
Anno XVIII,
numero 1 - Gennaio 2003
Tesseramento 2003 - Servizi di qualità ai soci ANUSCA
di Sauro Dal Fiume
Tanti servizi (e di qualità) per i soci ANUSCA anche nel 2003. Senza dover versare
una lira in più della quota sociale, invariata da diversi anni, i soci individuali
ed i Comuni potranno avere una ricca gamma di opportunità, a cominciare dal servizio
quesiti, alla newsletter quindicinale, alla stampa ANUSCA. Non capita molto spesso
in Italia e si può certo affermare che ANUSCA sia una delle poche associazioni
che offre ai propri associati tanti servizi e vantaggi. Sarà quindi un 2003 ricco
d’iniziative e novità, quello che ANUSCA si appresta a varare, confidando in un
incremento delle adesioni da parte degli oltre ottomila Comuni italiani. Il presidente
Paride Gullini e la Giunta esecutiva hanno deciso di lasciare inalterata la quota
associativa per i Comuni ed i soci individuali (come potete riscontrare nella
tabella pubblicata a pag. 2), e di proporre un’adesione “B” per l’utilizzo di
servizi innovativi che agevolano il lavoro degli operatori del nostro settore,
quali il “manuale on-line” dei servizi demografici e la “Banca Dati” di tutta
la legislazione inerente al settore demografico. Questa scelta non incide sulla
qualità dei servizi previsti per la quota normale (105 euro per gli enti), che
garantiscono la risoluzione dei quesiti on-line (con risposta entro le 48 ore),
il “giornalino elettronico”, gli sconti sulle quote di partecipazione ai corsi
e servizi già largamente apprezzati dagli associati. Al buon livello di questi
servizi si aggiunge anche il “pacchetto” ANUSCA per i soci, che comprende l’invio
di un numero di “Italia Oggi” ogni mese (con un’intera pagina ANUSCA), che va
ad aggiungersi al “Notiziario” mensile ed al trimestrale “ANUSCA Informa”, lo
sconto sulla rivista “I Servizi Demografici”, sconto sulle quote di partecipazione
alle iniziative ANUSCA (corsi d’aggiornamento, seminari, convegno nazionale) e
sconti rilevanti per numerose convenzioni a 360° (dall’abbigliamento al turismo,
dalle calzature agli scooter), molto vantaggiose per i Comuni ed i soci individuali,
quest’ultimi favoriti anche dall’assistenza legale gratuita. Per il 2003 tutto
questo è garantito, ma è impensabile che ciò possa continuare in futuro, perché
ci sono pesanti costi da sostenere per offrire questi servizi. Inoltre, non va
certo dimenticato che l’ANUSCA è già impegnata nel grande progetto dell’Accademia
degli Ufficiali di Stato Civile (il primo stralcio di lavori sarà terminato entro
il 2003), una struttura che ci colloca al vertice in Italia e che solo la Germania
può vantarsi di avere in Europa.
Associazionismo - La Giunta studia la migliore organizzazione di ANUSCA del
2003
di Primo Mingozzi
Si lavora intensamente per l’ANUSCA del 2003. Inizia la Giunta esecutiva, dedicandosi
ai problemi organizzativi, per proseguire nei prossimi giorni con una più generale
mobilitazione dei comitati provinciali e regionali. Questo è, grosso modo, la
sintesi di una programmazione all’esame del massimo organo dirigente di ANUSCA
(la Giunta si riunisce mentre questo giornale va in stampa), che ovviamente può
solo dare anticipazioni parziali, ma rimane l’impegno della redazione a fornire
con il prossimo numero di gennaio, un’esauriente informazione sulle deliberazioni
della giunta nazionale. Intanto, possiamo confermare che l’orientamento di ANUSCA
è di lasciare immutate le quote dei soci individuali e per i Comuni. L’orientamento
che prevale è quello di riconoscere lo stadio di difficoltà create dalla finanziaria
ai comuni e lasciare quindi inalterate le quote associative, nonostante siano
ferme da diversi anni e ANUSCA abbia investito somme consistenti per fornire servizi
e agevolazioni ai nostri associati. In una precedente Giunta si era parlato di
adottare la formula delle quote differenziate in rapporto alla grandezza dei Comuni.
Ma l’ipotesi, per il momento, rimane allo studio nell’attesa di tempi migliori.
Abbiamo previsto una quota d’adesione cosiddetta “B”, che consente ai Comuni di
usufruire, oltre che di servizi di base, di due servizi innovativi: 1) Il manuale
delle procedure dei servizi anagrafici in formato elettronico, il primo ed unico
servizio a livello nazionale frutto di una collaborazione di Anusca con il comune
di Bergamo ed Easy Net. 2) Banca dati contenente: - tutta la legislazione sui
Servizi Demografici – le circolari ministeriali – direttive e note – tutta la
documentazione sulle innovazioni tecnologiche riguardanti la P.A.. La normativa
sarà disponibile su CD (inviato ai singoli Comuni) e sul sito www.anusca.it tramite
password. Si parlerà anche di una campagna nazionale che faccia conoscere ANUSCA
per quello che è; con la sua rete di servizio via internet, con la rubrica quesiti
e le tante forme di agevolazioni riservate ai soci ANUSCA. In molte realtà provinciali
si è inventata la “festa del socio ANUSCA” che è un’ottima occasione di aggregazione
e socializzazione fra gli operatori. ANUSCA fornisce i materiali ma il resto dell’evento
è lasciato alla fantasia dei comitati provinciali e del suo presidente. Altro
argomento di rilievo riguarda la nostra partecipazione ad Euro-PA, il salone delle
autonomie locali (2-5 aprile p.v.) che si annuncia imponente e pieno di novità.
Oltre che con uno stand, ANUSCA sarà presente con tutti i suoi dirigenti. Infatti,
terremo un importante consiglio nazionale ed organizzeremo eventi di carattere
professionale dove auspichiamo la presenza massiccia di operatori. La Giunta affronterà
la tematica per rendere significativa la presenza di ANUSCA ad Euro-PA. Il dibattito
dei dirigenti sarà focalizzato sui problemi organizzativi, per varare un piano
di lavoro per fare emergere le migliori energie tali da assumere, con competenza,
i molteplici impegni che derivano dalla realizzazione, e successivamente dalla
gestione dell’Accademia di stato civile. Passaggi delicati che investono tutta
la struttura, centrale e periferica da ANUSCA. Una riunione di Giunta quindi che
privilegerà il problema organizzativo che ha come fine un’ANUSCA capace di interpretare
il nuovo nelle sue diverse forme, dettate dalle tecnologie e dall’esigenza di
procedere nel processo di riforma. Un’ANUSCA d’avaguardia che sa farsi carico
delle difficoltà e sa essere propositiva. Il tutto nell’interesse primario del
cittadino – utente e con la consapevole partecipazione degli operatori che sono
l’elemento base di tutti i cambiamenti.
Rilascio del cosiddetto “certificato di emigrazione” Un falso
problema
di Nicola Corvino
Negli ultimi tempi si sta sviluppando una polemica, alquanto sterile, sulla possibilità
concessa dalla vigente normativa all’Ufficiale d’anagrafe di rilasciare o meno
il cosiddetto “certificato di emigrazione”. Nell’era dell’avvento delle tecnologie
più avanzate negli uffici pubblici e delle semplificazioni più ardite, soprattutto
alla luce delle molteplici innovazioni introdotte dal d.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, sembra quantomeno inopportuno alimentare una discussione che rischia di
rendere poco qualificante la meritoria attività degli operatori dei servizi demografici,
chiamati ad occuparsi di un problema probabilmente inesistente. A tal riguardo,
si nota che il nuovo Regolamento anagrafico, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989,
n.223, con l’art.33 ha rappresentato, sia pure con un’espressione infelice, un’ampia
apertura sulla funzione certificativa debellando faticosamente concezioni anacronistiche,
emerse durante le estenuanti discussioni di varo della “bozza”, che ne riducevano
considerevolmente le potenzialità nei casi in cui si presentavano fatti giuridicamente
rilevanti, anagraficamente registrati seppure di natura non strettamente anagrafica.
Effettivamente, il testo elaborato ed approvato non è apprezzabile per chiarezza
e semplicità, ma la ratio è indiscutibilmente legata alla facilitazione dell’accesso
ai certificati e attestati da parte del cittadino, sia pure attraverso la compresenza
di diversi istituti di diritto amministrativo. Comunque, visto che una rivista
è tornata sul tema sostenendo l’illegittimità al rilascio del predetto certificato,
tesi che non si sa quanti possano condividere, risulta necessario effettuare alcune
considerazioni, anche ad ampio raggio, per giungere a conclusioni diametralmente
opposte che non mirano certamente alla polemica ad ogni costo, ma semplicemente
ad una riflessione meditata e, possibilmente, all’emanazione di una direttiva
ministeriale convincente. Del resto, la stessa rivista s’ispira alla risposta
fornita uti singuli dal Ministero dell’Interno al Comune di Cambiasca, in data
17 aprile 2000, che non soddisfa per le argomentazioni addotte e non è stata neppure
oggetto di “circolare”, per cui è rimasta ignota alla maggioranza dei Comuni e
non ha vincolato alcuno all’osservanza. Infatti, in essa si legge che il certificato
di emigrazione “non ha alcun fondamento nella legislazione anagrafica e non corrisponde
ad una tenuta di uno schedario da parte del Comune per cui non vi è alcun obbligo
a rilasciare tale documento”; inoltre, è affermato che esso “costituisce una remota
reminiscenza rintracciabile in archivi storici quando l’anagrafe era gestita dall’ufficiale
di stato civile che imponeva la doppia dichiarazione da parte dell’interessato,
da rendere sia al Comune di emigrazione che a quello di immigrazione”. E’ pertanto
doveroso soffermarsi su tali affermazioni per rilevare, innanzitutto, che né il
certificato di emigrazione né altri, diversi da quello di residenza e dallo stato
di famiglia, sono stati individuati dal legislatore o tipizzati per cui, se si
aderisse a tale tesi, bisognerebbe porre in discussione la maggioranza delle certificazioni
ed attestazioni rilasciate “dall’Ufficiale di Anagrafe, d’ordine del Sindaco”,
probabilmente svuotando di contenuto la norma di cui all’art. 33, comma 2, del
Regolamento anagrafico; inoltre, l’art.26 del d.P.R. 223/89 prevede la conservazione
a parte delle schede individuali, di famiglia e di convivenza eliminate dallo
schedario corrente, ragion per cui le schede individuali degli emigrati sono comunque
archiviate, secondo criteri ben determinati e facilmente consultabili in caso
di necessità. Per correttezza occorre anche aggiungere che l’obbligo della doppia
dichiarazione, citata nella risposta ministeriale come un residuo del passato,
è ancora in vita, in quanto espressamente previsto dall’art.44 del Codice Civile
e richiamato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n.1228. L’art. 1 di tale
legge, al comma 3, definisce pubblici gli atti anagrafici, qualificandoli nel
significato proprio dell’art. 2699 Codice civile e, contemporaneamente, comportando
la possibilità da parte del cittadino di richiedere ed ottenere certificazioni,
con le dovute limitazioni prescritte dalla normativa vigente in ordine a talune
specifiche notizie. La norma di diritto positivo di cui all’art. 33, comma 2,
del d.P.R. 223/89 dispone espressamente che, in aggiunta al certificato di residenza
e allo stato di famiglia, l’Ufficiale d’anagrafe possa attestare o certificare,
d’ordine del Sindaco, “ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici,
ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art.35”, in assenza di
gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, non meglio identificate. Il
certificato, fino a poco tempo fa oggetto di definizione dottrinaria quale “atto
certo” per effetto dell’individuazione della fonte di provenienza, è stato definito
giuridicamente dall’art. 1, lett. f) del d.P.R. 445/2000 come “il documento rilasciato
da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche”, annoverando di fatto con l’ultima ipotesi anche quegli atti che prima
erano classificati come attestazioni dall’elaborazione degli studiosi di diritto
amministrativo. In sintesi, tale definizione enuclea le funzioni di produzione
dell’atto e d’individuazione dell’ambito di riferimento per le notizie provate,
sanando forse inconsapevolmente anche quell’inutile distinzione tra certificazioni
e attestazioni, operata dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. 223/89 e mai completamente
percepita nelle sue finalità. I limiti cui sono sottoposti le certificazioni o
attestazioni anagrafiche sono riportati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. 223/89
e riguardano le indicazioni relative alla professione, arte o mestiere, condizione
non professionale e titolo di studio, nonché tutte quelle inserite nelle schede
anagrafiche individuali, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno d’intesa
con l’Istat. Inoltre, altre limitazioni possono essere disposte da apposite norme,
come nel caso dell’obbligo d’omissione della paternità e maternità previsto dalla
legge 31 ottobre 1955, n.1064. L’Istat nelle Avvertenze e note illustrative al
Regolamento anagrafico, al paragrafo “Certificazioni anagrafiche”, ha precisato
che cessa il precedente obbligo di registrare gli estremi del documento di riconoscimento
negli atti d’ufficio quando la richiesta sia effettata da estranei alla famiglia
anagrafica e ribadito che “ogni altro certificato od attestato, le cui notizie
sono desunte dagli atti anagrafici, può essere firmato dall’Ufficiale d’anagrafe
solo se questi sia stato autorizzato a firmare d’ordine del Sindaco”, tralasciando
ogni possibile esclusione dal novero delle condizioni certificabili o attestabili.
La locuzione ogni altra posizione desumibile, utilizzata dal legislatore, non
sembra ammettere esclusione di sorta, tranne quelle espressamente indicate nel
citato art. 35 o in altre norme. Risulta interessante evidenziare che l’art. 7
della legge 470/88 disponga il rilascio, a cura dell’Ufficiale d’anagrafe, del
certificato di residenza A.I.R.E. con alcune indicazioni relative al trasferimento
dei cittadini italiani all’estero, integrate, a mezzo della circolare del Ministero
dell’Interno 26 giugno 1990, n.12, anche dalla Circoscrizione consolare di residenza
e dall’indirizzo all’estero. Con tutte le riserve del caso, dovute alla non perfetta
assimilabilità tra le due fattispecie, non sembra paradossale poter certificare
l’indirizzo all’estero di un iscritto A.I.R.E. e non poter invece certificare
il Comune italiano d’emigrazione di una persona trasferita all’interno del territorio
nazionale? Inoltre, la tesi avversa ritiene che sussista una notevole differenza
tra il contenuto dei primi due commi dell’art. 33 del Regolamento anagrafico,
in quanto nel primo è palese la legittimità del rilascio della certificazione
di residenza e dello stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta, mentre
nel secondo la mancata indicazione del destinatario lascerebbe propendere per
l’esclusione del chiunque e, quindi, per il rilascio soltanto al diretto interessato,
confortata, a dire dell’autore, dalla nota del Garante per la privacy del 28 novembre
1998. L’evidente mancata connessione tra i due commi in questione, dovuta, come
già detto, ad una carenza redazionale, non può indurre ad affermare ciò che la
norma non dice e non si può neppure equivocare sull’intenzione del Garante, il
quale con il parere 22 luglio 1997 non si è pronunciato in tal senso ma si è limitato
a ribadire quanto disposto dalla norma utilizzando la stessa espressione letterale
e senza aggiungervi altro. Lo stesso Garante, peraltro, con parere 29 maggio 1998,
occupandosi degli obblighi dell’Ufficiale d’anagrafe riguardo alle richieste di
conoscere i dati personali di un cittadino iscritto in anagrafe da parte di terzi,
senza il preventivo consenso dell’interessato, ha precisato che i trattamenti
normalmente effettuati dall’ufficio anagrafe si collocano nell’ambito delle funzioni
istituzionali, entro i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento. Concludeva,
affermando che la richiesta dell’interessato di subordinare ad una sua autorizzazione
preventiva il trattamento dei suoi dati anagrafici è priva d’ogni fondamento.
Si condividono, invece, in toto le motivazioni in ordine all’impossibilità di
esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento di cancellazione anagrafica.
Un altro punto sostenuto nella tesi, richiama la potestà certificativa che è riconosciuta
limitatamente “alle posizioni delle persone registrate (iscritte), con la conseguenza
che detta potestà non sussiste più in riferimento alle persone non registrate
attualmente (emigrate) se non in riferimento alla particolare fattispecie indicata
dall’art. 35 (certificazione pregressa)”. Allora, se quest’ultimo riferimento
normativo può trovare applicazione e quindi dirimere ogni dubbio al riguardo,
perché non rilasciare nel caso in esame una certificazione pregressa? Il certificato
cambierebbe solo formalmente ma non certo in maniera sostanziale e non potrebbe
essere rifiutato al richiedente, se non per gravi o particolari esigenze di pubblico
interesse, tutte da dimostrare. Del resto, un certificato anagrafico di morte
non riguarda la posizione di una persona eliminata (Segue da “Un falso problema...”
pagina #) dallo schedario corrente e trasferita nell’archivio degli eliminati?
E, continuando, se una persona è stata cancellata dall’anagrafe per irreperibilità
a norma dell’art. 11, comma 1, lett. c), del d.P.R. 223/89, la sua posizione di
“irreperibile” è certificabile? Infine, non si comprende come, nel momento in
cui alle pubbliche amministrazioni siano associati i gestori di pubblici servizi
ed i privati consenzienti ai fini dell’applicazione della normativa sulla documentazione
amministrativa che ha aperto nuovi orizzonti nello scenario dell’attività meramente
burocratica, si possa affermare che diverso è “l’atteggiamento da tenere nei confronti
delle pp.aa. che, qualora vantino un valido motivo, potranno sicuramente conoscere
le notizie”, come il Comune d’emigrazione, “che, invece, debbono essere negate
ai privati.” E’ una preclusione ingiustificata: basti pensare al legale che deve
notificare un atto e scopre che l’interessato è emigrato per un altro Comune,
ma non può sapere esattamente in quale! Non sussiste, nel caso esaminato, alcun
problema in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali, prevalendo
la disciplina speciale (anagrafica) su quella generale, né la notizia relativa
al Comune d’emigrazione può essere annoverata tra i dati sensibili, essendo questi
espressamente indicati nell’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
Sistema Organizzativo Gestionale per i Servizi Demografici
di Paride Gullini, presidente dell’ANUSCA
In questi ultimi anni sempre più numerose sono state le segnalazioni che rappresentavano
il venir meno dell’attenzione per l’attività dei servizi demografici ed un abbassamento
della considerazione di tali servizi che, in alcuni casi, ne determinavano quasi
lo smantellamento. E’ evidente che una tale situazione determina un abbassamento
della qualità del servizio ed una demotivazione del personale. La causa principale,
una non corretta interpretazione delle leggi di semplificazione, tese sì a ridurre
il numero delle certificazioni, ma non certamente a ridimensionare il ruolo di
questo settore che, al contrario, rappresenta la base su cui costruire la nuova
organizzazione telematica del Paese. Era questa una deriva che andava contrastata
ed ANUSCA con centinaia d’incontri, dibattiti, tavole rotonde, ha cercato di fare
comprendere a tanti amministratori e direttori generali come, al contrario, il
successo della riforma e la realizzazione dell’amministrazione telematica del
Paese partono da una gestione ottimale dei dati anagrafici e di stato civile e
su di una rinnovata professionalità degli operatori demografici. Se a livello
centrale questa consapevolezza è ormai acquisita, la stessa cosa non si può dire
a livello locale. Poiché non sempre con le parole si riescono a convincere gli
interlocutori, ANUSCA, in piena sintonia con lo spirito del nostro tempo, ha pensato
di predisporre un complesso di strumenti d’analisi per consentire ai responsabili
dei servizi demografici, utilizzabile dai grandi, medi e piccoli comuni, di rappresentare
con la massima trasparenza l’effettivo carico di lavoro, i tempi ed i costi che
comportano i singoli prodotti che tali servizi erogano. E’ stato un lavoro impegnativo
e particolarmente delicato, realizzato grazie all’utilizzo di sperimentati strumenti
d’analisi e di controllo già in uso nel settore privato ed al contributo d’alcune
amministrazioni comunali e di qualificati colleghi, con un lavoro di gruppo che
francamente ci ha stupito. La metodologia utilizzata, unita alla grande competenza
e conoscenza dei procedimenti dei vari collaboratori, ha consentito di predisporre
un prodotto, il primo del genere studiato ed applicato negli enti locali, che
finalmente può consentire ai responsabili dei servizi demografici di avere il
polso reale dell’attività svolta e di poterla rappresentare ai vertici delle rispettive
strutture supportata da elementi scientifici ed incontrovertibili. I responsabili
saranno in grado di governare e valutare i singoli processi produttivi, di “contare”
e “quantificare” i prodotti erogati dal loro settore, e dimostrare prima di tutto
a se stessi, poi agli organi superiori, la realtà del servizio. E’ uno strumento
che costringerà, da un lato a migliorare continuamente la qualità e la produttività
degli uffici demografici, dall’altro a fornire a chi di dovere gli elementi obiettivi
e della massima trasparenza per giudicare il lavoro svolto. E’ una sfida di modernità
che ANUSCA ha fatto propria e che indica a tutti i responsabili dei servizi demografici
perché possano riappropriarsi della dovuta considerazione e del ruolo che loro
compete nell’ambito dell’amministrazione comunale. Si ringraziano gli Amministratori
e i funzionari, per la collaborazione assicurata all’elaborazione ed alla sperimentazione
del progetto, dei seguenti Comuni: Bari, Bologna, Bagnacavallo, Caldiero, Cassino,
Faenza, Firenze, Foligno, Ozzano dell’Emilia, Medicina, Pontedera, S. Lazzaro
di Savena, S. Giorgio del Sannio, S. Giovanni Lupatoto. L’ANUSCA organizza dimostrazioni
sul territorio della durata di circa 2 ore, previa aggregazione di non meno di
25 Comuni. Occorre una sala adeguata al numero dei partecipanti ed un proiettore.
Chi desidera farsi promotore di tale iniziativa può rivolgersi alla segreteria
dell’associazione (sig.ra Bianca Severi –tel. 051944641). Sul sito ANUSCA “www.anusca.it”
icona “SOG” sono stati riportati alcuni elementi dimostrativi del pacchetto.
Tra ANUSCA ed ANCI Sicilia Protocollo d’intesa per convegni
e seminari
di Sauro Dal Fiume
Dopo la Basilicata e la Puglia, anche l’ANCI regionale della Sicilia (presidente
e sindaco di Siracusa Titti Bufardeci) ha sottoscritto con l’ANUSCA (presidente
Paride Gullini) un protocollo d’intesa per l’organizzazione di convegni, seminari
ed incontri di studio per amministratori ed operatori dei servizi demografici
e la realizzazione di progetti riguardanti l'e-government e l'utilizzo delle nuove
tecnologie. La decisione che ha portato all’intesa partiva dalla premessa che
nell'organizzazione dello Stato moderno i servizi d’anagrafe, stato civile ed
elettorale assumono un rilievo fondamentale, per la semplificazione e l'efficienza
dell'attività della Pubblica Amministrazione sia a livello centrale sia locale
e diventa prioritario, per garantire la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione,
dello stato civile e del servizio elettorale, supportare l'attività degli operatori
addetti con una più precisa e puntuale illustrazione della normativa attraverso
un dialogo costante e diretto tra i livelli centrali e quelli operativi locali.
Questi obiettivi possano essere raggiunti attraverso un’azione congiunta tra i
rappresentanti degli Amministratori Locali e l'Associazione nazionale della categoria
degli operatori ANUSCA mirata all'aggiornamento professionale con incontri sistematici
i livello locale e con la condivisione di progetti innovativi in grado di semplificare
le procedure. Per questi motivi l’ANUSCA e l’ANCI Sicilia hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa che prevede, a livello regionale, provinciale e comunale,
di organizzare convegni, seminari ed incontri di aggiornamento professionale per
gli amministratori e gli operatori dei servizi demografici. ANUSCA informerà i
Comuni siciliani dei calendario e dei programma delle iniziative fornendo il materiale
didattico, assicurando la segreteria dei seminari e curando gli aspetti logistici,
amministrativi e della gestione. ANCI provvederà, a sua volta, a sensibilizzare
le Amministrazioni Comunali per fare partecipare i funzionari alle varie iniziative.
Il presidente regionale dell’ANUSCA Sicilia ed i presidente provinciali stanno
già predisponendo un programma d’iniziative per il 2003.
Incontri di studio a Satriano ed Este
Lo scorso 2 dicembre si è tenuto, nella sala consiliare del Comune di Satriano
di Lucania (Potenza), un incontro di studio organizzato dall'ANUSCA, dall’ANCI
Basilicata e dal locale Comune. Hanno partecipato 50 operatori dei servizi demografici
della provincia di Potenza. Dopo i saluti del presidente provinciale ANUSCA, Rocco
Giannotti che nel suo intervento ha anche invitato “i colleghi ad associarsi all’ANUSCA
per il 2003”, il sindaco di Satriano e presidente regionale dell'ANCI di Basilicata
prof. Vincenzo Giuliano, in una breve relazione ha elogiato la figura dell'operatore
dei servizi demografici “fiore all'occhiello del Comune”. Il relatore della giornata
di studio è stato il dr. Angelo Roma (capo gabinetto del Comune di Brindisi) sulla
problematica “dell'Istituto della trascrizione degli atti provenienti dall'estero”
e su “Le tecniche di redazione degli atti di cittadinanza”. ESTE. Oltre cento
funzionari ed operatori dei servizi demografici della provincia di Padova hanno
partecipato lo scorso 29 novembre ad una “tavola rotonda” organizzata dal Comitato
provinciale ANUSCA tramite il suo presidente Giancarlo Ferraretto (ex funzionario
del Comune di Este). Il tema era incentrato sulle “Innovazioni procedurali conseguenti
all’applicazione del Nuovo formulario dello stato civile – Adozioni internazionali”
ed a trattarlo con il pieno gradimento degli intervenuti sono stati due relatori
dello stesso Comitato provinciale di Padova: Marina Caliaro e Giovanni Pizzo.
Dopo un intenso e costruttivo dibattito, il presidente Ferraretto, ha ricordato
“le finalità dell’ANUSCA e le tante opportunità del tesseramento per l’anno 2003”,
ringraziando i docenti e salutando i partecipanti. Il presidente ha poi dato appuntamento
al seminario ANUSCA previsto nella prossima primavera. Cogliamo l’occasione per
ringraziare l’Amministrazione Comunale di Este che ha dato disponibilità a mantenere
presso lo stesso Comune, la sede del Comitato provinciale ANUSCA, assegnando un
ufficio per le attività previste.