Ministero
dell’Interno
CIRCOLARE n°.
28 (2002)
OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
E' stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento
il differente comportamento tenuto dagli Uffici demograficI comunali in merito
alla iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in
possesso di un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per
avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza
"jure sanguinis".
Pertanto, dopo un approfondito esame della problematica
si ritiene di dover impartire la seguente disposizione, ai fine di garantire la
parità di trattamento dei soggetti interessati e di evitare agli stessi
ulteriori disagi, velocizzando le procedure previste.
E pertanto, ribadendo l'orientamento già espresso in
altre occasionI, si ritiene che si debba procedere all'iscrizione nei registri
anagrafici del discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un
valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal
titolo per il quale viene concesso.
D'altra parte dal contesto generale del d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286 e del regolamento di attuazione dello stesso adottato
con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli stranieri in possesso
dl regolare permesso dl soggiorno possono essere iscritti nell'anagrafe della
popolazione residente, a prescindere dalla durata dei permesso stesso, come si
evince dall'articolo
6, c. 7 del citato d.Igs n. 286/1998.
Ai Signori Prefetti si chiede di voler comunicare ai
Sindaci il contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
Articolo 6 - Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno - D.lgs n. 286/1998
1. Il
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto
di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
2. Fatta
eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo
straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con
l'arresto tino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora
vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per
le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,
l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede
agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito,
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo
quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri
il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa
militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della
autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri,
che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica.
7. Le
iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero
si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori
dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello
Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici
giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il
documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al
tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
10. Contro i
provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.