la stessa espressione letterale e senza aggiungervi altro. Lo stesso Garante, peraltro, con parere 29 maggio 1998, occupandosi degli obblighi dell’Ufficiale d’anagrafe riguardo alle richieste di conoscere i dati personali di un cittadino iscritto in anagrafe da parte di terzi, senza il preventivo consenso dell’interessato, ha precisato che i trattamenti normalmente effettuati dall’ufficio anagrafe si collocano nell’ambito delle funzioni istituzionali, entro i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento. Concludeva, affermando che la richiesta dell’interessato di subordinare ad una sua autorizzazione preventiva il trattamento dei suoi dati anagrafici è priva d’ogni fondamento. Si condividono, invece, in toto le motivazioni in ordine all’impossibilità di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento di cancellazione anagrafica. Un altro punto sostenuto nella tesi, richiama la potestà certificativa che è riconosciuta limitatamente “alle posizioni delle persone registrate (iscritte), con la conseguenza che detta potestà non sussiste più in riferimento alle persone non registrate attualmente (emigrate) se non in riferimento alla particolare fattispecie indicata dall’art. 35 (certificazione pregressa)”. Allora, se quest’ultimo riferimento normativo può trovare applicazione e quindi dirimere ogni dubbio al riguardo, perché non rilasciare nel caso in esame una certificazione pregressa? Il certificato cambierebbe solo formalmente ma non certo in maniera sostanziale e non potrebbe essere rifiutato al richiedente, se non per gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, tutte da dimostrare. Del resto, un certificato anagrafico di morte non riguarda la posizione di una persona eliminata (Segue da “Un falso problema...” pagina #) dallo schedario corrente e trasferita nell’archivio degli eliminati? E, continuando, se una persona è stata cancellata dall’anagrafe per irreperibilità a norma dell’art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. 223/89, la sua posizione di “irreperibile” è certificabile? Infine, non si comprende come, nel momento in cui alle pubbliche amministrazioni siano associati i gestori di pubblici servizi ed i privati consenzienti ai fini dell’applicazione della normativa sulla documentazione amministrativa che ha aperto nuovi orizzonti nello scenario dell’attività meramente burocratica, si possa affermare che diverso è “l’atteggiamento da tenere nei confronti delle pp.aa. che, qualora vantino un valido motivo, potranno sicuramente conoscere le notizie”, come il Comune d’emigrazione, “che, invece, debbono essere negate ai privati.” E’ una preclusione ingiustificata: basti pensare al legale che deve notificare un atto e scopre che l’interessato è emigrato per un altro Comune, ma non può sapere esattamente in quale! Non sussiste, nel caso esaminato, alcun problema in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali, prevalendo la disciplina speciale (anagrafica) su quella generale, né la notizia relativa al Comune d’emigrazione può essere annoverata tra i dati sensibili, essendo questi espressamente indicati nell’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

 


Sistema Organizzativo Gestionale per i Servizi Demografici

di Paride Gullini, presidente dell’ANUSCA

In questi ultimi anni sempre più numerose sono state le segnalazioni che rappresentavano il venir meno dell’attenzione per l’attività dei servizi demografici ed un abbassamento della considerazione di tali servizi che, in alcuni casi, ne determinavano quasi lo smantellamento. E’ evidente che una tale situazione determina un abbassamento della qualità del servizio ed una demotivazione del personale. La causa principale, una non corretta interpretazione delle leggi di semplificazione, tese sì a ridurre il numero delle certificazioni, ma non certamente a ridimensionare il ruolo di questo settore che, al contrario, rappresenta la base su cui costruire la nuova organizzazione telematica del Paese. Era questa una deriva che andava contrastata ed ANUSCA con centinaia d’incontri, dibattiti, tavole rotonde, ha cercato di fare comprendere a tanti amministratori e direttori generali come, al contrario, il successo della riforma e la realizzazione dell’amministrazione telematica del Paese partono da una gestione ottimale dei dati anagrafici e di stato civile e su di una rinnovata professionalità degli operatori demografici. Se a livello centrale questa consapevolezza è ormai acquisita, la stessa cosa non si può dire a livello locale. Poiché non sempre con le parole si riescono a convincere gli interlocutori, ANUSCA, in piena sintonia con lo spirito del nostro tempo, ha pensato di predisporre un complesso di strumenti d’analisi per consentire ai responsabili dei servizi demografici, utilizzabile dai grandi, medi e piccoli comuni, di rappresentare con la massima trasparenza l’effettivo carico di lavoro, i tempi ed i costi che comportano i singoli prodotti che tali servizi erogano. E’ stato un lavoro impegnativo e particolarmente delicato, realizzato grazie all’utilizzo di sperimentati strumenti d’analisi e di controllo già in uso nel settore privato ed al contributo d’alcune amministrazioni comunali e di qualificati colleghi, con un lavoro di gruppo che francamente ci ha stupito. La metodologia utilizzata, unita alla grande competenza e conoscenza dei procedimenti dei vari collaboratori, ha consentito di predisporre un prodotto, il primo del genere studiato ed applicato negli enti locali, che finalmente può consentire ai responsabili dei servizi demografici di avere il polso reale dell’attività svolta e di poterla rappresentare ai vertici delle rispettive strutture supportata da elementi scientifici ed incontrovertibili. I responsabili saranno in grado di governare e valutare i singoli processi produttivi, di “contare” e “quantificare” i prodotti erogati dal loro settore, e dimostrare prima di tutto a se stessi, poi agli organi superiori, la realtà del servizio. E’ uno strumento che costringerà, da un lato a migliorare continuamente la qualità e la produttività degli uffici demografici, dall’altro a fornire a chi di dovere gli elementi obiettivi e della massima trasparenza per giudicare il lavoro svolto. E’ una sfida di modernità che ANUSCA ha fatto propria e che indica a tutti i responsabili dei servizi demografici perché possano riappropriarsi della dovuta considerazione e del ruolo che loro compete nell’ambito dell’amministrazione comunale. Si ringraziano gli Amministratori e i funzionari, per la collaborazione assicurata all’elaborazione ed alla sperimentazione del progetto, dei seguenti Comuni: Bari, Bologna, Bagnacavallo, Caldiero, Cassino, Faenza, Firenze, Foligno, Ozzano dell’Emilia, Medicina, Pontedera, S. Lazzaro di Savena, S. Giorgio del Sannio, S. Giovanni Lupatoto. L’ANUSCA organizza dimostrazioni sul territorio della durata di circa 2 ore, previa aggregazione di non meno di 25 Comuni. Occorre una sala adeguata al numero dei partecipanti ed un proiettore. Chi desidera farsi promotore di tale iniziativa può rivolgersi alla segreteria dell’associazione (sig.ra Bianca Severi –tel. 051944641). Sul sito ANUSCA “www.anusca.it” icona “SOG” sono stati riportati alcuni elementi dimostrativi del pacchetto.

 


Tra ANUSCA ed ANCI Sicilia Protocollo d’intesa per convegni e seminari

di Sauro Dal Fiume

Dopo la Basilicata e la Puglia, anche l’ANCI regionale della Sicilia (presidente e sindaco di Siracusa Titti Bufardeci) ha sottoscritto con l’ANUSCA (presidente Paride Gullini) un protocollo d’intesa per l’organizzazione di convegni, seminari ed incontri di studio per amministratori ed operatori dei servizi demografici e la realizzazione di progetti riguardanti l'e-government e l'utilizzo delle nuove tecnologie. La decisione che ha portato all’intesa partiva dalla premessa che nell'organizzazione dello Stato moderno i servizi d’anagrafe, stato civile ed elettorale assumono un rilievo fondamentale, per la semplificazione e l'efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione sia a livello centrale sia locale e diventa prioritario, per garantire la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, dello stato civile e del servizio elettorale, supportare l'attività degli operatori addetti con una più precisa e puntuale illustrazione della normativa attraverso un dialogo costante e diretto tra i livelli centrali e quelli operativi locali. Questi obiettivi possano essere raggiunti attraverso un’azione congiunta tra i rappresentanti degli Amministratori Locali e l'Associazione nazionale della categoria degli operatori ANUSCA mirata all'aggiornamento professionale con incontri sistematici i livello locale e con la condivisione di progetti innovativi in grado di semplificare le procedure. Per questi motivi l’ANUSCA e l’ANCI Sicilia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede, a livello regionale, provinciale e comunale, di organizzare convegni, seminari ed incontri di aggiornamento professionale per gli amministratori e gli operatori dei servizi demografici. ANUSCA informerà i Comuni siciliani dei calendario e dei programma delle iniziative fornendo il materiale didattico, assicurando la segreteria dei seminari e curando gli aspetti logistici, amministrativi e della gestione. ANCI provvederà, a sua volta, a sensibilizzare le Amministrazioni Comunali per fare partecipare i funzionari alle varie iniziative. Il presidente regionale dell’ANUSCA Sicilia ed i presidente provinciali stanno già predisponendo un programma d’iniziative per il 2003.

 


Incontri di studio a Satriano ed Este

Lo scorso 2 dicembre si è tenuto, nella sala consiliare del Comune di Satriano di Lucania (Potenza), un incontro di studio organizzato dall'ANUSCA, dall’ANCI Basilicata e dal locale Comune. Hanno partecipato 50 operatori dei servizi demografici della provincia di Potenza. Dopo i saluti del presidente provinciale ANUSCA, Rocco Giannotti che nel suo intervento ha anche invitato “i colleghi ad associarsi all’ANUSCA per il 2003”, il sindaco di Satriano e presidente regionale dell'ANCI di Basilicata prof. Vincenzo Giuliano, in una breve relazione ha elogiato la figura dell'operatore dei servizi demografici “fiore all'occhiello del Comune”. Il relatore della giornata di studio è stato il dr. Angelo Roma (capo gabinetto del Comune di Brindisi) sulla problematica “dell'Istituto della trascrizione degli atti provenienti dall'estero” e su “Le tecniche di redazione degli atti di cittadinanza”. ESTE. Oltre cento funzionari ed operatori dei servizi demografici della provincia di Padova hanno partecipato lo scorso 29 novembre ad una “tavola rotonda” organizzata dal Comitato provinciale ANUSCA tramite il suo presidente Giancarlo Ferraretto (ex funzionario del Comune di Este). Il tema era incentrato sulle “Innovazioni procedurali conseguenti all’applicazione del Nuovo formulario dello stato civile – Adozioni internazionali” ed a trattarlo con il pieno gradimento degli intervenuti sono stati due relatori dello stesso Comitato provinciale di Padova: Marina Caliaro e Giovanni Pizzo. Dopo un intenso e costruttivo dibattito, il presidente Ferraretto, ha ricordato “le finalità dell’ANUSCA e le tante opportunità del tesseramento per l’anno 2003”, ringraziando i docenti e salutando i partecipanti. Il presidente ha poi dato appuntamento al seminario ANUSCA previsto nella prossima primavera. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale di Este che ha dato disponibilità a mantenere presso lo stesso Comune, la sede del Comitato provinciale ANUSCA, assegnando un ufficio per le attività previste.